Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/12/2018, n. 32782

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/12/2018, n. 32782
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32782
Data del deposito : 19 dicembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 26056-2018 proposto da: G A, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CICERONE

44, presso lo studio dell'avvocato P S, rappresentato e difeso da se medesimo;

- ricorrente -

contro

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIMINI, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. FERRARI11, presso lo studio dell'avvocato M V, rappresentato e difeso dall'avvocato A M;

- controricorrente -

nonché

contro

OLLA' GIOVANNA, MUSSONI ANDREA, SANTORO CLELIA, TOSI GIACOMOAMEDEO, FRISONI GIANNI, BARBIERI SABRINA, CAPPELLINI MONICA, CAVEZZALE ERIKA, F E, GAMBERI FABIO, GUALTIERI MAURO, R MCA, L FPO, R UERTO, B S, F G, B E, C A, PALMETTI ELISA, TRISTANI ANTONIO, V C, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 84/2018 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 19/07/2018. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4/12/2018 dal Consigliere A C;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale L C, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Aldo G ed Andrea Mussoni.

FATTI DI CAUSA

1. Con rituale ricorso dell'Il dicembre 2017 l'avv. Aldo G, iscritto al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Rimini, proponeva reclamo - dinanzi al Consiglio Nazionale forense - avverso la delibera di proclamazione dei 15 consiglieri eletti (tra cui lo stesso ricorrente) adottata a seguito della celebrazione delle operazioni elettorali dei nuovi consiglieri presso il suddetto Ordine, tenutasi dal 29 novembre al 10 dicembre 2017, contestando, sul piano generale, la regolarità delle stesse operazioni elettorali, deducendo la violazione della normativa primaria e secondaria in materia e confutando la legittimità della stessa normativa primaria. In particolare, il reclamante - con riferimento alle ritenute violazioni di legge - lamentava: a) l'intervenuta violazione del diritto di accesso che si assumeva essere stata posta in essere dalla Commissione elettorale e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati uscente, avuto riguardo: - alla circostanza che il COA, malgrado l'espressa richiesta, aveva negato sia l'indirizzario elettronico degli iscritti che l'elenco cartaceo aggiornato degli stessi;
- alla mancata indicazione sul sito internet dello stesso COA dei nominativi degli avvocati candidati, così pregiudicando il diritto a ricevere un'informazione completa in proposito;
b) la violazione dell'art. 7, comma 5, del D.M. n. 170/2014, sul presupposto dell'avvenuta rilevazione che cinque candidati si erano presentati in due liste diverse, così infrangendo l'obbligo di candidarsi per una sola lista;
c) la violazione dell'art. 5 della legge n. 113/2017 atteso che la Commissione elettorale aveva esteso il divieto di propaganda elettorale e, in modo particolare, aveva disposto la rimozione dei manifesti della lista in cui si era candidato esso reclamante dai locali del Tribunale la sera precedente la tenuta delle elezioni;
d) la violazione dell'art. 3, comma 4, della citata legge n. 113/2017, con riferimento alla incandidabilità in caso di espletamento di un doppio mandato precedente;
e) la mancata previsione di legge - in ordine alla contestazione della legittimità delle disposizioni della normativa in materia - sull'incompatibilità tra componente della Commissione elettorale e componente del C.D.D. eletto dal ' Consiglio uscente, con consequenziale presumibile difetto di terzietà, nonché l'illegittimità dell'art. 2 della medesima legge n. 113/2017, laddove la norma - in relazione alla presentazione delle liste - limitava il diritto all'elettorato passivo di tutti gli iscritti. Sulla scorta delle assunte violazioni l'avv. G invocava, quindi, la declaratoria di annullamento delle elezioni e della conseguente delibera di proclamazione degli eletti.

2. Si costituiva, con memoria ritualmente depositata, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Rimini che, nel contestare tutte le doglianze prospettate dal reclamante, chiedeva il rigetto della speciale impugnazione proposta. Con sentenza n. 84 del 2018 (depositata il 19 luglio 2018), il Consiglio nazionale forense rigettava integralmente il formulato reclamo.

3. A sostegno dell'adottata decisione il C.N.F. - dopo aver ritenuto la sussistenza dell'interesse ad agire dell'avv. G (nonostante egli fosse stato eletto a seguito dell'impugnata elezione, con la correlata sua proclamazione), sul presupposto che egli aveva inteso tutelare non la propria situazione giuridica bensì far valere un interesse diffuso quale iscritto al Consiglio dell'Ordine degli avvocati - rigettava il primo motivo di natura procedurale, poiché la doglianza relativa alla supposta violazione del diritto di accesso all'albo elettronico degli avvocati avrebbe dovuto costituire oggetto di impugnazione dinanzi al TAR competente, dal momento che al C.N.F. è riservata la sola cognizione dei reclami avverso i risultati elettorali, dovendosi considerare la norma di cui all'art. 28, comma 12, della legge n. 247/2012 come di stretta interpretazione. Il C.N.F. rilevava che anche con riguardo al motivo concernente la denuncia della mancata evasione della richiesta di ottenere copia dell'elenco dei soggetti che avevano proposto la candidatura (oltretutto proposta in data antecedente rispetto a quella il cui la Commissione elettorale aveva ammesso i richiedenti alla competizione elettorale) era carente di giurisdizione sulla base delle stesse ragioni spese in ordine all'appena esaminata doglianza. Infondata era ritenuta pure la denuncia riguardante la supposta violazione del divieto di candidarsi in più liste per l'elezione del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, poiché, in effetti, i cinque candidati che erano stati considerati incorsi in tale violazione non avevano, in effetti, proposto la candidatura in due liste distinte bensì si erano costituiti nell'aggregazione di un comune programma elettorale che era stato pubblicizzato in sede di propaganda elettorale, in conformità al disposto di cui all'art. 7 della legge n. 113/2017, ferma rimanendo la presentazione individuale di ciascuna candidatura. Quanto al successivo motivo il C.N.F. ne ravvisava la manifesta infondatezza posto che l'intervenuta rimozione dei manifesti delle liste elettorali risultati affissi nei locali del Palazzo di Giustizia la sera precedente la celebrazione delle elezioni era da considerarsi legittima siccome la relativa condotta era stata realizzata in violazione del c.d. "silenzio elettorale", come tale implicante il divieto di propaganda elettorale in qualsiasi forma nel luogo e nel tempo in cui si svolgono le operazioni di voto. Anche la dedotta violazione dell'art. 3, comma 4, della legge n. 113/2017 relativa alla prospettata ineleggibilità in caso di doppio mandato precedente non coglieva - secondo il C.N.F. - nel segno dal momento che la predetta norma, in assenza di un'espressa disciplina transitoria, si sarebbe dovuta considerare operante solo per il futuro. Infine il C.N.F. riteneva non scrutinabile - perché non rientrante nell'ambito di sua cognizione - la doglianza riguardante la contestazione della mancata previsione di legge sull'incompatibilità tra componente della Commissione elettorale e componente del C.D.D. eletto dal Consiglio dell'Ordine Forense, al fine di tutelare il requisito della terzietà.
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