Cass. civ., sez. II, sentenza 24/05/2013, n. 13000
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L'esonero dall'obbligo delle distanze per l'apertura di vedute tra fondi separati da una via pubblica, di cui all'art. 905, terzo comma, cod. civ., non opera nel caso di vedute laterali od oblique aperte sul fondo del vicino, restando tale ipotesi soggetta al rispetto delle distanze stabilite dall'art. 906 cod. civ., ancorché si tratti di edifici costruiti in adesione sullo stesso lato della strada pubblica e l'apertura dia luogo altresì ad una veduta diretta su tale via, avendo, del resto, una strada pubblica una larghezza di regola non inferiore a settantacinque centimetri e rivelandosi inopportuno che l'eventuale persiana, di cui sia munita la finestra, si apra troppo a ridosso della proprietà limitrofa.
La cessazione del divieto di aprire vedute dirette e balconi verso il fondo del vicino a distanza inferiore a un metro e mezzo, agli effetti dell'art. 905, terzo comma, cod. civ., opera sia quando una via pubblica separi i due fondi vicini rendendoli fronteggianti, sia quando essa si ponga, rispetto alle vedute, ad angolo retto, ma non anche quando i fondi siano allineati lungo la medesima via pubblica, dovendosi ravvisare la "ratio" del venir meno del divieto in oggetto nella circostanza che la presenza della strada pubblica impedisce la contiguità dei fondi, la quale costituisce il presupposto della tutela della riservatezza delle proprietà limitrofe.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P L - Presidente -
Dott. B B - Consigliere -
Dott. P C A - Consigliere -
Dott. M F - rel. Consigliere -
Dott. C V - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S
sul ricorso 5281-2010 proposto da:
POGGIALI LUCA PGGLCU70P02L781R, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 13, presso lo studio dell'avvocato V M E, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati F L, B M;
- ricorrente -
contro
L BRUNA LNTBRN22L55I414F, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S. MERCADANTE 9, presso lo studio dell'avvocato M C, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati C A, P B;
- controricorrente -
e contro
COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA - VR - IN PERSONA DEL SINDACO IN CARICA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1278/2009 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 21/07/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/2013 dal Consigliere Dott. F M;
udito l'Avvocato Provvidenza Pisa con delega depositata in udienza dell'Avv. Verino Mario Ettore difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avv. Molaioli Carlo difensore della controricorrente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L P, proprietario in San Zeno di Montagna, via Contrada San Zeno, 27, di un immobile abitativo, adiva il Tribunale di Verona per ottenere la condanna di Bruna Lotti e del comune di San Zeno di Montagna a demolire o arretrare varie opere (un pianerottolo, una scala esterna e delle vedute laterale ed oblique) a seguito della ristrutturazione di un vicino fienile in negozio con soprastante appartamento, nonché a ripristinare un pluviale del proprio edificio.
La convenuta resisteva in giudizio.
Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, condannando (solo) Bruna Lotti ad arretrare fino a 75 cm. dal confine la porta finestra al piano terra, ovvero a sostituirla con un portoncino privo di vetri, nonché ad arretrare le finestre poste al primo e al secondo piano fino a 75 cm. dal confine, a ripristinare il pluviale e a pagare a titolo di risarcimento dei danni la somma di Euro 2.500,00.
Gravata dal P in via principale, e dalla Lotti in via incidentale (salvo per il capo relativo al ripristino del pluviale), tale sentenza era riformata dalla Corte d'appello di Venezia che rigettava le domande proposte dal P.
La Corte territoriale osservava che non costituivano veduta i portoni e i ballatoi, in quanto opere destinate non all'affaccio, ma all'ingresso e al passaggio;
e che neppure lo era una porta-finestra, salvo fosse strutturata in modo da consentire di guardare nel fondo vicino. Inoltre, per l'esercizio della relativa servitù erano necessarie opere murarie idonee a consentire il comodo affaccio. Riteneva, quindi, che l'applicazione di tali principi, desumibili dalla giurisprudenza di legittimità, portava ad escludere che la porta d'ingresso e il pianerottolo posti sul piano rialzato, al culmine della scala d'accesso del fabbricato di proprietà Lotti, costituissero delle vedute, non avendo la prima altra funzione che quella di dare accesso all'immobile, e non essendo il secondo munito di un parapetto da cui esercitare la veduta sul fondo attiguo. Oltre a ciò, osservava la Corte lagunare, sia la porta d'ingresso, sia il pianerottolo, sia le finestre poste al primo e al secondo piano dell'immobile di proprietà Lotti, dovevano ritenersi esentate dal rispetto delle distanze ai sensi del terzo comma dell'art. 905 c.c., norma da ritenersi applicabile ai fondi
confinanti con la via pubblica, indipendentemente dalla loro reciproca posizione. Nel caso in esame, rilevava, gli edifici di rispettiva proprietà delle parti erano adiacenti e posti in allineamento sullo stesso lato della via Contrada di San Zeno, sicché non sussisteva il divieto di aprire vedute dirette verso il fondo del vicino a distanza inferiore a quella legale. Per la cassazione di tale sentenza ricorre L P, formulando cinque mezzi d'annullamento.
Resiste con controricorso Bruna Lotti.
Il comune di San Zeno di Montagna non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Col primo motivo si deduce la nullità