Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/01/2024, n. 1030

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime2

In tema di contenzioso tributario, la riproposizione in appello delle ragioni poste a fondamento dell'originaria impugnazione del provvedimento impositivo da parte del contribuente ovvero della legittimità dell'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, siano ricavabili in modo inequivoco, seppur per implicito, i motivi di censura.

Le deduzioni dell'appellante devono essere svolte in contrapposizione alle argomentazioni svolte dal giudice di primo grado, di cui la parte non può disinteressarsi, limitandosi a riproporre al giudice di secondo grado le medesime testuali difese contenute nel ricorso introduttivo, sebbene quest'ultima modalità di redazione dell'atto di appello - se adottata - avrebbe potuto quanto meno rendere comprensibili al decidente le censure proposte, considerato che le deduzioni formulate avverso la sentenza impugnata devono essere comprensibili al giudice dell'impugnazione e non esposte in modo confuso e sconnesso dalla decisione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/01/2024, n. 1030
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1030
Data del deposito : 10 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 11069/2016 Numero sezionale 1342/2023 Numero di raccolta generale 1030/2024 Data pubblicazione 10/01/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto: ORONZO DE MASI Presidente *IPOTECARIA LIBERATO PAOLITTO Consigliere CATASTALE MILENA BALSAMO Consigliere-Rel. Ud.21/12/2023 STEFANIA BILLI Consigliere PU GIUSEPPE LO SARDO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 11069/2016 proposto da: Hotel Tiberio s.r.l., in persona del l.r. DO LV IE nato a [...] il [...]( Cf [...]), con sede in Roma alla via Nazionale n. 200, rappresentata e difesa dall'avv. Umberto La CO del Foro Di Roma (c.f. [...]) ed elettivamente domiciliata presso lo studio Legale e tributario “Rosati, La CO & Parteners” in Roma Lungotevere della Vittoria n. 9;
indirizzo p.e.c.: umberolacommara@ordineavvocatiroma.org – ricorrente Numero registro generale 11069/2016 Numero sezionale 1342/2023 Numero di raccolta generale 1030/2024

contro

Data pubblicazione 10/01/2024 Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende;
pec ags.rm@mailcert.avvocaturatsato.it -controricorrente avverso la sentenza n. 5670/VI//2015 depositata il 28 ottobre 2015 della COMM.TRIB.REG., Lazio cui è riunito il ricorso 3479/2017 proposto da: Hotel Tiberio s.r.l., in persona del l.r. DO LV IE nato a [...] il [...]( Cf [...]), con sede in Roma alla via Nazionale n. 200, rappresentata e difesa dall'avv. Umberto La CO del Foro Di Roma c.f. [...]ed elettivamente domiciliata presso lo studio Legale e tributario “Rosati, La CO & Partenrs” in Roma Lungotevere della Vittoria n. 9;indirizzo p.e.c.: umberolacommara@ordineavvocatiroma.org – ricorrente

contro

Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende;
pec ags.rm@mailcert.avvocaturatsato.it -controricorrente - avverso la sentenza n. 4263/09/2016 depositata il 28 giugno 2016 della COMM.TRIB.REG., Lazio udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21.12.2023 dal Consigliere Dott. BALSAMO MILENA L'avv. dello Stato ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. 2 di 18 Numero registro generale 11069/2016 Numero sezionale 1342/2023 Numero di raccolta generale 1030/2024 Udito il P.G. che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. Data pubblicazione 10/01/2024 FATTI DI CAUSA 1.La società Hotel Tiberio propone ricorso, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 5670/2015, con la quale la CT della Campania ha dichiarato l'inammissibilità del gravame proposto dalla prefata società avverso la sentenza di primo grado, la quale, a sua volta, aveva respinto il ricorso avverso l'avviso di rettifica e di liquidazione per maggiori imposte ipotecarie e catastali relative all'annualità di imposta 2008, concernenti la compravendita del compendio immobiliare dove ha sede l'Hotel( isola di Capri). In particolare, la CT, adita in ordine alla valutazione della legittimità dell'avviso, ha affermato che il gravame non contiene l'articolazione dei motivi di impugnazione, in quanto la contribuente si è limitata a richiamare le doglianze già dedotte innanzi al primo giudice, senza nemmeno illustrarle o elencarle;
tentando poi di colmare le lacune del ricorso in appello con la costituzione di nuovo difensore e il deposito di memorie illustrative - che tali non possono essere considerate in quanto contengono la proposizione di motivi dell'impugnazione non formulati con l'originario ricorso - peraltro depositate a ridosso della udienza e non notificate alla controparte. I giudici di appello hanno affermato che l'effetto devolutivo della impugnazione comporta il riesame delle questioni oggetto del ricorso introduttivo, ma detto effetto devolutivo rimane circoscritto alle questioni delle quali si intende ottenere il riesame;
al contrario, hano statuito che l'assenza di doglianze nei confronti della pronuncia impugnata non può generare l'effetto devolutivo tipico del giudizio di appello. Tale sentenza veniva impugnata dalla contribuente con ricorso per revocazione che era respinto dalla CT del Lazio (sentenza n. 4263/2016). 3 di 18 Numero registro generale 11069/2016 Numero sezionale 1342/2023 Numero di raccolta generale 1030/2024 La ricorrente, in particolare, assumeva che il decidente fosse Data pubblicazione 10/01/2024 incorso in errore revocatorio, in quanto l'atto di appello conteneva i seguenti motivi:- carenza di motivazione ex art. 7 legge 212/2000 e violazione degli artt. 3 legge n. 241/90 e 52 d.P.R. n. 131/86;
b) mancata allegazione degli atti richiamati nell'avviso;
c) assoluta infondatezza della pretesa di rettifica di valore avendo l'ufficio operato la stima senza considerare i dati di gestione delle società che hanno condotto la gestione alberghiera negli ultimi cinque anni. Per la cassazione della sentenza n. 4263/2016 che respinge il ricorso per revocazione della sentenza di secondo grado, la contribuente propone ricorso - recante il n. 3479/2017 - al quale resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate, che replica anche al ricorso per la cassazione della sentenza n. 5670/2015. All'udienza del 16.11.2021, la Corte disponeva la riunione delle cause e rinviava a nuovo ruolo per l'acquisizione del fascicolo di merito. Il P. G. ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. MOTIVI DI DIRITTO 2. Nel giudizio di revocazione la fase rescindente ha per oggetto l'accertamento del denunciato vizio della sentenza impugnata e non l'esistenza o il contenuto del rapporto giuridico in ordine al quale la sentenza stessa abbia giudicato, mentre solo l'eventuale fase rescissoria viene a rinnovare il giudizio su tali punti. Né il sistema delineato dal codice di procedura civile appare non rispettoso delle esigenze di tutela dei diritti di cui agli artt. 24 Cost. e 6 CEDU, posto che l'art. 398, comma 4, cod.proc.civ. collega la facoltà di sospensione del giudizio di cassazione e del relativo termine per impugnare al mero requisito della "non manifesta infondatezza" della revocazione proposta. (Cass. Sez. L - n. 20469/2018.).

3. Si osserva che il ricorso n. 3479/2017 Rg ( ricorso per cassazione avverso la sentenza che ha dichiarato l'inammissibilità della revocazione della sentenza d'appello) consta di un unico 4 di 18 Numero registro generale 11069/2016 Numero sezionale 1342/2023 Numero di raccolta generale 1030/2024 motivo che reca: “error in iudicando” per vizio di violazione dell'art. Data pubblicazione 10/01/2024 395, nn. 1) e 4), cod.proc.civ., nonché violazione dell'art. 64 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ex art. 360, primo comma, n. 3), cod.proc.civ.;
per avere la CT della Campania respinto la domanda di revocazione della sentenza n. 5670/2015, affermando, da un canto, che la decisione di inammissibilità era il risultato del ragionamento dei giudici che avevano ritenuto violato il disposto dell'art. 53 d.lgs.546/1992 cit., per l'assenza di specificazione dei motivi di impugnazione poi formulati solo con le memorie illustrative - cui erano state allegate due relazioni di stima sommarie, depositate intempestivamente in prossimità dell'udienza ( in data 14.09.2015) e senza regolare notificazione all'appellata -;
dall'altra, che effettivamente l'atto di appello era mancante dell'articolazione dei motivi di gravame. La ricorrente deduce che in realtà i motivi erano graficamente indicati nell'atto di appello e che, quindi, la CT adita per la riforma della decisione di primo grado, sarebbe incorsa in errore revocatorio, non avendo rilevato che invece l'atto conteneva le censure alla prima decisione. Sostiene che con l'atto di appello aveva depositato i bilanci per gli esercizi 2010-2013 nonché l'andamento dei ricavi per camera della struttura alberghiera ed il quadro economico generale della redditività dell'attività, a cui aveva rinviato e riservandosi di meglio illustrare i motivi di impugnazione, poi effettivamente specificati con le memorie depositate il 14.09.2015 dove venivano sviluppate le argomentazioni giuridiche e prodotte due relazioni di stima.

4.Con il primo motivo del ricorso n.Rg 11069/2016, la società contribuente lamenta “error in iudicando” per violazione dell'art. 53 d.lgs. n. 546/92 ex art. 360, primo comma, n. 3), cod.proc.civ.;
per avere il giudicante ritenuto che l'appello contenesse i medesimi motivi del ricorso originario, senza l'articolazione di specifici motivi di impugnazione poi formulati solo con le memorie 5 di 18 Numero registro generale 11069/2016 Numero sezionale 1342/2023 illustrative nonostante l'allegazione di due relazioni di stima Numero di raccolta generale 1030/2024 ritenute depositate intempestivamente a ridosso dell'udienza ( in Data pubblicazione 10/01/2024 data 14.09.2015) e senza regolare notificazione all'appellata;
il tutto in violazione del disposto dell'art. 53 citato in rubrica. La ricorrente deduce che, in realtà, i motivi erano graficamente indicati nell'atto di appello e che, quindi, la CT adita per la riforma della decisione di primo grado, sarebbe incorsa in errore, non avendo rilevato che, invece, l'atto conteneva le censure alla prima decisione. Sostiene che, con l'atto di appello, aveva depositato i bilanci per gli esercizi 2010-2013 nonché l'andamento dei ricavi per camera della struttura alberghiera ed il quadro economico generale della redditività dell'attività, a cui aveva rinviato, riservandosi di meglio illustrare i motivi di impugnazione, poi effettivamente specificati con le memorie depositate il 14.09.2015 dove venivano sviluppate le argomentazioni giuridiche e prodotte due relazioni di stima;
circostanze che dovevano indurre i giudici di appello ad affermare l'ammissibilità dell'atto di impugnazione.

5. La seconda censura oppone error in iudicando per violazione dell'art. 60 del d.lgs. n. 546/92, cit., ex art. 360, primo comma,n. 3),