Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/07/2014, n. 16022

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L'art. 1 del d.l. 23 dicembre 1977, n. 942, conv. in legge 27 febbraio 1978, n. 41, ha definitivamente abolito, per i pensionati degli istituti bancari di diritto pubblico, poi privatizzati, che godevano dei regimi esonerativi contemplati dalla legge 20 febbraio 1958, n. 55, il regime perequativo delle pensioni basato sull'"aggancio al pari grado in servizio" (cosiddetto "clausola-oro"), sicché, su tale assetto normativo, non hanno spiegato alcuna efficacia la legge 30 luglio 1990, n. 218 e il d.lgs. 20 novembre 1990, n. 357, di privatizzazione degli istituti di credito di diritto pubblico, in quanto la disposizione con la quale è stato consentito ai pensionati di tali istituti di mantenere il trattamento di miglior favore, ha riguardato solo i regimi particolari all'epoca ancora in vigore - e che da tale ultima normativa sono stati trasformati in integrativi - ma non quelli ormai soppressi.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/07/2014, n. 16022
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16022
Data del deposito : 11 luglio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

F.N.+C.U. 16022.1 LUG 2014 11 AULA 'A' E I D E T N E S E - regime previdenziale Oggetto: L REPUBBLICA ITALIANA L exonerativo;
aboli O R E Lione delle clause-20 T N IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E S E - E N LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. N. 26115/2012 G E R SEZIONE LAVORO Cron.16022 E T N E S E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Presidente Dott. FEDERICO ROSELLI Ud. 04/06/2014 Consigliere PU Dott. A D RIS - Consigliere Dott. G MO Consigliere - Dott. GIUSEPPE BRONZINI Rel. Consigliere Dott. L T ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 26115-2012 proposto da: SICILCASSA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA 03989900828, in persona deiAMMINISTRATIVA C.F. Commissari Liquidatori pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio dell'avvocato P R, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
2014 ricorrente 1956

contro

LO V G;
- intimata - avverso la sentenza n. 1230/2012 della CORTE D'APPELLO di P, depositata il 05/09/2012 r.g.n. 1281/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/06/2014 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;
udito l'Avvocato B P per delega P R;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. C C, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Udienza del 4 giugno 2014 – Aula A n. 22 del ruolo - RG n. 26115/12 Presidente: Roselli - Relatore: Tria SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.- La sentenza attualmente impugnata (depositata il 9 settembre 2012) respinge l'appello di SICILCASSA s.p.a., in liquidazione coatta amministrativa (d'ora in poi: LAC), avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 2468/2007 del 5 giugno 2007, con la quale è stato ammesso, in linea privilegiata, al passivo della LAC della SICILCASSA il credito vantato da Giuseppa L V, dipendente dalla Cassa in pensione dal 19 gennaio 1975, a titolo di rideterminazione delle prestazioni del Fondo Integrativo Pensioni (d'ora in poi: FIP) in applicazione dell'art. 5, lettera b);
del regolamento del FIP (dell'8 giugno 1992), per il periodo 1 ottobre 1995-settembre 1997. La Corte d'appello di Palermo, per quel che qui interessa, precisa che: a) diversamente da quanto sostiene SICILCASSA gli artt. 9 e ss. del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 non trovano applicazione in riferimento a forme di previdenza integrativa basate su un sistema a ripartizione (nel senso che la misura della prestazione erogata non è calcolata in rapporto con l'insieme dei contributi versati nel tempo dal singolo lavoratore o per suo conto), non essendo nelle stesse configurabili posizioni individuali soggette a capitalizzazione, come accade nel caso del FIP in oggetto, alimentato da versamenti annuali a carico della Banca e anche da un ulteriore versamento a carico degli iscritti in attività di servizio;
b) del resto, in precedenti giudizi, SICILCASSA ha sostenuto che la cessazione del FIP è avvenuta il 31 ottobre 1996, sicché le prestazioni del Fondo sono state mantenute per il personale iscritto e collocato in pensione entro quella data;
c) quanto agli effetti della “disdetta” in data 1 luglio 1996 dell'accordo collettivo aziendale istitutivo del FIP, operata da SICILCASSA in amministrazione controllata, dalla giurisprudenza di legittimità si desume che, pur essendo ammissibile un simile recesso, tuttavia esso trova un ostacolo insuperabile nei diritti quesiti degli iscritti al Fondo che non abbiano maturato i requisiti per il conseguimento del trattamento pensionistico e deve rispettare sia la garanzia normativa costituita dall'art. 2117 cod. civ., sia il principio di ragionevolezza;
d) pertanto tale disdetta e il successivo accordo sindacale del 30 settembre 1996 non potevano incidere sul diritto all'erogazione del trattamento pensionistico previsto dall'art. 5 lettera b) del regolamento del FIP, già maturato dalla L V. 2.- Il ricorso di SICILCASSA s.p.a., in LAC, illustrato da memoria, domanda la cassazione della sentenza per tre motivi;
Giuseppa L V non svolge attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE I - Sintesi dei motivi di ricorso 1.- Il ricorso è articolato in tre motivi. 1.1.- Con il primo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 9 e 11 del d.lgs. n. 503 del 1992 e dell'art. 3, comma 19, della legge n. 335 del 1995. Errata applicazione del principio di salvezza del diritto quesito alla materia della perequazione automatica. Si sottolinea che, a partire dal 1° gennaio 1994, dopo la trasformazione dei fondi pensionistici esonerativi in fondi integrativi, al personale iscritto agli ex fondi esonerativi (art. 9 del d.lgs. n. 503 del 1992) è stata estesa l'applicazione della disciplina generale in materia di formazione della retribuzione pensionabile (di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 503 cit.) e, di conseguenza, anche per i dipendenti degli enti pubblici creditizi (di cui al d.lgs. 20 novembre 1990 n. 357) iscritti ai rispettivi FIP - quale l'attuale intimata – la retribuzione pensionabile non ha più coinciso con la retribuzione - raggiunta nell'ultimo giorno di servizio attivo ma è stata determinata facendo riferimento alla media delle retribuzioni di un periodo di lavoro più ampio pari a cinque anni per la quota A della pensione e a dieci anni per la quota B della pensione. Ciò ha portato, a decorrere dalla data suindicata, alla sostanziale inoperatività del meccanismo della c.d. clausola oro di cui all'art. 5 del regolamento del FIP – a prescindere dalla sua abrogazione espressa disposta, in via generale, dall'art. 59 della legge n. 449 del 1997 - essendo venuta meno, per effetto degli artt. 3, commi 1 e 2, 7, 9 e 11 del d.lgs. n. 503 del 1992, la nozione di "retribuzione pensionabile istantanea virtuale del pari grado in servizio" essenziale per l'applicabilità del meccanismo stesso. A conclusione del complesso percorso normativo tendente ad unificare il regime delle perequazioni dei pensionati iscritti ai fondi prima esclusivi o esonerativi delle Banche privatizzate si colloca la norma interpretativa di cui all'art. 1, comma 55, della legge 23 agosto 2004, n. 243. Tale disposizione ha superato il vaglio di legittimità costituzionale (vedi Corte cost. n. 362 del 2008) e, conseguentemente, è stato chiarito che deve essere esclusa, in applicazione della predetta norma, la limitata e predeterminata sopravvivenza (fino al 26 luglio 1996) della perequazione automatica più favorevole prima prevista, secondo regole peculiari, per i dipendenti dei suindicati istituti bancari. Ne consegue che, nella specie, la Corte palermitana non si è adeguata ai suddetti principi, ritenendo ancora vigente la clausola oro non soltanto per il 1995, ma anche per il 1996 e il 1997 (quando, oltretutto, era intervenuta la disdetta dell'accordo FIP inclusa in calce all'art. 4 dell'accordo sindacale del 30 settembre 1996), senza considerare che, invece, tale clausola era ɩn confere dal 1° gennaio 1994, per incompatibilità con il nuovo sistema di determinazione della retribuzione pensionabile.

1.2. Con il secondo motivo si denunciano: a) in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione delle norme di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. Cod. civ. e, in particolare, dell'art. 1363 cod. civ.;
b) in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., insufficiente motivazione. 2 Si contestano le statuizioni contenute nella sentenza impugnata secondo cui: 1) il trattamento erogato dal FIP non sarebbe stato direttamente modificato dalle norme che hanno sostituito la disciplina perequativa delle pensioni da esonerativa ad integrativa;
2) è stata considerata contraddittoria la tesi della Banca in base alla quale, pur essendo il FIP cessato dall'1 ottobre 1996, tuttavia la clausola oro sarebbe da considerare inconferente dall'1 gennaio 1994. La prima delle suddette affermazioni viene censurata con argomentazioni analoghe a quelle sviluppate nel primo motivo. Quanto alla seconda, si sottolinea che non vi è alcuna contraddizione tra la inoperatività della clausola oro determinatasi dal 1994 e la persistenza del FIP fino al 30 settembre 1996, mentre è contraddittoria la decisione della Corte palermitana di ritenere applicabile oltre al suindicato termine la clausola oro soltanto per i soggetti pensionati al 31 dicembre 1990, perché tale decisione si pone in contrasto con la stessa logica cui era ispirata la clausola oro, consistente nel garantire nel tempo parità di retribuzione pensionabile a tutti i dipendenti aventi pari grado e qualifica, indipendentemente dalla data del pensionamento, onde eliminare il fenomeno delle pensioni di annata. 1.3.- Con il terzo motivo si denunciano: a) in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., contraddittorietà della motivazione nella individuazione e nella determinazione della retribuzione pensionabile;
b) in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., errata applicazione del principio di salvezza del diritto quesito alla materia della perequazione automatica. Si contesta la statuizione della Corte palermitana secondo cui il diritto di recesso unilaterale di SICILCASSA dall'accordo istitutivo del FIP nella specie avrebbe trovato “un ostacolo insuperabile nei diritti quesiti dei lavoratori". Si sostiene l'erroneità di tale affermazione: a) in fatto, in quanto con la disdetta per i pensionati non veniva meno il trattamento FIP ma solo l'applicazione dell'art. 5 del regolamento FIP (clausola oro);
b) in diritto, in quanto il presunto diritto quesito della attuale intimata collegato alla data di pensionamento (1975), che ha portato la Corte territoriale al riconoscimento della clausola oro anche per il triennio 1995-1997, è stato espressamente escluso dal comma 55 dell'art. 1 della legge n. 243 del 2004, scrutinato positivamente dalla Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 362 del 2008. III-Esame delle censure 2.- I motivi di ricorso – da esaminare congiuntamente data la loro intima connessione – sono da accogliere, nei limiti e per le ragioni di seguito esposti. 3.- Per una migliore comprensione delle

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