Cass. civ., sez. III, ordinanza 30/01/2019, n. 02535
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Testo completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12174/2017 R.G. proposto da S D e B A, rappresentati e difesi dall'Avv. F P, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Dardanelli, n. 15;
- ricorrenti -
contro
A.S.D. Associazione Sportiva Dilettantistica Aero Club di Treviso, rappresentata e difesa dall'Avv. S P;
- controricorrente -
e contro (2sDAR D S, S M, S A e S E, 2(z65 rappresentati e difesi dagli Avv.ti M M e G C, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Cicerone, n. 44;
- controricorrenti -
e
contro
UnipolSai Assicurazioni S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti G G e P G, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Giuseppe Mazzini, n. 145;
- con troricorrente - e
contro
B G, rappresentato e difeso dall'Avv. F V;
- controricorrente -
e nei confronti di B F;
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia, n. 777/2016, pubblicata il 6 aprile 2014;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 ottobre 2018 dal Consigliere E I. Rilevato in fatto 1. Il 17 maggio 2002 un aereo da turismo, Piper, di proprietà della Associazione Sportiva Dilettantistica Aero Club di Treviso, precipitava in località Casera di Chies d'Alpago nel bellunese, schiantandosi sulle montagne della Val Salatis;
nell'occorso perdevano la vita i tre occupanti del velivolo: L B, A B e V S. Per le contrapposte pretese risarcitorie nascenti dal tragico evento venivano instaurati, nel 2004, tre giudizi civili: — il primo era promosso da D S e A B, rispettivamente moglie e figlio di L B, nei confronti della Associazione Sportiva Dilettantistica Aero Club di Treviso (d'ora in poi Aeroclub) e della compagnia assicuratrice di quest'ultima Fondiaria Sai S.p.A., sulla base dell'assunto che, diversamente dai dati riportati nei documenti di volo, a pilotare l'aereo fosse quel giorno A B, pilota esperto ed istruttore di volo, e che il disastro si fosse verificato non già per un suo errore bensì per un'avaria del motore, provocata da una carente manutenzione da parte dell'Aeroclub di Treviso;
— il secondo era invece promosso da G, F e M R B, fratelli di A B, nei confronti dell'Aeroclub di Treviso e di D S e A B, dei quali era richiesta la condanna al risarcimento dei danni sulla base dell'assunto che: a pilotare l'aereo fosse nell'occasione il B;
il sinistro fosse da ascrivere alla sua incauta scelta del piano di volo e ad una errata manovra per eseguirlo;
l'Aeroclub ne dovesse rispondere in via solidale, quale proprietario ed esercente del mezzo, ai sensi degli artt.878 e 895 cod. nav., 2043, 2050 e 2054, comma terzo, cod. civ.;
— il terzo era infine promosso da S D, M, A ed E S, rispettivamente moglie e figli di V S, nei confronti di D S e A B, dei quali era richiesta la condanna al risarcimento dei danni sulla base del medesimo assunto che il B fosse responsabile del sinistro per l'erronea manovra effettuata. Nel secondo e nel terzo giudizio D S e A B chiedevano e ottenevano l'autorizzazione a chiamare in causa, per esserne manlevati, l'Aeroclub e quest'ultima la propria assicurazione Fondiaria Sai. Il Tribunale di Treviso, riunite le cause, all'esito di istruzione condotta mediante acquisizione di documenti, assunzione di prova per testi e c.t.u. volta ad accertare la dinamica del sinistro, in accoglimento delle domande proposte degli attori nel secondo e terzo dei suddetti giudizi, condannava D S e A B, in solido, al pagamento: in favore di G, F e M R B, della somma di C 108.762;
in favore di S D, M, A ed E S, della somma di C 1.250.000;
oltre spese di lite. Dichiarava inoltre l'Aeroclub di Treviso obbligato a tenere indenni gli eredi B degli effetti della predetta condanna e, a sua volta, la Fondiaria Sai S.p.A. a tenere indenne l'Aeroclub nei limiti di quanto contrattualmente previsto.
2. Tale decisione era gravata, con appello principale, dall'Aeroclub di Treviso e, con appelli incidentali, da Fondiaria Sai S.p.A., dagli eredi di L B (D S e A B ) e dagli eredi di A B (G e F, anche in qualità di eredi di M R B), questi ultimi limitatamente alle pretese azionate nei confronti degli eredi B, considerata la rinuncia agli atti del giudizio nei confronti dell'Aeroclub di Treviso e della Fondiaria Sai S.p.A. Instaurato il contraddittorio, la Corte d'appello di Venezia, con la sentenza in epigrafe, in accoglimento dell'appello principale dell'Aeroclub e di quello incidentale della compagnia assicuratrice, ha escluso ogni obbligo del primo di tenere indenne gli eredi B dalle conseguenze patrimoniali della loro soccombenza, rigettando ogni altra domanda nei suoi confronti svolta, e ha rigettato conseguentemente anche ogni domanda di manleva svolta nei confronti della Fondiaria Sai S.p.A.;
dichiarata inoltre «l'estinzione del rapporto processuale» tra l'Aeroclub di Treviso, Fondiaria Sai S.p.A. e gli eredi di A B, in parziale accoglimento dell'appello incidentale da questi ultimi proposto ha condannato D S e A B al pagamento dell'ulteriore somma di C 80.000 a titolo di risarcimento jure hereditario del danno c.d. catastrofale, oltre interessi dalla sentenza al saldo, ferma la somma già liquidata in primo grado;
ha confermato nel resto la sentenza di primo grado e regolato le spese secondo il principio della soccombenza.
2.1. La Corte territoriale ha così motivato, in sintesi, il proprio convincimento: — l'individuazione di quello tra i tre occupanti del velivolo che, la mattina del tragico volo, aveva assunto il ruolo di pilota poteva fondatamente ricavarsi dalle deposizioni dei testi Milani e Brambilla, i quali avevano dichiarato di aver visto chiaramente il B salire per primo sull'aereo e prendere il posto a sinistra, ossia quello del comandante;
tali deposizioni dovevano considerarsi attendibili, nonostante le contestazioni sul punto mosse dagli eredi B, dal momento che il «B, proprio in virtù dei doppi comandi dell'aereo, non aveva alcun interesse a salire al posto di comando, potendo agevolmente, in ipotesi, condurre il mezzo anche dal posto del passeggero, senza esporsi davanti a terzi, mettendosi e mettendoli in una posizione di difficoltà, in quanto titolare di brevetto scaduto»;
«che normalmente nei voli con più piloti la gestione venisse fatta in collaborazione, che il Simoni avesse usato il GPS e, quindi, avesse anch'egli contribuito al volo, che il comando fosse stato ceduto al B per consentirgli di pilotare assecondando la sua passione, altro non sono che congetture;
unico dato certo è che B Lorenzo era al posto di comando»;
— le fratture riscontrate sui polsi e sulle mani del solo B e il distacco del suo solo volantino di pilotaggio erano spiegabili con il tentativo «del tutto istintivo, per un pilota — tanto più se esperto — che vede la tragica situazione in cui si trova l'aereo, (di) effettuare qualsiasi manovra di emergenza per evitare lo schianto, senza che ciò significhi affatto che sino a quel momento aveva condotto il mezzo»;
per contro, «l'eventuale assenza di particolari fratture localizzate alle ossa degli arti superiori non necessariamente esclude che il pilota stesse coscientemente impugnando i comandi fino (quasi) all'ultimo momento»;
— «il piano di volo modificato era in atti ed essendo stato mutato allorché il viaggio era in corso, veniva recepito telefonicamente, attraverso la linea interna dedicata, dalla torre di controllo militare dello scalo Treviso S.Angelo e riportava in calce il cognome B, quale comandante, pur non recandone, naturalmente, la firma»;
che tale modifica poi fosse imputabile al B «confligge proprio con la sua vastissima esperienza e con la conoscenza approfondita che esso aveva del territorio del bellunese, giacché ... un aereo come quel modello di Piper a pieno carico rendeva rischiosa la scelta di attraversare la Val Salatis, stretta e circondata da alte montagne»;
— quanto alle condizioni di manutenzione del motore era risultato, agli accertamenti peritali, che «soltanto due candele su otto si presenta(va)no significativamente più degradate delle altre, in parte per i residui depositati durante lo stazionamento del relitto dopo l'incidente, in parte per incrostazioni carboniose di certo accumulate durante l'attività precedente la sciagura», ma «anche gli esemplari più danneggiati hanno dimostrato un funzionamento complessivamente accettabile»;
l'affermazione sulla quale gli eredi B basano la propria tesi del compromesso funzionamento del mezzo, con ridotta efficienza e potenza, è riportata nella relazione dell'Agenzia Nazionale per la sicurezza del volo, la quale però (notano i giudici d'appello) «si esprime in termini meramente possibilistici, a fronte della verifica positiva del funzionamento adeguato delle candele, ad opera dell'ausiliario ing. T, nonché del c.t.u. ing. M»;
gli ausiliari avevano sul punto concluso che il Piper «risultava perfettamente idoneo al volo, tuttavia, appesantito per la sofisticata strumentazione, esprimeva prestazioni nel complesso poco esuberanti», risultando in particolare il rapporto tra potenza disponibile e peso di fatto «leggermente inferiore rispetto ai valori parametrici medi», limiti, questi, che però dovevano ritenersi ben conosciuti dal pilota L B, così come dagli altri occupanti dell'aeromobile, non soltanto per la presunta doverosa conoscenza dei valori pubblicati dal costruttore, ma implicitamente anche per la consistente esperienza di volo accumulata proprio sull'esemplare precipitato»;
— analogamente, a smentita della tesi difensiva pure basata sulle ipotizzate avverse condizioni metereologiche, risulta accertato dalla c.t.u. M che «le condizioni di visibilità erano ottime, il vento era assente e solo nelle ore successive era previsto un leggero vento variabile, con visibilità comunque buona
- ricorrenti -
contro
A.S.D. Associazione Sportiva Dilettantistica Aero Club di Treviso, rappresentata e difesa dall'Avv. S P;
- controricorrente -
e contro (2sDAR D S, S M, S A e S E, 2(z65 rappresentati e difesi dagli Avv.ti M M e G C, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Cicerone, n. 44;
- controricorrenti -
e
contro
UnipolSai Assicurazioni S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti G G e P G, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Giuseppe Mazzini, n. 145;
- con troricorrente - e
contro
B G, rappresentato e difeso dall'Avv. F V;
- controricorrente -
e nei confronti di B F;
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia, n. 777/2016, pubblicata il 6 aprile 2014;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 ottobre 2018 dal Consigliere E I. Rilevato in fatto 1. Il 17 maggio 2002 un aereo da turismo, Piper, di proprietà della Associazione Sportiva Dilettantistica Aero Club di Treviso, precipitava in località Casera di Chies d'Alpago nel bellunese, schiantandosi sulle montagne della Val Salatis;
nell'occorso perdevano la vita i tre occupanti del velivolo: L B, A B e V S. Per le contrapposte pretese risarcitorie nascenti dal tragico evento venivano instaurati, nel 2004, tre giudizi civili: — il primo era promosso da D S e A B, rispettivamente moglie e figlio di L B, nei confronti della Associazione Sportiva Dilettantistica Aero Club di Treviso (d'ora in poi Aeroclub) e della compagnia assicuratrice di quest'ultima Fondiaria Sai S.p.A., sulla base dell'assunto che, diversamente dai dati riportati nei documenti di volo, a pilotare l'aereo fosse quel giorno A B, pilota esperto ed istruttore di volo, e che il disastro si fosse verificato non già per un suo errore bensì per un'avaria del motore, provocata da una carente manutenzione da parte dell'Aeroclub di Treviso;
— il secondo era invece promosso da G, F e M R B, fratelli di A B, nei confronti dell'Aeroclub di Treviso e di D S e A B, dei quali era richiesta la condanna al risarcimento dei danni sulla base dell'assunto che: a pilotare l'aereo fosse nell'occasione il B;
il sinistro fosse da ascrivere alla sua incauta scelta del piano di volo e ad una errata manovra per eseguirlo;
l'Aeroclub ne dovesse rispondere in via solidale, quale proprietario ed esercente del mezzo, ai sensi degli artt.878 e 895 cod. nav., 2043, 2050 e 2054, comma terzo, cod. civ.;
— il terzo era infine promosso da S D, M, A ed E S, rispettivamente moglie e figli di V S, nei confronti di D S e A B, dei quali era richiesta la condanna al risarcimento dei danni sulla base del medesimo assunto che il B fosse responsabile del sinistro per l'erronea manovra effettuata. Nel secondo e nel terzo giudizio D S e A B chiedevano e ottenevano l'autorizzazione a chiamare in causa, per esserne manlevati, l'Aeroclub e quest'ultima la propria assicurazione Fondiaria Sai. Il Tribunale di Treviso, riunite le cause, all'esito di istruzione condotta mediante acquisizione di documenti, assunzione di prova per testi e c.t.u. volta ad accertare la dinamica del sinistro, in accoglimento delle domande proposte degli attori nel secondo e terzo dei suddetti giudizi, condannava D S e A B, in solido, al pagamento: in favore di G, F e M R B, della somma di C 108.762;
in favore di S D, M, A ed E S, della somma di C 1.250.000;
oltre spese di lite. Dichiarava inoltre l'Aeroclub di Treviso obbligato a tenere indenni gli eredi B degli effetti della predetta condanna e, a sua volta, la Fondiaria Sai S.p.A. a tenere indenne l'Aeroclub nei limiti di quanto contrattualmente previsto.
2. Tale decisione era gravata, con appello principale, dall'Aeroclub di Treviso e, con appelli incidentali, da Fondiaria Sai S.p.A., dagli eredi di L B (D S e A B ) e dagli eredi di A B (G e F, anche in qualità di eredi di M R B), questi ultimi limitatamente alle pretese azionate nei confronti degli eredi B, considerata la rinuncia agli atti del giudizio nei confronti dell'Aeroclub di Treviso e della Fondiaria Sai S.p.A. Instaurato il contraddittorio, la Corte d'appello di Venezia, con la sentenza in epigrafe, in accoglimento dell'appello principale dell'Aeroclub e di quello incidentale della compagnia assicuratrice, ha escluso ogni obbligo del primo di tenere indenne gli eredi B dalle conseguenze patrimoniali della loro soccombenza, rigettando ogni altra domanda nei suoi confronti svolta, e ha rigettato conseguentemente anche ogni domanda di manleva svolta nei confronti della Fondiaria Sai S.p.A.;
dichiarata inoltre «l'estinzione del rapporto processuale» tra l'Aeroclub di Treviso, Fondiaria Sai S.p.A. e gli eredi di A B, in parziale accoglimento dell'appello incidentale da questi ultimi proposto ha condannato D S e A B al pagamento dell'ulteriore somma di C 80.000 a titolo di risarcimento jure hereditario del danno c.d. catastrofale, oltre interessi dalla sentenza al saldo, ferma la somma già liquidata in primo grado;
ha confermato nel resto la sentenza di primo grado e regolato le spese secondo il principio della soccombenza.
2.1. La Corte territoriale ha così motivato, in sintesi, il proprio convincimento: — l'individuazione di quello tra i tre occupanti del velivolo che, la mattina del tragico volo, aveva assunto il ruolo di pilota poteva fondatamente ricavarsi dalle deposizioni dei testi Milani e Brambilla, i quali avevano dichiarato di aver visto chiaramente il B salire per primo sull'aereo e prendere il posto a sinistra, ossia quello del comandante;
tali deposizioni dovevano considerarsi attendibili, nonostante le contestazioni sul punto mosse dagli eredi B, dal momento che il «B, proprio in virtù dei doppi comandi dell'aereo, non aveva alcun interesse a salire al posto di comando, potendo agevolmente, in ipotesi, condurre il mezzo anche dal posto del passeggero, senza esporsi davanti a terzi, mettendosi e mettendoli in una posizione di difficoltà, in quanto titolare di brevetto scaduto»;
«che normalmente nei voli con più piloti la gestione venisse fatta in collaborazione, che il Simoni avesse usato il GPS e, quindi, avesse anch'egli contribuito al volo, che il comando fosse stato ceduto al B per consentirgli di pilotare assecondando la sua passione, altro non sono che congetture;
unico dato certo è che B Lorenzo era al posto di comando»;
— le fratture riscontrate sui polsi e sulle mani del solo B e il distacco del suo solo volantino di pilotaggio erano spiegabili con il tentativo «del tutto istintivo, per un pilota — tanto più se esperto — che vede la tragica situazione in cui si trova l'aereo, (di) effettuare qualsiasi manovra di emergenza per evitare lo schianto, senza che ciò significhi affatto che sino a quel momento aveva condotto il mezzo»;
per contro, «l'eventuale assenza di particolari fratture localizzate alle ossa degli arti superiori non necessariamente esclude che il pilota stesse coscientemente impugnando i comandi fino (quasi) all'ultimo momento»;
— «il piano di volo modificato era in atti ed essendo stato mutato allorché il viaggio era in corso, veniva recepito telefonicamente, attraverso la linea interna dedicata, dalla torre di controllo militare dello scalo Treviso S.Angelo e riportava in calce il cognome B, quale comandante, pur non recandone, naturalmente, la firma»;
che tale modifica poi fosse imputabile al B «confligge proprio con la sua vastissima esperienza e con la conoscenza approfondita che esso aveva del territorio del bellunese, giacché ... un aereo come quel modello di Piper a pieno carico rendeva rischiosa la scelta di attraversare la Val Salatis, stretta e circondata da alte montagne»;
— quanto alle condizioni di manutenzione del motore era risultato, agli accertamenti peritali, che «soltanto due candele su otto si presenta(va)no significativamente più degradate delle altre, in parte per i residui depositati durante lo stazionamento del relitto dopo l'incidente, in parte per incrostazioni carboniose di certo accumulate durante l'attività precedente la sciagura», ma «anche gli esemplari più danneggiati hanno dimostrato un funzionamento complessivamente accettabile»;
l'affermazione sulla quale gli eredi B basano la propria tesi del compromesso funzionamento del mezzo, con ridotta efficienza e potenza, è riportata nella relazione dell'Agenzia Nazionale per la sicurezza del volo, la quale però (notano i giudici d'appello) «si esprime in termini meramente possibilistici, a fronte della verifica positiva del funzionamento adeguato delle candele, ad opera dell'ausiliario ing. T, nonché del c.t.u. ing. M»;
gli ausiliari avevano sul punto concluso che il Piper «risultava perfettamente idoneo al volo, tuttavia, appesantito per la sofisticata strumentazione, esprimeva prestazioni nel complesso poco esuberanti», risultando in particolare il rapporto tra potenza disponibile e peso di fatto «leggermente inferiore rispetto ai valori parametrici medi», limiti, questi, che però dovevano ritenersi ben conosciuti dal pilota L B, così come dagli altri occupanti dell'aeromobile, non soltanto per la presunta doverosa conoscenza dei valori pubblicati dal costruttore, ma implicitamente anche per la consistente esperienza di volo accumulata proprio sull'esemplare precipitato»;
— analogamente, a smentita della tesi difensiva pure basata sulle ipotizzate avverse condizioni metereologiche, risulta accertato dalla c.t.u. M che «le condizioni di visibilità erano ottime, il vento era assente e solo nelle ore successive era previsto un leggero vento variabile, con visibilità comunque buona
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