Cass. civ., SS.UU., ordinanza 29/09/2022, n. 28428
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La controversia avente ad oggetto l'impugnazione della delibera di decadenza dalla carica di un componente elettivo del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che la statuizione adottata nei confronti dell'interessato non integra un provvedimento autoritativo, tale da porre il destinatario al cospetto di un potere, ma un atto meramente ricognitivo dei presupposti legali di applicazione della norma, il quale viene ad incidere sulla pretesa alla continuazione nel "munus" pubblico elettivo e, quindi, alla permanenza del relativo incarico, ossia su una situazione la cui consistenza è di diritto soggettivo perfetto.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 27648/2021 Numero sezionale 405/2022 Numero di raccolta generale 28428/2022 Data pubblicazione 29/09/2022 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: *RIC.
CONTRO
ANGELO SPIRITO Primo Presidente f.f. DECISIONI DI BIAGIO VIRGILIO Presidente di Sezione GIUDICI SPECIALI (CONS. DI STATO DANILO SESTINI Consigliere ETC.) ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI Consigliere Ud.13/09/2022 CC FABRIZIA GARRI Consigliere ALBERTO GIUSTI Consigliere GUIDO MERCOLINO Consigliere MILENA FALASCHI Consigliere ENZO VINCENTI Consigliere-Rel./Est. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27648/2021 R.G. proposto da: CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA, domiciliato ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
MAURIELLO ANTONIO;
-intimato- avverso SENTENZA del CONSIGLIO DI STATO n. 4189/2021, depositata il 31/05/2021. Numero registro generale 27648/2021 Numero sezionale 405/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/09/2022 dal Numero di raccolta generale 28428/2022 Consigliere ENZO VINCENTI. Data pubblicazione 29/09/2022 FATTI DI CAUSA 1. – Con ricorso affidato ad un unico motivo, il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria (CPGT) ha impugnato la sentenza del Consiglio di Stato, resa pubblica in data 31 maggio 2021, che, in riforma della decisione del T.A.R. per il Lazio, ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo sul ricorso proposto da Antonio M avverso la delibera n. 368 del 7 aprile 2020, con la quale lo stesso CPGT ne aveva dichiarato la decadenza dall'incarico di consigliere del medesimo organo, rimettendo, quindi, la causa al primo giudice. 2. – Il giudice di appello, a fondamento della decisione, ha osservato che: a) il M, giudice tributario e dall'aprile 2016 vice presidente di sezione presso la Commissione tributaria provinciale di Napoli, il 18 settembre 2018 è stato nominato, su designazione parlamentare, componente laico del CPGT;
b) con ordinanza del 9 ottobre 2019 del G.I.P. del Tribunale di Napoli è stato sottoposto a custodia cautelare con l'accusa di corruzione in atti giudiziari, misura poi revocata il 6 marzo 2020;
c) nei suoi confronti il CPGT ha adottato, con delibera del 7 aprile 2020, il provvedimento di decadenza dall'incarico di consigliere, “motivato nel presupposto della sussistenza dell'incompatibilità di cui all'art. 17, comma 2-ter, del d.lgs. n. 545 del 1992”;
d) il M ha impugnato, dinanzi al T.A.R. per il Lazio, detto provvedimento di decadenza censurandolo sotto vari profili;
e) l'adito T.A.R. ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, adducendo che “il provvedimento impugnato non abbia natura sanzionatoria, ma di mero accertamento del venire meno dei requisiti soggettivi previsti dalla norma per la titolarità del munus pubblico” e precisando, quindi, che “per effetto dello status di rappresentante designato dal Parlamento, il componente laico 2 di 10 Numero registro generale 27648/2021 Numero sezionale 405/2022 Numero di raccolta generale 28428/2022 dell'organo di autogoverno della magistratura tributaria possiede (…) Data pubblicazione 29/09/2022 un diritto soggettivo perfetto all'esercizio del mandato, così che trova piena applicazione il principio della devoluzione al giudice ordinario delle controversie relative all'ineleggibilità, alla decadenza e all'incompatibilità del titolare”, giacché inerenti al diritto soggettivo di elettorato attivo e passivo di cui all'art. 51 Cost.;
d) contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la delibera del CPGT evidenzia come le condotte del M siano in violazione dei divieti imposti del menzionato art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 545 del 1992 e, segnatamente, come “dette reiterate condotte costituiscono gravi violazioni dei doveri di lealtà, imparzialità e trasparenza dell'agire pubblico gravante sul consigliere del CPGT, compromettendone la dignità dell'ufficio e del prestigio della magistratura tributaria da tale consesso istituzionalmente rappresentata, poiché si configurano illegittime interferenze nell'attività dei giudici tributari, sottoposti alla vigilanza ed autogovernati proprio dal Consiglio di cui il dott. Antonio M è componente”;
e) dalla motivazione adottata con la citata delibera si evince che “il provvedimento impugnato non prefigura una controversia in cui si fa questione del diritto soggettivo all'elettorato passivo” (che spetterebbe alla cognizione del giudice ordinario), bensì rende evidente che “la natura giuridica del provvedimento è di sanzione decadenziale, con la quale l'ordinamento reagisce, nel modo compatibile con il contesto di riferimento, a sanzionare una condotta integrante non solo la violazione di legge, ma anche un grave vulnus al prestigio ed all'autorevolezza dell'organo di autogoverno di cui il dott. M era membro”;
f) si controverte, dunque, della legittimità di un provvedimento amministrativo e non di un mero atto ricognitivo, «configurandosi in capo all'appellante una situazione giuridica soggettiva di interesse legittimo che “dialoga” con il potere amministrativo». 3 di 10 Numero registro generale 27648/2021 Numero sezionale 405/2022 3. – Non ha svolto attività difensiva in questa sede l'intimato Numero di raccolta generale 28428/2022 Antonio M. Data pubblicazione 29/09/2022 Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, con le quali chiede, in accoglimento del ricorso, che venga dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Con l'unico mezzo è denunciata violazione degli artt. 111, ottavo comma, Cost., 362, primo comma, c.p.c. e 110 c.p.a., per aver il Consiglio di stato