Cass. pen., sez. II, sentenza 02/03/2022, n. 07513

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 02/03/2022, n. 07513
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07513
Data del deposito : 2 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

EMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: LO SC TO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, lette le conclusioni della parte civile che ha chiesto disattendersi il ricorso e liquidarsi le spese;

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza in data 14 aprile 2021, la corte di appello di Milano, confermava la pronuncia del tribunale monocratico di Varese del 19 febbraio 2018 che aveva condannato Lo IO IT alle pene di legge perché ritenuto colpevole di truffa con la contestata recidiva.

1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato che, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen., lamentava: - violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti dovendo ritenersi sussistere l'ipotesi di abuso della credulità popolare di cui all'art. 661 cod.pen.;
- violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione alla mancata audizione del teste Caiati ex art. 507 cod.proc.pen. che avrebbe potuto dimostrare la presenza del ricorrente in altro luogo il presunto giorno dei fatti;
- violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione alla quantificazione del danno operato in favore della parte civile, stabilito nella misura di euro 10.000 pur in assenza di riscontri oggettivi circa, la somma esborsa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 Tutti i motivi sono manifestamente infondati, oltre che reiterativi di questioni già devolute all'analisi della corte di appello ed il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Quanto al primo motivo, secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione, integra il delitto di cui

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