Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/07/2008, n. 19808
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Compete al giudice amministrativo, nell'esercizio della giurisdizione esclusiva devolutagli dall'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la cognizione delle controversie, promosse prima dell'entrata in vigore della legge 21 luglio 2000, n. 205, aventi per oggetto le concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche, quali un impianto di pretrattamento e valorizzazione di rifiuti solidi urbani, in quanto l'equiparazione agli appalti prevista "ai fini della tutela giurisdizionale" dall'art. 31 "bis" della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è limitata alle concessioni di sola costruzione di opere pubbliche, sia pure comprensive, oltre che dell'esecuzione materiale dell'opera, delle ulteriori attività tecniche o amministrative preparatorie, accessorie e connesse (come la programmazione, la progettazione, l'acquisizione delle aree e delle autorizzazioni, l'espletamento delle procedure espropriative, la stipulazione degli appalti, la vigilanza sull'andamento dei lavori, ed i collaudi).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P G - Primo Presidente f.f. -
Dott. S S - Presidente di sezione -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. P P - Consigliere -
Dott. B M - Consigliere -
Dott. D M A - Consigliere -
Dott. B E - rel. Consigliere -
Dott. T S - Consigliere -
Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DANECO S.P.A., (GIÀ D.G.I. DANECO GESTIONE IMPIANTI S.P.A., GIÀ DANECO TECINIM0NT ECOLOGIA S.P.A.) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 7, presso lo studio dell'avvocato T R, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
C.B.R.A. CONSORZIO BACINO RIFIUTI ASTIGIANO (GIÀ C.S.R.A. CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ASTIGIANO), G.A.I.A. S.P.A. GESTIONE AMBIENTALE INTEGRATA DELL'ASTIGIANO;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n 13552/06 proposto da:
C.B.R.A. CONSORZIO BACINO RIFIUTI ASTIGIANO, (GIÀ C.S.R.A. CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ASTIGIANO) in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIULIA 189, presso lo studio dell'avvocato VIDETTA FRANCESCO PAOLO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
DANECO S.P.A., (GIÀ D.G.I. DANECO GESTIONE IMPIANTI S.P.A., GIÀ DANECO TECINIMONT ECOLOGIA S.P.A.) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 7, presso lo studio dell'avvocato T R, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente si ricorso incidentale -
e sul 3^ ricorso n 13594/06 proposto da:
G.A.I.A., S.P.A. GESTIONE AMBIENTALE INTEGRATA DELL'ASTIGIANA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIULIA 189, presso lo studio dell'avvocato VIDETTA FRANCESCO PAOLO, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
DANECO S.P.A. (GIÀ D.G.I. DANECO GESTIONE IMPIANTI S.P.A. GIÀ DANECO TECNIMONT ECOLOGIA S.P.A.);
- intimata -
avverso la sentenza n. 1807/05 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 14/11/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/06/08 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
uditi gli avvocati Riccardo TROIANO, Francesco Paolo VIDETTA;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. NARDI Vincenzo che ha concluso previa riunione in via preliminare, del ricorso principale e dei due ricorsi incidentali condizionati, rigetto del ricorso principale, assorbiti i ricorsi incidentali. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 24 giugno 1999 la s.p.a. Daneco Tecnimont Ecologia - rimasta aggiudicataria, a seguito di licitazione privata, della costruzione e gestione in concessione di un impianto di pretrattamento e valorizzazione di rifiuti solidi urbani - citò davanti al Tribunale di Asti il Consorzio smaltimento rifiuti astigiano, che aveva indetto la gara, chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni conseguenti al suo rifiuto di stipulare il contratto, o che di questo fosse pronunciata la risoluzione per inadempimento, ove si ritenesse essere stato concluso già con l'aggiudicazione. Il convenuto eccepì pregiudizialmente il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, contestò comunque nel merito la fondatezza delle domande proposte nei suoi confronti, chiese in via riconvenzionale l'accertamento del proprio diritto a trattenere la cauzione versatagli e la condanna della società attrice al risarcimento dei danni, in quanto unica responsabile del mancato perfezionamento del rapporto. All'esito dell'istruzione della causa, con sentenza pubblicata il 25 giugno 2002 il Tribunale dichiarò risolto il contratto e condannò il Consorzio smaltimento rifiuti astigiano al risarcimento dei danni, liquidati in 5.076.771,32 Euro.
Impugnata dal soccombente, la decisione è stata riformata dalla Corte d'appello di Torino, che con sentenza pubblicata il 14 novembre 2005 ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, rilevando che la gara indetta