Cass. pen., sez. I, sentenza 01/03/2024, n. 17793
Sentenza
1 marzo 2024
Sentenza
1 marzo 2024
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Massime • 1
L'illegalità della pena derivante da palese errore giuridico o materiale da parte del giudice della cognizione, privo di argomentata valutazione, è deducibile davanti al giudice dell'esecuzione, adito ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., anche nel caso in cui la sentenza contenente l'erronea statuizione non sia stata impugnata. (Fattispecie relativa a pena che, nonostante l'assoluzione da alcuni reati disposta dalla Corte di cassazione, il giudice del rinvio non aveva conseguentemente ridotto, con sentenza divenuta irrevocabile a seguito di mancata impugnazione dell'imputato).
Sul provvedimento
Testo completo
1 7793-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: STEFANO APRILE - Presidente - Sent. n. sez. 708/2024 CC 01/03/2024- FRANCESCO ALIFFI R.G.N. 43769/2023 MARCO RI ON CARMINE RUSSO - Relatore FULVIO FILOCAMO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ER FO RI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO;
lette le conclusioni del PG, in persona di LG MI, che ha chiesto una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso;
. 3 म RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di LE, quale giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile la richiesta, proposta da GA IA NT, di rideterminazione della pena richiesta per l'omessa eliminazione della pena relativa ai capi D e 14 della rubrica per i quali era intervenuta l'assoluzione a suo favore da parte della Corte di cassazione, con annullamento senza rinvio. In particolare, la Corte d'appello di LE, nel decidere sulla richiesta di rideterminazione della pena di anni undici, mesi quattro e giorni venti di reclusione, di cui all'ordine di esecuzione per la carcerazione n. 168/2023 SIEP, richiamava la prima sentenza, resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di LE in data 20/12/2017, con cui il condannato era stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi 1, 2, 14, 16, 21, 24, 31 (riqualificato il fatto come violenza privata aggravata dall'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203), 33, 34, 64, D, G, H, M (limitatamente alla tentata estorsione), P, Q e W della rubrica, unificati per continuazione, con l'irrogazione della pena complessiva di anni quattordici e mesi nove di reclusione, così determinata: pena base anni sedici e mesi sei di reclusione per il delitto di cui al capo L per art. 416-bis, comma 2, cod. pen., aumentata di anni cinque e mesi otto di reclusione per la continuazione con i reato di cui ai capi 2, 14, 16, 21, 24, 31 (riqualificato il fatto come violenza privata aggravata dall'art. 7 del d.l. d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203), 33, 34, 64, D, G, H, M (limitatamente alla tentata estorsione), P, Qe W, ad anni ventidue e mesi due di reclusione, ridotta per il rito ad anni quattordici e mesi nove di reclusione. Questo il dispositivo della sentenza resa in data 10 ottobre 2019 dalla Corte di appello di LE: "Parimenti congrui ed invero assai contenuti devono ritenersi gli aumenti per continuazione fissati in mesi sei per le fattispecie estorsive consumate ed in mesi quattro per tutte le altre fattispecie. Alla assoluzione per il porto d'arma in luogo pubblico, [in ndr] relazione ai capi D e 14 della rubrica, e tenuto conto della parziale assoluzione già in primo grado per il capo M, la pena deve essere ridotta a complessivi anni quattordici, mesi quattro e giorni venti (p.b. anni sedici e mesi sei di reclusione sub capo 1, aumentata di anni cinque e mesi uno ex art. 81 comma 2 c.p. (di cui mesi sei per ciascun reato sub capi 16, 21, G, mesi quattro per ciascun reato sub capi 1, 24, 31, 33, 34, 64, H, P, Q, W: mesi due sub capo M;
giorni quindici per ciascun capo 14 e D): anni ventuno, mesi sette di reclusione, ridotta per il rito nella misura definitiva)". Il Giudice dell'esecuzione, quindi, dava atto che la Corte d'appello con la sentenza appena sopra riportata aveva riconosciuto l'intervenuta assoluzione 1 dell'NT per i capi 14 e D per non aver commesso il fatto, senza però l'eliminazione della relativa pena. tale sentenza era stata, quindi, oggetto di ricorso per cassazione e, con sentenza del 28/01/2021, la Corte di cassazione, in accoglimento della censura in relazione alla violazione di legge, annullava senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a tali capi con eliminazione della relativa pena, nonché annullava con rinvio rispetto alla sussistenza dell'aggravante di cui al comma sesto dell'art. 416-bis cod. pen., senza ricalcolare la pena complessiva. La Corte di appello di LE, con sentenza resa in data 4/5/2022, giudicando in sede di rinvio, escludeva tale circostanza aggravante, ma non provvedeva a eliminare la