Cass. civ., sez. III, sentenza 26/07/2022, n. 23266
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Testo completo
uente SENTENZA sul ricorso 6542/2020 proposto da: C P, LOCCI SERGIO, MELONI MARIA ANTONIETTA, M P, elettivamente domiciliati in Roma Via Pilo Albertelli 1 presso lo studio dell'avvocato L C, rappresentati e difesi dall'avvocato S S;2ozq. - ricorrenti -contro D S, in persona dell'amministratore delegato P V S, domiciliata ex lege in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato L M;- controricorrente - avverso l'ordinanza n. 17436/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 28/06/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/02/2022 dal Consigliere Dott. S A. lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. G B N, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. FATTI DI CAUSA Difarma S.p.a. (in atti indicata anche come Di Farma S.p.a.) convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Cagliari, M A M, S L, P M e P C per sentir dichiarare inefficace nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., due atti pubblici costitutivi di fondo patrimoniale, entrambi stipulati in data 20 gennaio 2006 e con i quali i coniugi M A M e S L (primo atto) e P M e P C (secondo atto) avevano rispettivamente vincolato gli unici beni immobili di loro proprietà. La società attrice, a fondamento della proposta domanda, dedusse di essere creditrice, per l'importo di euro 360.273,18, nei confronti dei fratelli M Aetta e P M, nella loro qualità di soggetti della comunione ereditaria titolare della gestione provvisoria della Farmacia Eredi Meloni dr. Ottavio, in favore della quale l'attrice aveva effettuato forniture di medicinali e merci dal Ric. 2020 n. 06542 sez. S3 - ud. 17-02-2022 -7- 1991 sino al 31 ottobre 2010 (data di cessazione dell'attività per non aver gli eredi conseguito la laurea in farmacia che avrebbe consentito loro di concorrere per ottenere per la titolarità della farmacia). In particolare l'attrice precisò che tale esposizione debitoria, costante nel tempo sino al 2002, ammontava, alla data di c:ostituzione dei fondi in questione, ad euro 271.553,33. Si costituirono i convenuti eccependo la prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2903 c.c., in quanto gli atti del 2006 avevano valenza meramente confermativa di due precedenti atti costitutivi di fondo patrimoniale, stipulati in data 26 gennaio 2004, e chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale adito, con sentenza n. 622/2014, accolse la domanda e rigettò l'eccezione di prescrizione rilevando che gli atti costitutivi del taJ fondo patrimoniale del 20 gennaio 2006, oggetto di causa, erano distinti da quelli del 26 gennaio 2004 ed avevano ad oggetto beni differenti, in particolare i fondi patrimoniali del 2004 avevano ad oggetto le quote di 1/2 pro indiviso dell'immobile di proprietà di ciascuno dei fratelli Meloni (un fabbricato composto da due appartamenti), mentre i fondi patrimoniali del 2006 avevano ad oggetto l'intera proprietà dei singoli appartamenti attribuiti a ciascuno dei fratelli in sede di divisione. La Corte di appello di Cagliari, con sentenza n. 266/2017, pubblicata il 6 aprile 2017, rigettò l'impugnazione proposta da M A M, S L, P M e P C. Avverso detta sentenza i soccombenti proposero ricorso per cassazione, al quale la Difarma S.p.a. resistette con controricorso. Con ordinanza n. 17436/2019, pubblicata in data 28 giugno 2019, questa Corte dichiarò inammissibile il ricorso e condannò i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità. Ric. 2020 n. 06542 sez. S3 - ud. 17-02-2022 -3- Avverso tale decisione M A M, S L, P M e P C hanno proposto ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., sulla base di due motivi. Difarma S.p.a. ha resistito con controricorso. Fissato per l'udienza pubblica del 17 aprile 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall'art. 23, comma 8-bis, del decreto legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. Il P.G., in prossimità della camera di consiglio, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Sia il primo che il secondo motivo hanno la medesima seguente rubrica: «Violazione dell'art. 395 n. 4 cpc e delle sentenze 17/86 e 36/91 C. Cost., per travisamento dei fatti, per mancata o, quantomeno, errata distorta lettura del contenuto degli atti di causa e conseguente falso in fatto della pronuncia». 1.1. Con tali mezzi i ricorrenti riportano anzitutto la motivazione dell'ordinanza della quale chiedono la revocazione e con cui sono stati dichiarati inammissibili rispettivamente il primo motivo nonché i motivi secondo, terzo e quarto del ricorso per cassazione;quindi riferiscono le censure proposte con i detti motivi e, come peraltro già la stessa intestazione dei mezzi ora proposti palesa, deducono non errori di fatto, analiticamente indicati e specificati, ma esprimono dissenso sul piano valutativo rispetto allo scrutinio dei motivi di ricorso per cassazione ordinario operato da questa Corte lamentando, in sostanza, asseriti errori di diritto. Ric. 2020 n. 06542 sez. S3 - ud. 17-02-2022 -4- 1.2. In particolare, con il primo motivo del ricorso ora proposto e con riferimento al primo motivo del ricorso in cassazione, i ricorrenti contestano che tale motivo sia stato dichiarato inammissibile con l'ordinanza n. 17436/2019, sostenendo che quanto ritenuto da questa Corte «si tratta di un assunto tecnicamente "scandaloso" falso in fatti, che ha ignorato-non letto, o travisato inescusabilmente i contenuti fondamentali del motivo solo apparentemente scrutinato»;contestano che «il motivo si risolva in una "inammissibile critica alle valutazioni della CTAPP CA"»;assumono che «È una mera asserzione generica, strumentale, priva di dati di riferimento, contraria, in fatto alla realtà delle censure fo[r]mulate. Col motivo in esame, infatti, non si è "aggredita" la valutazione compiuta dalla CTAPP ma la erroneità in diritto della pronuncia, in violazione dei parametri normativi citati in rubrica. Il Collegio 17/04/2017 ... si è "dimenticato" o ha strumentalmente e inescusabilmente non letto o erroneamente letto, che con detto primo motivo ... si era confutata la inapplicabilità al caso dell'art 2825 c.c.», deducono che, «contrariamente al vero», il Collegio del 17 aprile 2017 ha affermato che «La censura, nel caso di specie, risulta sì dedotta con il formale riferimento alle norme di interpretazione del negozio asseritamente violate (1362, 1363 e 1367 cc), senza tuttavia che sia stato adeguatamente precisato in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito sr sia discostato dai richiamati canoni legali»;sostengono che trattasi di «assunto ... falso in fatto travisante e mistificatorio e per di più immotivato e contraddittorio» sostengono che, contrariamente a quanto ritenuto da questa Corte, la Corte di merito non avrebbe accertato alcunché in ordine alla volontà delle parti di costituire un nuovo fondo patrimoniale ma lo avrebbe solo apoditl:icamente e Rie. 2020 n. 06542 sez. S3 - ud. 17-02-2022 -5- contraddittoriamente asserito in contrasto ai fatti e agli atti prodotti, non tenendo nel giusto conto le difese degli appellanti.
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