Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 09/05/2023, n. 12244
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Testo completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18028/2020 R.G. proposto da: P GA, elettivamente domiciliat a presso l’indirizzo pec dell’avvocato N T che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
CARMA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, VIALE GORIZIA n. 14, presso lo studio dell’avvocato F S (STUDIO SINAGRA - S) , rappresentatae difesa dall'avvocato L G ;
-controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA n. 158/2020 , depositata il11/05/2020, R.G.N. 40/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/03/2023 dal Consigliere Dott. C P. Rilevato che 1. G P ha agito in giudizio nei confronti della sua datrice di lavoro Carma srl per far dichiarare la nullità, l’inefficacia o l’illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatole il 6.4.2018, e per ottenere la condanna della società datoriale al risarcimento del danno biologico.
2. Il Tribunale di Vasto con ordinanza del 3.12.2018 ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento e condannato la società, ai sensi dell’art. 8, legge n. 604 del 1966, a riassumere la dipendente oppure a corrisponderle un’indennità liquidata in cinque mensilità della retribuzione globale di fatto.
3. Il medesimo tribunale, con sentenza n. 2/2020, ha respinto l’opposizione principale della lavoratrice, con cui si chiedeva la declaratoria di nullità o inefficacia del licenziamento, ed anche l’opposizione incidentale della società diretta a far accertare la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
4. La Corte d’appello di L’Aquila, adita dalla sola lavoratrice, ha respinto il reclamo con cui si censurava la sentenza di primo grado per non aver riconosciuto la natura ritorsiva o, in subordine, l’inefficacia del licenziamento, oltre il diritto al risarcimento del danno.
5. La Corte territoriale ha accertato, per quanto ancora rileva: che a seguito della cessione del ramo d’azienda, costituito dal supermercato a cui era addetta la P, i tre soci della società cessionaria avevano deciso di prestare attività lavorativa nel punto vendita, con la conseguenza che la forza lavoro risultava sovradimensionata;
che, per far fronte al problema dell’esubero di una unità, avevano chiesto ai tre dipendenti full time (B, Colameo e P) la disponibilità alla riduzione dell’orario di lavoro;
che il B aveva opposto un rifiuto mentre la Colameo si era detta disponibile alla riduzione dell’orario;
che la scelta della società di conservare a tempo pieno il B e la Colameo, in quanto addetti al reparto salumeria, sacrificando la P, addetta al reparto ortofrutta, doveva essere letta non quale intento ritorsivo bensì “nell’alveo di un bilanciamento delle esigenze organizzative, spettante al datore dilavoro”;
che la statuizione di illegittimità del licenziamento per assenza di un giustificato motivo oggettivo, adottata dal tribunale e non impugnata da parte datoriale, doveva essere “intesa nel corretto significato non della inesistenza di qualsivogliamotivo oggettivo […] ma della insufficienza di detto motivo a giustificare il licenziamento”, avendo lo stesso tribunale escluso che ricorresse un motivo illecito determinante;
che non risultava provato il carattere ritorsivo del licenziamento;
che neppure era fondata la censura di inefficacia per genericità della motivazione.
6. Avverso tale sentenza G P ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, illustrati da memoria. La Carma srl ha resistito con controricorso.
Considerato che
7. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione dell’art. 1345 c.c. in relazione all’art. 8, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2015, all’art. 3, legge n. 604 del 1966 e al principio di buona fede, nonché violazione dell’art. 2697 e dell’art. 2909 c.c.
8. Si censura la sentenza d’appello per aver negato la natura ritorsiva del recesso sul presupposto che quest'ultimo trovasse una effettiva ragion d'essere in un motivo oggettivo e che la riduzione dell'orario prospettata alla lavoratrice per evitare il
-ricorrente-
contro
CARMA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, VIALE GORIZIA n. 14, presso lo studio dell’avvocato F S (STUDIO SINAGRA - S) , rappresentatae difesa dall'avvocato L G ;
-controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA n. 158/2020 , depositata il11/05/2020, R.G.N. 40/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/03/2023 dal Consigliere Dott. C P. Rilevato che 1. G P ha agito in giudizio nei confronti della sua datrice di lavoro Carma srl per far dichiarare la nullità, l’inefficacia o l’illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatole il 6.4.2018, e per ottenere la condanna della società datoriale al risarcimento del danno biologico.
2. Il Tribunale di Vasto con ordinanza del 3.12.2018 ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento e condannato la società, ai sensi dell’art. 8, legge n. 604 del 1966, a riassumere la dipendente oppure a corrisponderle un’indennità liquidata in cinque mensilità della retribuzione globale di fatto.
3. Il medesimo tribunale, con sentenza n. 2/2020, ha respinto l’opposizione principale della lavoratrice, con cui si chiedeva la declaratoria di nullità o inefficacia del licenziamento, ed anche l’opposizione incidentale della società diretta a far accertare la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
4. La Corte d’appello di L’Aquila, adita dalla sola lavoratrice, ha respinto il reclamo con cui si censurava la sentenza di primo grado per non aver riconosciuto la natura ritorsiva o, in subordine, l’inefficacia del licenziamento, oltre il diritto al risarcimento del danno.
5. La Corte territoriale ha accertato, per quanto ancora rileva: che a seguito della cessione del ramo d’azienda, costituito dal supermercato a cui era addetta la P, i tre soci della società cessionaria avevano deciso di prestare attività lavorativa nel punto vendita, con la conseguenza che la forza lavoro risultava sovradimensionata;
che, per far fronte al problema dell’esubero di una unità, avevano chiesto ai tre dipendenti full time (B, Colameo e P) la disponibilità alla riduzione dell’orario di lavoro;
che il B aveva opposto un rifiuto mentre la Colameo si era detta disponibile alla riduzione dell’orario;
che la scelta della società di conservare a tempo pieno il B e la Colameo, in quanto addetti al reparto salumeria, sacrificando la P, addetta al reparto ortofrutta, doveva essere letta non quale intento ritorsivo bensì “nell’alveo di un bilanciamento delle esigenze organizzative, spettante al datore dilavoro”;
che la statuizione di illegittimità del licenziamento per assenza di un giustificato motivo oggettivo, adottata dal tribunale e non impugnata da parte datoriale, doveva essere “intesa nel corretto significato non della inesistenza di qualsivogliamotivo oggettivo […] ma della insufficienza di detto motivo a giustificare il licenziamento”, avendo lo stesso tribunale escluso che ricorresse un motivo illecito determinante;
che non risultava provato il carattere ritorsivo del licenziamento;
che neppure era fondata la censura di inefficacia per genericità della motivazione.
6. Avverso tale sentenza G P ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, illustrati da memoria. La Carma srl ha resistito con controricorso.
Considerato che
7. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione dell’art. 1345 c.c. in relazione all’art. 8, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2015, all’art. 3, legge n. 604 del 1966 e al principio di buona fede, nonché violazione dell’art. 2697 e dell’art. 2909 c.c.
8. Si censura la sentenza d’appello per aver negato la natura ritorsiva del recesso sul presupposto che quest'ultimo trovasse una effettiva ragion d'essere in un motivo oggettivo e che la riduzione dell'orario prospettata alla lavoratrice per evitare il
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