Cass. civ., sez. II, ordinanza 28/03/2022, n. 09844
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Testo completo
seguente (-) - ORDINANZA sul ricorso 15003-2017 proposto da: LITTERI GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'Avvocato M L per procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
BATTIATO MARIO;
- intimato -
nonché BATTIATO SALVO, BATTIATO VITO GIUSEPPE, BATTIATO BENEDETTO, BATTIATO MARIAGRAZIA, LENTINI VINCENZA, quali eredi di SALVATORE BATTIATO;
- intimati -
avverso la SENTENZA n. 740/2016 della CORTE D'APPELLO DI CATANIA, depositata in data 6/5/2016;
udita la relazione della causa svolta nell'adunanza non partecipata del 19/1/2022 dal Consigliere GIUSEPPE DO;
FATTI DI CAUSA
1.1. Il tribunale di Catania, con sentenza del 4/6/2009, ha rigettato sia la domanda con la quale M B aveva chiesto di accertare la simulazione assoluta del contratto con cui, in data 4/4/2006, il fratello S B aveva venduto a G L la metà indivisa di un immobile, pervenutogli per testamento pubblico della madre M D L, che lo aveva legato, in quote indivise, ai due figli, sia la domanda con la quale lo stesso attore aveva chiesto che fosse accertato il suo diritto al retratto successorio previsto dall'art. 732 c.c. sul rilievo che la prova testimoniale assunta in giudizio aveva dimostrato che il venditore aveva più volte comunicato verbalmente al fratello la proposta di alienazione dell'immobile ma che costui non aveva ritenuto di esercitare la prelazione.
1.2. M B ha proposto appello al quale ha resistito solo G L.
2.1. La corte d'appello, con la pronuncia in epigrafe, ha, per quanto ancora interessa, accolto l'appello proposto ed, in riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato il diritto di M B ad esercitare il diritto di riscatto, ai sensi dell'art. 732 c.c., sulla metà indivisa dell'immobile oggetto del contratto di compravendita del 4/4/2006 ed ha, quindi, sostituito M B a G L quale parte acquirente nel citato contatto con effetto retroattivo dal momento della stipula del contratto, condizionando l'effetto traslativo al pagamento da parte di M B a S B della somma di C. 23.000,00 nel termine di trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza.
2.2. La corte, in particolare, dopo aver evidenziato che il tribunale aveva ritenuto ammissibile la prelazione ereditaria "senza essere censurato", ha ritenuto la fondatezza del motivo con il quale l'appellante, sul presupposto che la notificazione prevista dall'art. 732 c.c. costituisce una vera e propria proposta contrattuale, aveva sostenuto che, nel caso in esame, Ric. 2017 n. 15003 - Sez.
2 - CC del 19 gennaio 2022 / L------- la stessa, avendo ad oggetto un bene immobile, doveva essere formulata per iscritto. In effetti, ha osservato la corte, la comunicazione ai coeredi dell'intenzione di alienazione equivale ad una proposta contrattuale, così come delineata dall'art.1326 c.c., per cui, nel caso in cui la quota ereditaria comprenda beni immobili, deve essere fatta per iscritto a pena di nullità. Nel caso in esame, al contrario, la proposta non è stata formulata in forma scritta.
2.3. La corte, quindi, in riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato il diritto di M B ad esercitare il diritto di riscatto, ai sensi dell'art. 732 c.c., sulla metà indivisa dell'immobile oggetto del contratto di compravendita del 4/4/2006 ed ha, quindi, sostituito M B a G L quale parte acquirente nel citato contatto con effetto retroattivo dal momento della stipula del contratto, condizionando l'effetto traslativo al pagamento da parte di M B (coerede pretermesso) a S B (coerede che aveva venduto) della somma di C. 23.000,00. 3.1. G L, con ricorso notificato il 7/6/2017, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione della sentenza della corte d'appello, dichiaratamente non notificata.
3.2. M B, al pari di S B, V G B, B B, M B e V L, quali eredi di S B, sono rimasti intimati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 732 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che il tribunale aveva affermato l'ammissibilità del prelazione Ric. 2017 n. 15003 - Sez.
2 - CC del 19 gennaio 2022 ereditaria e che tale statuizione non era stata censurata, senza, tuttavia, considerare: - innanzitutto, che il tribunale aveva riconosciuto la sussistenza di un diritto di prelazione testamentaria e non ereditaria, sul rilievo che M D L, con testamento pubblico del 18/9/1985, aveva indivisivamente lasciato l'immobile in questione ai figli S B e M B con l'obbligo, in caso di alienazione della quota ad essi lasciata, di preferirsi reciprocamente, ritenendo, così, assorbite le difese spiegate dal convenuto G L;
- in secondo luogo, che quest'ultimo, in qualità d'appellato,
- ricorrente -
contro
BATTIATO MARIO;
- intimato -
nonché BATTIATO SALVO, BATTIATO VITO GIUSEPPE, BATTIATO BENEDETTO, BATTIATO MARIAGRAZIA, LENTINI VINCENZA, quali eredi di SALVATORE BATTIATO;
- intimati -
avverso la SENTENZA n. 740/2016 della CORTE D'APPELLO DI CATANIA, depositata in data 6/5/2016;
udita la relazione della causa svolta nell'adunanza non partecipata del 19/1/2022 dal Consigliere GIUSEPPE DO;
FATTI DI CAUSA
1.1. Il tribunale di Catania, con sentenza del 4/6/2009, ha rigettato sia la domanda con la quale M B aveva chiesto di accertare la simulazione assoluta del contratto con cui, in data 4/4/2006, il fratello S B aveva venduto a G L la metà indivisa di un immobile, pervenutogli per testamento pubblico della madre M D L, che lo aveva legato, in quote indivise, ai due figli, sia la domanda con la quale lo stesso attore aveva chiesto che fosse accertato il suo diritto al retratto successorio previsto dall'art. 732 c.c. sul rilievo che la prova testimoniale assunta in giudizio aveva dimostrato che il venditore aveva più volte comunicato verbalmente al fratello la proposta di alienazione dell'immobile ma che costui non aveva ritenuto di esercitare la prelazione.
1.2. M B ha proposto appello al quale ha resistito solo G L.
2.1. La corte d'appello, con la pronuncia in epigrafe, ha, per quanto ancora interessa, accolto l'appello proposto ed, in riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato il diritto di M B ad esercitare il diritto di riscatto, ai sensi dell'art. 732 c.c., sulla metà indivisa dell'immobile oggetto del contratto di compravendita del 4/4/2006 ed ha, quindi, sostituito M B a G L quale parte acquirente nel citato contatto con effetto retroattivo dal momento della stipula del contratto, condizionando l'effetto traslativo al pagamento da parte di M B a S B della somma di C. 23.000,00 nel termine di trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza.
2.2. La corte, in particolare, dopo aver evidenziato che il tribunale aveva ritenuto ammissibile la prelazione ereditaria "senza essere censurato", ha ritenuto la fondatezza del motivo con il quale l'appellante, sul presupposto che la notificazione prevista dall'art. 732 c.c. costituisce una vera e propria proposta contrattuale, aveva sostenuto che, nel caso in esame, Ric. 2017 n. 15003 - Sez.
2 - CC del 19 gennaio 2022 / L------- la stessa, avendo ad oggetto un bene immobile, doveva essere formulata per iscritto. In effetti, ha osservato la corte, la comunicazione ai coeredi dell'intenzione di alienazione equivale ad una proposta contrattuale, così come delineata dall'art.1326 c.c., per cui, nel caso in cui la quota ereditaria comprenda beni immobili, deve essere fatta per iscritto a pena di nullità. Nel caso in esame, al contrario, la proposta non è stata formulata in forma scritta.
2.3. La corte, quindi, in riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato il diritto di M B ad esercitare il diritto di riscatto, ai sensi dell'art. 732 c.c., sulla metà indivisa dell'immobile oggetto del contratto di compravendita del 4/4/2006 ed ha, quindi, sostituito M B a G L quale parte acquirente nel citato contatto con effetto retroattivo dal momento della stipula del contratto, condizionando l'effetto traslativo al pagamento da parte di M B (coerede pretermesso) a S B (coerede che aveva venduto) della somma di C. 23.000,00. 3.1. G L, con ricorso notificato il 7/6/2017, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione della sentenza della corte d'appello, dichiaratamente non notificata.
3.2. M B, al pari di S B, V G B, B B, M B e V L, quali eredi di S B, sono rimasti intimati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 732 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che il tribunale aveva affermato l'ammissibilità del prelazione Ric. 2017 n. 15003 - Sez.
2 - CC del 19 gennaio 2022 ereditaria e che tale statuizione non era stata censurata, senza, tuttavia, considerare: - innanzitutto, che il tribunale aveva riconosciuto la sussistenza di un diritto di prelazione testamentaria e non ereditaria, sul rilievo che M D L, con testamento pubblico del 18/9/1985, aveva indivisivamente lasciato l'immobile in questione ai figli S B e M B con l'obbligo, in caso di alienazione della quota ad essi lasciata, di preferirsi reciprocamente, ritenendo, così, assorbite le difese spiegate dal convenuto G L;
- in secondo luogo, che quest'ultimo, in qualità d'appellato,
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