Cass. civ., sez. VI, sentenza 09/06/2015, n. 11977

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In tema di imposte sul consumo dell'energia elettrica, l'art. 14, comma 2, del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (T.U. delle imposte sulla produzione e sui consumi), sancisce la regola generale secondo cui il rimborso dell'accisa indebitamente pagata deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento, con norma innovativa rispetto all'abrogato d.m. 8 luglio 1924, ma priva di qualsivoglia disposizione di tipo transitorio relativa a fattispecie in cui il diritto al rimborso sia sorto in epoca anteriore alla sua entrata in vigore. In tal caso, il diritto al rimborso, che non si sia già prescritto per decorrenza del termine ordinario decennale, deve intendersi prescritto se la parte interessata non abbia proposto la domanda entro due anni dall'entrata in vigore della norma di cui all'art. 14 del d.lgs n. 504 del 1995 e cioè entro il 14 dicembre 1995.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, sentenza 09/06/2015, n. 11977
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11977
Data del deposito : 9 giugno 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario - Presidente -
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere -
Dott. AMBROSIO Annamaria - rel. Consigliere -
Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere -
Dott. BARRECA Giuseppina L. - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 11556-2014 proposto da:
ITACA SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAPRETTARI 70, presso lo studio dell'avv. SCORDINO LUCA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CALÌ ROSARIO, BORLONE LUIGI, giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580 e AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI 97210890584 in persona dei rispettivi Direttori pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 344/2013 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA del 13.3.2013, depositata il 14/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;

udito per la ricorrente l'Avvocato Rosario Cali che si riporta ai motivi del ricorso, chiedendo l'accoglimento del ricorso;

udito per i controricorrenti l'Avvocato Fabio Tortora che si riporta agli scritti, chiedendo il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 344 in data 14 marzo 2013, la Corte di appello di Brescia, accogliendo l'appello del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Dogane avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 2247/2006, ha rigettato la domanda della Ferdofin Siderurgica s.r.l. di rimborso della somma di Euro 1.802.782,76 indebitamente corrisposta a titolo di imposta erariale di consumo dell'energia elettrica e relative addizionali relativamente al periodo 1989/1995;
ha compensato le spese di entrambi i gradi. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Itaca s.r.l., in qualità di assuntore del concordato fallimentare della Ferdofin Siderurgica s.r.l., svolgendo quattro motivi. Hanno resistito il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Dogane, depositando controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte di appello è pervenuta a conclusioni difformi dal primo Giudice, ritenendo che l'attrice fosse decaduta dal diritto al rimborso delle somme versate a titolo di imposte erariali e relative addizionali per avere proposto la domanda con citazione del 16 aprile 1998, oltre il termine biennale di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 14, comma 2 da calcolarsi per i versamenti effettuati prima
dell'entrata in vigore della norma - come quelli di cui si chiedeva il rimborso nella specie - dalla data di entrata in vigore del D.Lgs..

1.1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia illegittimità della sentenza ed errata applicazione degli artt. 3 e 111 Cost. e dell'art. 180 cod. proc. civ. ratione temporis vigente in relazione

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