Cass. pen., sez. I, sentenza 11/07/2019, n. 30566
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LUCARELLI MICHELE nato a BARI il 29/01/1960 avverso la sentenza del 06/02/2018 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere D C;
udito il Pubblico Ministero, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 6 febbraio 2018 la Corte militare di appello ha confermato la sentenza con cui il Tribunale militare di Napoli, in data 8 novembre 2016, ha condannato M L alla pena, condizionalmente sospesa, di sei mesi e quindici giorni di reclusione militare, ritenendolo responsabile del reato di furto militare continuato. La contestazione attiene alla sottrazione, nelle date del 4 e dell'8 novembre 2011, di gasolio per riscaldamento, prelevato dai serbatoi della centrale termica del reparto di appartenenza di L e del correo S B. Premesso che B ha reso ampia confessione in ordine ad entrambi gli episodi, la Corte militare di appello rileva, quanto alla posizione di L ed a confutazione dei motivi di impugnazione proposti dalla sua difesa, che egli ha concorso nei reati portando fuori dalla caserma le taniche preparate da B nella piena consapevolezza del contenuto dei recipienti, desumibile già dall'essere la consegna avvenuta all'interno della caserma e dai rapporti esistenti tra L e B, le cui mansioni di idraulico erano perfettamente note all'odierno ricorrente il quale, dunque, non poteva in alcun modo dubitare che il combustibile proveniva dalla centrale termica cui il concorrente era addetto. Tanto, a dispetto della protesta di innocenza dell'imputato — il quale si è detto all'oscuro della provenienza illecita del combustibile — avallata dalle dichiarazioni dei testimoni escussi in dibattimento e da quelle di B, netto nell'assumere di avere approfittato della buona fede del collega. Escluso che le condotte in contestazione possano essere qualificate come incauto acquisto ex art. 712 cod. pen., la Corte nega l'applicabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., avuto riguardo alla reiterazione delle condotte illecite ed alle peculiari modalità esecutive di fatti pure aventi ad oggetto beni di modesto valore economico.
2. L propone, con il ministero dell'avv. Pierpaolo Fischetti, ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo di ricorso, eccepisce l'inutilizzabilità delle riprese video da cui sono state estratte le immagini utilizzate per identificare il L quale coautore dei fatti in contestazione, eseguite, in difetto della prescritta autorizzazione giudiziaria, all'interno di una caserma, sito che, ai fini considerati, dovrebbe essere assimilato al domicilio o ad altro luogo di privata dimora.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, deduce carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, che ha condotto ad affermare la penale responsabilità di L pur in presenza di un quadro probatorio non idoneo a varcare la soglie dell' «oltre ogni ragionevole dubbio», specie nella parte in cui nega attendibilità alle dichiarazioni di B, ampiamente liberatorie nei confronti dell'odierno ricorrente, ed àncora la prova dell'elemento soggettivo dei reati a deduzioni frutto di pura intuizione quando non addirittura illogiche, svalutando ingiustificatamente diverse — e senz'altro plausibili — ricostruzioni alternative.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso, deduce violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'omessa derubricazione delle condotte accertate nella contravvenzione sanzionata dall'art. 712 cod. pen., potendo, al più, il contegno psicologico dell'imputato essere qualificato in chiave colposa.
2.4. Con il quarto ed ultimo motivo di ricorso, deduce violazione di legge
udita la relazione svolta dal Consigliere D C;
udito il Pubblico Ministero, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 6 febbraio 2018 la Corte militare di appello ha confermato la sentenza con cui il Tribunale militare di Napoli, in data 8 novembre 2016, ha condannato M L alla pena, condizionalmente sospesa, di sei mesi e quindici giorni di reclusione militare, ritenendolo responsabile del reato di furto militare continuato. La contestazione attiene alla sottrazione, nelle date del 4 e dell'8 novembre 2011, di gasolio per riscaldamento, prelevato dai serbatoi della centrale termica del reparto di appartenenza di L e del correo S B. Premesso che B ha reso ampia confessione in ordine ad entrambi gli episodi, la Corte militare di appello rileva, quanto alla posizione di L ed a confutazione dei motivi di impugnazione proposti dalla sua difesa, che egli ha concorso nei reati portando fuori dalla caserma le taniche preparate da B nella piena consapevolezza del contenuto dei recipienti, desumibile già dall'essere la consegna avvenuta all'interno della caserma e dai rapporti esistenti tra L e B, le cui mansioni di idraulico erano perfettamente note all'odierno ricorrente il quale, dunque, non poteva in alcun modo dubitare che il combustibile proveniva dalla centrale termica cui il concorrente era addetto. Tanto, a dispetto della protesta di innocenza dell'imputato — il quale si è detto all'oscuro della provenienza illecita del combustibile — avallata dalle dichiarazioni dei testimoni escussi in dibattimento e da quelle di B, netto nell'assumere di avere approfittato della buona fede del collega. Escluso che le condotte in contestazione possano essere qualificate come incauto acquisto ex art. 712 cod. pen., la Corte nega l'applicabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., avuto riguardo alla reiterazione delle condotte illecite ed alle peculiari modalità esecutive di fatti pure aventi ad oggetto beni di modesto valore economico.
2. L propone, con il ministero dell'avv. Pierpaolo Fischetti, ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo di ricorso, eccepisce l'inutilizzabilità delle riprese video da cui sono state estratte le immagini utilizzate per identificare il L quale coautore dei fatti in contestazione, eseguite, in difetto della prescritta autorizzazione giudiziaria, all'interno di una caserma, sito che, ai fini considerati, dovrebbe essere assimilato al domicilio o ad altro luogo di privata dimora.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, deduce carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, che ha condotto ad affermare la penale responsabilità di L pur in presenza di un quadro probatorio non idoneo a varcare la soglie dell' «oltre ogni ragionevole dubbio», specie nella parte in cui nega attendibilità alle dichiarazioni di B, ampiamente liberatorie nei confronti dell'odierno ricorrente, ed àncora la prova dell'elemento soggettivo dei reati a deduzioni frutto di pura intuizione quando non addirittura illogiche, svalutando ingiustificatamente diverse — e senz'altro plausibili — ricostruzioni alternative.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso, deduce violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'omessa derubricazione delle condotte accertate nella contravvenzione sanzionata dall'art. 712 cod. pen., potendo, al più, il contegno psicologico dell'imputato essere qualificato in chiave colposa.
2.4. Con il quarto ed ultimo motivo di ricorso, deduce violazione di legge
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