Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/08/2018, n. 21156

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/08/2018, n. 21156
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21156
Data del deposito : 24 agosto 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 18873-2016 proposto da: GUADAGNI SIMONETTA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI

RIPETTA

22, presso lo studio dell'avvocato V G & P, rappresentata e difesa dagli avvocati GERARDO VESCI e

LEONARDO

2018 VESCI, giusta delega in atti;
1752

- ricorrente -

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F . 97103880585, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio dell'avvocato R P, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3520/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/06/2016 r.g.n. 156/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/04/2018 dal Consigliere Dott. G M;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M M, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato GERARDO VESCI. Proc nr. 18873/2016

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Roma, investito dell'opposizione ex art. 1, commi 51 e ss della legge nr. 92 del 2012, respingeva la domanda di S G, dirigente di Poste Italiane spa, volta all'accertamento della nullità del licenziamento intimatole il 6.12.2013 (confermando l'ordinanza emessa all'esito della fase sommaria quanto all'illegittimità del recesso) e dichiarava inammissibile l'opposizione di Poste Italiane spa, perché proposta oltre il termine di giorni 30. 2. La Corte di Appello di Roma, con sentenza nr. 156 dell'8.6.2016- 15.6.2016, sul reclamo principale di Poste Italiane spa ed incidentale di S G, in riforma della statuizione di primo grado, rigettava integralmente la domanda di impugnativa del licenziamento.

3. Per quanto qui solo rileva, la Corte distrettuale, in dichiarata adesione di un precedente di questa Corte, osservava che, proposta opposizione da una delle parti al provvedimento conclusivo della fase sommaria, si apriva una fase processuale a cognizione piena, non regolata dall'art. 334 cod.proc.civ. e dai principi in materia di impugnazione ma ricondotta, in linea di massima, al modello ordinario di cui agli artt. 414 e ss cod.proc.civ.

3.1. In estrema sintesi - secondo il ragionamento condotto dalla Corte di merito - una volta opposta, nel termine di giorni 30, l'ordinanza della fase sommaria, tutto è rimesso in discussione, anche per la parte che ha lasciato spirare inutilmente i termini per l'opposizione;
inoltre, il mancato richiamo, nell'art. 1, comma 51 e ss., dell'art. 418 cod. proc. civ., comporta l'ammissibilità della riconvenzionale, purché proposta nel termine di 10 giorni prima dell'udienza fissata, anche senza richiesta di differimento della stessa.

4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso S G, fondato su tre motivi.

5. Ha resistito con controricorso Poste Italiane Spa.

6. La parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 cod.proc.civ. RAGIONI DELLA DECISIONEProc nr. 18873/2016 1. Con il primo motivo - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - parte ricorrente deduce la violazione e/o la falsa applicazione dei commi 51 e 53 dell'art. 1 della legge nr. 92 del 2012 nonché degli artt. 329, comma 2 e 112 cod proc.civ.

1.1. Censura la sentenza della Corte di appello nella parte in cui afferma che l'opposizione, proposta da una delle parti, non consente il formarsi del giudicato sulle parti dell'ordinanza conclusiva della fase sommaria, non impugnata.

1.2. Secondo la parte ricorrente, l'interpretazione proposta dalla Corte capitolina non terrebbe conto: - che il comma 51 cit. prevede che il termine per la proposizione dell'opposizione è stabilito a pena di decadenza;
- che il comma 53 cit. stabilisce che l'opposto -e non l'opponente in via incidentale- deve costituirsi mediante deposito di memoria difensiva a norma e con le decadenze di cui all'art. 416 cod. proc. civ. Da tali disposizioni, conseguirebbe, diversamente da quanto sostenuto in sentenza, che l'ordinanza (o la parte di ordinanza) non oggetto di tempestiva opposizione sarebbe destinata ad acquisire la stabilità propria della cosa giudicata.
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