Cass. pen., sez. I, sentenza 24/01/2023, n. 03022
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Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ON VI nato a [...] il [...] IP DO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO, il quale chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione;
udito il difensore dei ricorrenti, avv. SAMMARCO VIRGINIA, del foro di SCIACCA, che conclude riportandosi ai motivi dei ricorsi;
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RITENUTO IN FATTO
1. Il 17 febbraio 2021 la Corte di appello di Palermo ha confermato, in seguito al rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza n. 11318 del 23/01/2020, la condanna di LU BA e CO HI, pronunziata dal Tribunale di Sciacca il 9 settembre 2016, alle pene, rispettivamente, di 650 e 750 euro di multa, per i reati di lesioni personali continuate, oltre che al pagamento delle spese processuali, al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, RI LE, DO LE ed LA ON, nonché alla rifusione, nei confronti delle stesse parti civili, delle spese relative all'azione civile.
2. Il procedimento penale nell'ambito del quale sono state emesse le menzionate sentenze afferisce ai fatti avvenuti in Sciacca il 30 luglio 2012, giorno in cui scoppiò una lite, originata da dissidi di natura condominiale, tra i componenti di due nuclei familiari che abitano, al primo ed al secondo piano, all'interno di una palazzina sita in Via Valverde. Dopo una prima fase, in cui, secondo la ricostruzione concordemente avallata dai giudici di merito, i membri della famiglia LE\ON (e, precisamente, DO LE, la moglie LA ON ed il figlio IE LE) avevano aggredito, verbalmente e fisicamente, PE BA il quale, ferito, si era recato al locale nosocomio, il figlio di quest'ultimo, LU BA, aveva promosso un chiarimento con i LE, svoltosi alla presenza dell'amico CO HI, che era rapidamente degenerato in zuffa. Esercitata, contestualmente, l'azione penale nei confronti di tutti i soggetti coinvolti, con reciproca costituzione di parte civile, i giudici di merito hanno ritenuto, tra l'altro, la responsabilità concorsuale di LU BA e CO HI per le lesioni inferte a DO LE ed LA ON e del solo HI per quelle patite da IE LE e dal fratello RI. A tal fine, hanno valorizzato le dichiarazioni rese dai LE e dalla ON, la cui attendibilità hanno ritenuto anche sulla base del riscontro offerto dalla documentazione sanitaria versata in atti.
3. LU BA e CO HI propongono, con unico atto, ricorsi affidati a cinque motivi, con il primo dei quali eccepiscono violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio di motivazione per essere la Corte di appello pervenuta all'affermazione della loro penale responsabilità senza considerare le obiezioni già svolte con l'atto di appello, nel quale era stata delineata, attraverso il richiamo alle emergenze istruttorie, una ricostruzione della vicenda dalla quale traspare il mendacio delle parti civili le quali, lungi dall'essere rimaste vittima della prospettata ritorsione, non avevano esitato ad aggredirli. Aggiungono, al riguardo, che le lesioni refertate alla ON sono, in realtà, conseguenza della caduta da lei riportata qualche ora prima, in