Cass. pen., sez. II, sentenza 23/05/2018, n. 23107
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Testo completo
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL
MISSAOUI
Moulay M'hamed, nato il 29/05/1971 avverso il decreto del 12/01/2016 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di PERUGIA;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. G C;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale F B, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 12 gennaio 2016, il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Perugia disponeva l'archiviazione del procedimento nei confronti di P D, indagato per il reato di cui all'art. 646 cod.pen.
1.1Avverso il decreto ricorreva per Cassazione il difensore di El Missaoui Moulay M'hamed, eccependo che non si era tenuto conto delle dichiarazioni di P A e dello stesso indagato, dalle quali risultava che l'autovettura consegnata in conto vendita dalla persona offesa a P era perfettamente integra e che ne erano stati asportati dei pezzi;
nell'atto di opposizione all'archiviazione la persona offesa aveva indicato elementi probatori, e precisamente l'escussione della persona offesa e della moglie della stessa, indicando la pertinenza delle indagini suppletive;
la mancata fissazione dell'udienza camerale aveva costituito lesione del diritto della persona offesa al contraddittorio;
l'impugnato decreto meritava inoltre censure per la carenza di motivazione in merito alla fondatezza della notizia di reato, alla non pertinenza delle richieste istruttorie e ai possibili esiti di rilevanza delle integrazioni
MISSAOUI
Moulay M'hamed, nato il 29/05/1971 avverso il decreto del 12/01/2016 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di PERUGIA;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. G C;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale F B, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 12 gennaio 2016, il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Perugia disponeva l'archiviazione del procedimento nei confronti di P D, indagato per il reato di cui all'art. 646 cod.pen.
1.1Avverso il decreto ricorreva per Cassazione il difensore di El Missaoui Moulay M'hamed, eccependo che non si era tenuto conto delle dichiarazioni di P A e dello stesso indagato, dalle quali risultava che l'autovettura consegnata in conto vendita dalla persona offesa a P era perfettamente integra e che ne erano stati asportati dei pezzi;
nell'atto di opposizione all'archiviazione la persona offesa aveva indicato elementi probatori, e precisamente l'escussione della persona offesa e della moglie della stessa, indicando la pertinenza delle indagini suppletive;
la mancata fissazione dell'udienza camerale aveva costituito lesione del diritto della persona offesa al contraddittorio;
l'impugnato decreto meritava inoltre censure per la carenza di motivazione in merito alla fondatezza della notizia di reato, alla non pertinenza delle richieste istruttorie e ai possibili esiti di rilevanza delle integrazioni
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