Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/04/2020, n. 13464
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OR EL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/03/2019 del GIUDICE DI PACE di VIBO VALENTIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA RITA TORNESI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Nessun difensore è presente.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza emessa in data 18 marzo 2019 il Giudice di Pace di Vibo Valentia dichiarava ND MI responsabile del reato di cui all'art. 590 cod. pen. e la condannava alla pena di euro 800 di multa.
1.1.Alla predetta imputata veniva ascritto di avere omesso di impedire, per colpa consistita nella mancata adozione delle cautele necessarie alla custodia di un cane di grossa taglia /che il predetto animale aggredisse la persona offesa Loiacono causandogli una lesione personale allia coscia sinistra. Fatto commesso in Tropea il 14 novembre 2013. 1.2. Il giudice di merito perveniva al convincimento della colpevolezza della predetta imputata rappresentando che risultava comprovato che la mattina del 14 novembre 2013 ND MI, nell'aprire il cancello elettrico della sua casa in Tropea, non si avvedeva del fatto che il cane di grossa taglia usciva dalla recinzione della sua abitazione ed aggrediva la persona offesa e il suo cagnolino.
2. ND MI ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza denunciando il vizio di violazione ch legge in relazione agli artt. 43 e 590 cod. pen., 125, comma 3, 192, commi 1 e 2, 546, comma 1, lett.e) cod. proc. pen. e il vizio motivazionale. Sostiene che il giudice di merito si è limitato ad una mera ricostruzione del fatto senza procedere al doveroso approfondimento sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Evidenzia che non è stata fatta