Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/02/2006, n. 2631
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Ai fini del calcolo della pensione, la tabella C allegata al d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (integrata dalla tabella E che la ha sostituita ai sensi del d.l. 29 luglio 1981, n. 402, convertito con la legge 26 settembre 1981, n. 537) indica il valore monetario aggiornato al 1968 della retribuzione settimanale per gli anni precedenti corrispondenti alle marche applicate sulle tessere assicurative allora in uso. Ne consegue che, nell'applicazione, ai sensi dell'art. 3, undicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, della rivalutazione della retribuzione media settimanale per gli anni precedenti al 1968 deve farsi riferimento all'indice ISTAT del 1968 e non a quello dell'anno di percezione della retribuzione.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente aggiunto -
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente di sezione -
Dott. CRISTARELLA ORESTANO Francesco - Presidente di sezione -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. ALTIERI Enrico - Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - rel. Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso gli Uffici dell'Avvocatura Centrale dell'istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati POTI Mario, ALESSANDRO RICCIO, NICOLA VALENTE, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
NI LL, ON ER, NI NA, CH IN, NA UN, PA DI, ER RI, OL AO, ET RI, LI NI, NC NO, TI NO, NI RD, NN OM, TI EP;
- intimati -
avverso la sentenza n. 170/2002 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 24/04/2002;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 15/12/2005 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
udito l'Avvocato Mario POTI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna, pronunciando sull'appello proposto dall'I.N.P.S., ha confermato la decisione di primo grado con cui era stato riconosciuto il diritto di AO OL e quattordici litisconsorti alla riliquidazione della pensione di vecchiaia ai sensi della L. n. 297 del 1982, art. 3, comma 11, con riferimento ai valori retributivi di cui alla tabella C
allegata al D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, come modificata dalla tabella E del D.L. n. 482 del 1981, convertito nella L. n. 537 del 1981, mediante l'applicazione dei coefficienti di rivalutazione delle
retribuzioni pensionabili relativi agli anni cui la retribuzione si riferiva.
Il Giudice dell'appello ha disatteso l'assunto dell'ente previdenziale, secondo cui la citata tabella C non poteva essere utilizzata per gli anni anteriori al 1968, sul rilievo della contemporanea operatività del sistema di individuazione della retribuzione percepita di cui al D.P.R. n. 488 del 1968 e del meccanismo di rivalutazione della retribuzione media settimanale di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 3 comma 11. Avverso tale sentenza l'I.N.P.S. propone ricorso per Cassazione con unico motivo. Le controparti non si sono costituite. La causa è stata assegnata per la trattazione a queste Sezioni Unite, in relazione al contrasto di giurisprudenza registrato sulla questione dei criteri di calcolo dei trattamenti pensionistici nella disciplina dettata dalla L. n. 297 del 1982, art. 8, in relazione alle disposizioni del D.P.R. n. 488 del 1968. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione violazione del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, art. 5, comma 6 e allegata tabella C, nonché della L. n. 297 del 1982, art. 3.
L'Istituto ricorrente critica la soluzione adottata nella sentenza impugnata, sostenendo che la rivalutazione delle retribuzioni che concorrono alla formazione della retribuzione pensionabile secondo la regola posta dalla L. n. 297 del 1982, art. 3, comma 11, non può comportare l'utilizzazione per gli anni anteriori al 1968 della tabella C allegata al D.P.R. n. 468 del 1968;
infatti, il ricorso a detta tabella comporterebbe la determinazione della retribuzione pensionabile per il periodo precedente il 1968 in misura corrispondente (sia pure figurativamente) non a quella percepita all'epoca ed assoggettata a contribuzione, ma a compensi già rapportati ai valori retributivi esistenti nell'anno 1968, con la conseguenza dell'assoggettamento di dette retribuzioni ad una doppia rivalutazione.
2.0. Il motivo merita