Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/03/2023, n. 08558

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/03/2023, n. 08558
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 08558
Data del deposito : 27 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 12328-2022 proposto da: R V J, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CRESCENZO

20, presso lo studio dell'avvocato A S, rappresentato e difeso dall'avvocato G P;
-ricorrente -

contro

Ric. 2022 n. 12328 sez. SU -ud. 21-02-2023 - 2 - PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
-intimato - avverso la sentenza n. 21/2022 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 22/03/2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2023 dal Consigliere R M;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale M D M, il quale chiede alla Corte di Cassazione - Sezioni Unite civili –di dichiarare la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Il Consiglio Nazionale Forense, con sentenza n. 21 del 22 marzo 2022, decidendo sull'impugnazione proposta dall'avv. R V J - avverso il provvedimento emesso dal Consiglio Distrettuale di Lecce (in data 27 novembre 2017 applicativo della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi due) - in parziale accoglimento del gravame ha prosciolto l’incolpato dall’addebito di cui al capo 1 e conseguentemente ha rideterminato la sanzione ritenendo congrua l’applicazione della censura.

2. Il procedimento trae origine da un esposto presentato avanti al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Taranto dai signori Annamaria D'Arcangelo e S B, i quali lamentavano di avere inutilmente chiesto più volte all'avv. R, dopo la revoca del mandato, la restituzione dei documenti a lui consegnati e relativi ad una causa di opposizione a precetto, ad una di opposizione all'esecuzione (per conto della signora D'Arcangelo) e ad una terza, di opposizione a sanzione amministrativa (per conto del signor Borgese). Ric. 2022 n. 12328 sez. SU -ud. 21-02-2023 - 3 - 3. Facevano inoltre presente che la causa di opposizione all'esecuzione non risultava iscritta a ruolo e di non avere ricevuto fattura per l'importo di euro 4.750,00 versato per l'esecuzione dei mandati affidatigli.

4. Il Consiglio di Disciplina, espletata la fase istruttoria senza che fosse svolta alcuna attività difensiva da parte dell'incolpato, approvava i seguenti capi di incolpazione: a. in violazione dell’art. 33, nr. 1,1 CDF (art. 42 previgente), per avere omesso di restituire ai predetti Borgese Sebastiano e D'Arcangelo Anna Maria, che gli avevano revocato il mandato conferito per le opposizioni a precetto, all'esecuzione, a sanzione amministrativa, gli atti e documenti ricevuti, nonostante formale richiesta;
b. in v iolazione dell'art. 29, nr. 3, CDF (art. 15 previgente), per avere omesso di rilasciare regolare fattura per la somma di euro 4.750,00 ricevuta per compensi professionali;
c. in violazione dell'art. 26 CDF (art. 38 previgente), per avere omesso di iscrivere aruolo la causa di opposizione a precetto nr. 3398/2013

RG

Tribunale di Taranto.

5. All'esito del giudizio , il Consiglio distrettuale di disciplina, con decisione del 27 novembre 2017, mandava assolto l'incolpato dal capo 2) e, riconosciutala responsabilità per i capi 1) e 3), ritenuto quest'ultimo più grave, ha applicato la sanzione disciplinare della sospensione per un mese e quindici giorni, aggravata di ulteriori quindici giorni in considerazione del pregiudizio sofferto dalla parte assistita in conseguenza dell'omissione dell'avvocato e delle violazioni disciplinari di cui al n. 1 del capo di incolpazione.

6. Con la sentenza impugnata il Consiglio Nazionale Forense ha prosciolto l’avv. R V J dall'addebito di cui al capo 1) e rigettato il ricorsolimitatamente al capo 3). Ric. 2022 n. 12328 sez. SU -ud. 21-02-2023 - 4 - 7. In riferimento a tale ultimo capo, con il quale si contesta all'avv. R V J la violazione dell'art. 26 CDF (art. 38 previgente), per avere omesso di iscrivere a ruolo la causa di opposizione a precetto, il Consiglio nazionale forense, accertata la mancata iscrizione a ruolo dell'opposizione all'esecuzione per la quale era stato all’uopo conferito il mandato da parte della signora D’Angelo, ha rideterminato la sanzione, valutando congrua l’irrogazione della censura prevista come sanzione edittale per la violazione dell'art. 63 del nuovo codice deontologico forense.
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