Cass. civ., sez. VI, ordinanza 14/12/2018, n. 32513

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 14/12/2018, n. 32513
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32513
Data del deposito : 14 dicembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 3462-2017 proposto da: B G, nella qualità di legale rappresentante della Cooperativa "Castello", elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato G P;

- ricorrente -

contro

V G M;
- intimata - avverso la sentenza n. 414/2016 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 4/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' 11/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. A S.

Considerato che:

G B, nella qualità di presidente pro tempore e legale rappresentante della Cooperativa Castello, ha proposto ricorso per cassazione, basato su due motivi, nei confronti di M (o M Carmela) V G e avverso la sentenza n. 414/2016 della Corte di appello di Messina, pubblicata il 4 luglio 2016, che ha rigettato l'appello proposto dal B, nella predetta qualità, avverso la sentenza del Tribunale di Messina, sezione distaccata di Taormina, del 20 maggio 2011, con la quale era stata rigettata la domanda avanzata dalla Cooperativa Castello e volta al rilascio di un immobile asseritamente occupato senza titolo dalla V G, essendo stato il marito della stessa, successivamente deceduto, espulso come socio dall'attrice;
l'intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede;
la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.;
il Collegio ha disposto la redazione dell'ordinanza con motivazione semplificata;
rilevato che: con il primo motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazione dell'art. 2533 c.c. in relazione all'art. 14555 c.c. e art. 14 dello statuto Cooperativa Castello - Violazione e falsa applicazione dell'art.2567 c.c. - Morosità del socio accertata con delibera del consiglio di amministrazione - Violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c.», si sostiene che erroneamente la Corte territoriale abbia ritenuto che il C non fosse moroso e avesse provveduto al pagamento di quanto richiesto dalla Cooperativa edilizia, deducendosi al riguardo che: a) il predetto era stato escluso dalla cooperativa per morosità, b) la relativa delibera non era mai stata impugnata o revocata ed era stata comunicata a mezzo raccomandata al C, c) questi non Ric. 2017 n. 03462 sez. M3 - ud. 11-10-2018 -2- era più socio quando aveva effettuato ulteriori pagamenti in favore della cooperativa, d) la V Garda non poteva subentrare nella posizione del marito deceduto, non essendo più il C socio della cooperativa, in quanto espulso per morosità;
con il secondo motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazione dell'art. 2534 c. c. inesistenza del subingresso della Vi/arino quale socio della cooperativa inosservanza dell'art. 17 dello statuto - nessuna domanda nuova in appello violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c.», si lamenta che la Corte di merito abbia errato «a ritenere domanda nuova [quella di rilascio sotto il profilo del]la mancanza di subingresso nella qualità di socio per assenza della relativa istanza da parte della Vi/arino e degli altri eredi di C», trattandosi, invece, «di semplice censura mossa alla sentenza di primo grado e volta a dimostrare l'assenza di valido titolo in capo alla Vi/arino per occupazione dell'alloggio di e.r.p.»;
si sostiene, inoltre, che la Corte di merito avrebbe violato l'art. 2534 cod. civ., richiamato dall'art. 17 dello statuto della cooperativa edilizia, ritenendo che la V fosse subentrata ipso iure nella qualità di socio del C, espulso quale socio dalla cooperativa sei anni prima della sua morte, avvenuta nel 2007;
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