Cass. pen., sez. II, sentenza 02/12/2022, n. 45852
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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da R E, nato ad Ischitella il 01/02/1968 quale I.r. FAMCA CISL MILANO METROPOLI avverso l'ordinanza del 28/06/2022 del TRIBUNALE DI MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia M T;udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F B, che ha concluso per il rigetto del ricorso;lette le conclusioni del difensore Avv. S B che ha chiesto che il ricorso venga accolto con le conseguenze di legge. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 28/06/2022 il Tribunale di Milano ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto da E R nella sua qualità e quale terzo interessato nel procedimento penale a carico di F (indagato ai sensi degli artt. 110, 640 cod. pen.) in quanto presentato da difensore privo di procura speciale. 2. R E, nella sua qualità, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo di ricorso. !te 2.1. Con il motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione agli art.96, 100, 122, 83, 322 e 324 cod. proc. pen. evidenziando una motivazione del Tribunale manifestamente illogica tenuto conto delle caratteristiche e contenuto della procura agli atti, da intendersi senza alcun dubbio come procura speciale;è stato in tal senso richiamato il principio della prevalenza della sostanza sulla forma ed è stata sottolineata la presenza di tutti requisiti essenziali al fine di proporre, nella qualità di terzo interessato, ricorso avverso il provvedimento di sequestro, essendo evidente la attribuzione dello ius postulandi all'avvocato;non era a tal fine necessaria alcuna formula sacramentale, non apparendo individuabile tra avvocato e parte privata non imputato uno spazio giuridico per configurare una nomina che non sia di per sé procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen.
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