Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/03/2011, n. 7007

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La "ratio" della legge 2 marzo 1999, n. 68, art. 9 - che attribuisce al datore di lavoro la facoltà di indicare nella richiesta di avviamento la qualifica del lavoratore disabile da assumere a copertura dei posti riservati in un sistema di c.d. avviamento mirato - va ravvisata nel consentire, mediante il riferimento ad una specifica qualifica, la indicazione delle prestazioni richieste dal datore di lavoro sotto il profilo qualitativo delle capacità tecnico - professionali di cui il lavoratore avviato deve essere provvisto, secondo la formale indicazione dell'atto di avviamento, al fine di una sua collocazione nell'organizzazione aziendale che sia utile all'impresa, e, nello stesso tempo, per consentire che l'espletamento delle mansioni per le quali il lavoratore è stato assunto non si traduca in una lesione della sua professionalità e dignità. Ne consegue che il datore di lavoro può legittimamente rifiutare l'assunzione non soltanto di un lavoratore con qualifica che risulti, in base all'atto di avviamento, diversa, ma anche di un lavoratore con qualifica "simile" a quella richiesta, in mancanza di un suo previo addestramento o tirocinio da svolgere secondo le modalità previste dall'art. 12 della stessa legge n. 68 del 1999.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/03/2011, n. 7007
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7007
Data del deposito : 25 marzo 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. F R - Presidente -
Dott. N V - Consigliere -
Dott. N G - Consigliere -
Dott. B U - Consigliere -
Dott. T I - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LTARTARA ANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

TOLEMAIDE

28, presso lo studio dell'avvocato FREZZA MARIA STELL, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato B S, giusta delega in atti;



- ricorrente -


contro
BNI - TOGNOZZI - PONTELLO COSTRUZIONI GENERALI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA G.

MAZZINI

27, presso lo studio dell'avvocato NICOLIS LUCIO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati L PERA ANTONIO, DEL RE ANDREA, giusta delega in atti;



- controricorrente -


avverso la sentenza n. 550/2005 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/09/2006 r.g.n. 5940/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/01/2011 dal Consigliere Dott. I T;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. C E, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL POCESSO


1. Con sentenza del 9 novembre 2001, il Tribunale di Roma rigettava la domanda proposta da Latartara Anna volta ad ottenere, nei confronti della resistente società Baldassini-Tognozzi Costruzioni Generali s.p.a., sentenza costitutiva di rapporto di lavoro a far data dall'avviamento obbligatorio al lavoro disposto dalla Provincia di Roma in ragione della qualità di quest'ultima di invalida civile. La ricorrente aveva, altresì, domandato la condanna al risarcimento del danno da ritardata assunzione, dall'avviamento all'effettiva assunzione, oltre interessi e danno da svalutazione. In subordine, la Latartara aveva chiesto l'accertamento dell'obbligo dell'azienda convenuta ad assumere essa medesima, con condanna al pagamento di una somma pari all'ammontare delle retribuzioni mensili e accessori.
Infine, la ricorrente aveva chiesto l'accertamento del diritto alle retribuzioni maturate dopo la sentenza, con conseguente condanna al relativo pagamento.


2. Avverso la sentenza del Tribunale di Roma la Latartara proponeva appello.
La Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 550 del 2005, rigettava l'impugnazione.


3. Ricorre per la cassazione della suddetta pronuncia la Latartara, prospettando tre motivi di ricorso.
Resiste con controricorso l'intimata società Baldassini-Tognozzi- Pontello Costruzioni Generali s.p.a (già Baldassini-Tognozzi Costruzioni Generali s.p.a.).
MOTIVI DELL DECISIONE


1. Con il primo motivo di ricorso è prospettata violazione o falsa applicazione dell'art. 2932 c.c.. Ed infatti, ad avviso della ricorrente, a differenza di quanto dedotto dal Giudice dell'appello, la giurisprudenza ritiene che, in tema di collocamento obbligatorio, il giudice non debba limitarsi alla declaratoria di illegittimità della mancata assunzione, con la conseguente condanna al risarcimento dei danni, ma debba adottare un pronuncia costitutiva del rapporto di lavoro.
Il quesito di diritto ha il seguente tenore: se in materia di assunzioni obbligatorie ex Lege n. 68 del 1999, in caso di illegittimità del rifiuto di assunzione, il giudice possa costituire coattivamente il rapporto di lavoro secondo la procedura prevista dall'art. 2932 c.c., laddove sussistano tutti i requisiti utili per la perfezione dell'assunzione, ovvero se il disabile abbia solo diritto al risarcimento del danno.


2. Con il secondo motivo di ricorso è prospettata violazione e falsa applicazione della L. n. 68 del 1999, art. 9, sotto un duplice profilo. Ad avviso della ricorrente, quanto ritenuto dalla Corte d'Appello in ordine al prospetto informativo sarebbe in contrasto con la disposizione citata che stabilisce che deve essere indicato il numero di posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavorati disabili. In ogni caso, la lettera d'accompagnamento, che ad avviso della Corte avrebbe compiutamente integrato la nota informativa, non indicava le qualifiche che i disabili avrebbero dovuto possedere per essere assunti.
In merito al suddetto motivo venivano articolati i seguenti quesiti di diritto:
se a norma della L. n. 68 del 1999, art. 9, il datore di lavoro che intenda assumere invalidi con qualifiche e/ mansioni specifiche debba farne espressa richiesta nel prospetto informativo da inviare agli organi provinciali competenti, ovvero se sia sufficiente che tale indicazione avvenga in altri documenti, ancorché allegati al prospetto, quali ad esempio la lettera d accompagnamento;

se a norma della L. n. 68 del 1999, art. 9, il datore di lavoro abbia l'obbligo di indicare espressamente e specificamente le qualifiche richieste per l'avviamento obbligatorio di personale invalido e/o le mansioni che si intendono far svolgere agli invalidi assunti, o se risulta sufficiente una mera indicazione generica, quale ad esempio quella di operai specializzati.

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