Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/04/2021, n. 14852

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/04/2021, n. 14852
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14852
Data del deposito : 20 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HE IO, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/1/2020 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;
lette la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Pietro Molino, che conclude per l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni dell'avvocato Camillo Bongiorni, difensore della ricorrente, che insiste per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Brescia, con l'aumento di pena per la recidiva reiterata e infraquinquennale, ha riternninato in anni uno, mesi nove di reclusione la pena inflitta a IO HE per il delitto di calunnia (art. 368 cod. pen.) reato commesso il 4 giugno 2007 quando la predetta proponeva denuncia, accusandolo del reato di calunnia in suo danno, nei confronti di DJ EN in relazione al delitto di furto in abitazione da questi denunciato.

2. Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, denuncia:

2.1. violazione di legge, in relazione all'art. 33-septies cod. proc. pen. in relazione all'assegnazione al giudice monocratico, con ordinanza del 7 marzo 2001 del Tribunale Collegiale di Cremona, al presidente collegio, in violazione delle regole Tabellari e dell'assegnazione casuale del procedimento;

2.2. violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità ed in violazione della regola in dubio pro reo. Le decisioni di merito non hanno valutato, a favore dell'imputata che la predetta aveva subito il furto di oggetti e documenti propri;
l'erroneo inserimento della propria carta di identità tra quanto trafugatole;
l'inidoneità della denuncia di smarrimento della propria carta di identità a sviare le indagini per il delitto di furto in danno del EN essendo già in corso le indagini a tal riguardo;

2.3. violazione di legge e vizio di motivazione sull'applicazione della recidiva reiterata e infraquinquennale stante la risalenza di suoi precedenti penali;

2.4. violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche la cui finalità è quella di mitigare il trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2.11 primo motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato. Questa Corte ha enunciato il condivisibile principio di diritto secondo cui l'assegnazione dei processi in violazione delle tabelle di organizzazione dell'ufficio può incidere sulla costituzione e sulle condizioni di capacità del giudice, determinando la nullità di cui all'art. 33, comma primo, cod. proc. pen., non in caso di semplice inosservanza delle disposizioni amministrative, ma solo quando si determini uno stravolgimento dei principi e dei canoni essenziali dell'ordinamento giudiziario, per la violazione di norme quali quelle riguardanti la titolarità del potere di assegnazione degli affari in capo ai dirigenti degli uffici e l'obbligo di motivazione dei provvedimenti (Sez. 6, Sentenza n. 13833 del 12/03/2015, Valle, Rv. 263079). La mera denuncia della violazione delle regole tabellari, peraltro sulla base dell'iter seguito poiché il presidente del collegio aveva assegnato il processo a sè medesimo, quale giudice monocratico, non è sufficiente — da qui

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