Cass. civ., sez. I, sentenza 19/03/2015, n. 5522
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In tema di società di capitali, l'eccedenza dell'atto rispetto ai limiti dell'oggetto sociale, ovvero il suo compimento al di fuori dei poteri conferiti, non integra un'ipotesi di nullità, ma, al più, di inefficacia e di opponibilità nei rapporti con i terzi e, posto che è rimesso alla società, e solo ad essa, respingere gli effetti dell'atto, deve correlativamente essere riconosciuto alla società il potere di assumere "ex tunc" quegli effetti, attraverso la ratifica, ovvero di farli preventivamente propri, attraverso una delibera autorizzativa, capace di rimuovere i limiti del potere rappresentativo dell'amministratore. Ne deriva che ogni questione relativa alla estraneità dell'atto compiuto dall'amministratore rispetto all'oggetto sociale è da ritenersi irrilevante a seguito e per effetto dell'adozione di una delibera di autorizzazione preventiva adottata dalla società, posto che tale delibera impegna la società rispetto ad una condotta esecutiva e conforme dell'organo di gestione, sia essa idonea o meno rispetto al perseguimento dell'oggetto sociale.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C A - Presidente -
Dott. B R - rel. Consigliere -
Dott. D A - Consigliere -
Dott. C M - Consigliere -
Dott. N L - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 21257/2008 proposto da:
FALLIMENTO EURO SEGNALETICA S.P.A. (c.f. 00184930618), in persona del Curatore avv. R A, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso l'avvocato F B, rappresentato e difeso dagli avvocati P L, A P, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELL'ITALIA MERIDIONALE SOCIETÀ PER AZIONI - ISVEIMER S.P.A. IN LIQUIDAZIONE VOLONTARIA (C.F. 00332900638), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAVOUR 325, presso l'avvocato M A, in persona del Liquidatore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato D S F, giusta procura in calce al controricorso;
SOCIETÀ PER LA GESTIONE DI ATTIVITÀ' - S.G.A. S.P.A. (C.F./P.I. 05828330638), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PASUBIO 2, presso l'avvocato MARCO MERLINI, rappresentata e difesa dall'avvocato ANDREA PISANI MASSAMORMILE, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrenti -
contro
FALLIMENTO DELLA G.B. SUD S.R.L.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 905/2008 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 06/03/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/01/2015 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato LUCA PISANI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito, per la controricorrente SGA, l'Avvocato ANDREA PISANI MASSAMORMILE che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito, per il controricorrente ISVEIMER, l'Avvocato FRANCESCO DI STEFANO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 29 aprile 2004 il fallimento Eurosegnaletica s.p.a. conveniva dinanzi al Tribunale di Napoli l'Isveimer s.p.a. in liquidazione e la SGA - Società per la Gestione di Attività s.p.a., esponendo:
- che con due successivi atti pubblici del 24 giugno 1993 e del 29 aprile 1994 l'Eurosegnaletica aveva concesso in favore dell'Isveimer ipoteca su suoli, fabbricati e installazioni di sua proprietà, nonché privilegio su macchinari e prodotti, rispettivamente per L.
2.000.000.000 e per L. 3.700.000.000, a titolo gratuito, a fronte di finanziamenti contestualmente accordati dall'Isveimer alla società G.B. sud s.r.l.;
- che, dichiarati i fallimenti sia della Eurosegnaletica s.p.a. che della GB sud s.r.l. dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la S.G.A. s.p.a., in qualità di cessionaria del credito Isveimer, chiedeva l'ammissione al rango privilegiato ipotecario del credito;
- che le garanzie ed i privilegi prestati dovevano intendersi, per contro, invalidi e comunque inopponibili al fallimento perché concessi dall'amministratore unico in conflitto di interessi ed estranei all'oggetto sociale.
Tutto ciò premesso, chiedeva l'accertamento della nullità o dell'inefficacia relativa delle ipoteche e dei privilegi, previa, occorrendo, declaratoria di nullità della delibera dell'assemblea dei soci del 21 giugno 1993 che ne aveva autorizzata la concessione. Costituitosi ritualmente, l'Isveimer s.p.a. in liquidazione eccepiva la prescrizione e in ogni caso la propria buona fede nel non rilevare l'eventuale conflitto di interessi e l'estraneità degli atti impugnati all'oggetto sociale dell'Eurosegnaletica s.p.a.. Si costituiva anche la Società per la Gestione di Attività s.p.a., che eccepiva a sua volta l'inammissibilità dell'atto di citazione D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, ex art. 1, per mancata applicazione del rito societario in ordine alla domanda di accertamento di nullità della delibera;
in subordine, la prescrizione dell'azione e l'infondatezza nel merito.
Dopo il mutamento del rito, la conseguente cancellazione della causa dal ruolo e la sua riassunzione, il Tribunale di Napoli dichiarava prescritta la domanda di annullamento delle garanzie per conflitto di