Cass. civ., sez. III, sentenza 14/07/2003, n. 10994
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Nel caso in cui la materia del contendere su cui è stata pronunciata la sentenza di merito sia cessata, e la causa prosegua in cassazione solo in funzione della decisione da assumere in ordine alla ripartizione delle spese processuali, previa valutazione di fondatezza della originaria domanda, la Corte, se accoglie il ricorso, può pronunciare direttamente in ordine alle spese processuali, se non residuano altre questioni, non sussistono la necessità di rimettere la causa al giudice di rinvio, in base al combinato disposto degli artt. 384 e 385 cod. proc. civ..
Anche prima della entrata in vigore delle disposizioni sul procedimento cautelare uniforme, i provvedimenti urgenti aventi come contenuto ordini di fare o di non fare, ovvero di consegna o rilascio, - e quindi tutti i provvedimenti cautelari aventi come contenuto ordini diversi dalla dazione di somme di denaro - non avevano natura di titolo esecutivo forzata; per la loro attuazione era ed è necessario rivolgersi al giudice della cautela affinché emetta i provvedimenti che si rendono necessari.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. N G - Presidente -
Dott. V P - rel. Consigliere -
Dott. DI N L F - Consigliere -
Dott. M E - Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S P, domiciliato in ROMA presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato A B F, con studio in 33100 UDINE VIA GORGHI, 5 giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DEL FABBRO SAVERIO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 362/99 del Tribunale di UDINE, sezione civile emessa il 4/2/1999, depositata il 12/04/99;
RG. 3536/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/03 dal Consigliere Dott. P V;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R R che ha concluso per inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Il tribunale di Udine, con sentenza 12.4.1999, pronunciandosi come giudice d'appello, ha dichiarato ammissibile, ma ha rigettato l'opposizione a precetto, che P S aveva proposto con la citazione notificata il 27.1.1992.
2. - I fatti che hanno dato luogo alla controversia, quali si desumono dagli atti e documenti di parte oltre che dalla sentenza, sono i seguenti.
Un provvedimento di urgenza, emesso il 16.11.1987 dal giudice istruttore del tribunale di Udine, aveva ordinato al Silvestro di non frapporre ostacolo a che S D F, per raggiungere un suo fondo, transitasse, anche con automezzi, sulla proprietà dell'altro.
Sostenendo che il Silvestro da qualche tempo impediva il passaggio sulla strada campestre, D F, il 21.1.1992, gli aveva intimato precetto.
Proponendo opposizione al precetto, con la citazione a comparire davanti il pretore notificata il 27.1.1992, Silvestro affermava di non aver frapposto alcun ostacolo al passaggio dell'altro;
aggiungeva che l'ordine si riferiva ad un tempo già trascorso, ed infine sosteneva che l'attuazione coattiva di un provvedimento cautelare non deve seguire le forme prescritte per l'esecuzione forzata.
3. - Il tribunale, nel rigettare l'opposizione, ha svolto questi argomenti.
La parte contro cui è minacciata un'esecuzione forzata, per contestare il diritto a procedervi, può solo far ricorso alla opposizione all'esecuzione, che è dunque ammissibile. Prima delle modifiche apportate al codice di procedura civile dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza era in facoltà della parte fare ricorso all'azione esecutiva per conseguire l'attuazione coattiva di una inibitoria comminata con un provvedimento d'urgenza. L'inibitoria non era stata riferita ad un particolare periodo di tempo.
La circostanza che il transito non fosse stato mai impedito e che D F fosse potuto passare sui fondi dell'appellante poco prima della notifica del precetto era irrilevante: se aveva ritenuto di procedere esecutivamente, significava che se ne era palesata la necessità, ma anche se egli avesse compiuto un atto reso inutile dalla spontanea ottemperanza dell'obbligato, nessun danno ne poteva essere derivato all'esecutato, al quale perciò non si poteva riconoscere un interesse ad opporsi al precetto.
Essendo l'opposizione affatto infondata, l'opponente, sebbene avesse avuto ragione di appellare la sentenza di primo grado che aveva dichiarato l'opposizione inammissibile, andava condannato anche al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado. 4. - P S ha chiesto la cassazione della sentenza 12.4.1999. Il ricorso è stato notificato il 25.5.2000 a S D F presso i difensori per lui costituiti nel giudizio di appello, gli avvocati V ed A M.
La parte non ha resistito al ricorso.
5. - Il pubblico ministero ha chiesto di trattare il ricorso in camera di consiglio e di dichiararlo inammissibile perché proposto oltre il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza e perché nel caso non si applicherebbe la sospensione feriale dei termini processuali, trattandosi di impugnazione proposta contro sentenza pronunciata su opposizione esecutiva.
Il ricorrente, nella memoria depositata in vista della camera di consiglio, ha sostenuto che nel caso la sospensione feriale si applica perché si fa questione della sola responsabilità per le spese processuali.
La corte ha disposto che il ricorso fosse discusso in udienza pubblica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il ricorso è ammissibile.
1.1. - Gli artt. 1 e 3 della L. 7 ottobre 1969, n. 742, in unione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario 20 gennaio 1941, n. 12, dispongono che la sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle opposizioni esecutive.
La giurisprudenza della Corte è costante nell'affermare che la sospensione feriale non si applica nei giudizi di opposizione, anche se promossi prima dell'inizio della esecuzione, e non vale a sospendere il corso del termine per l'impugnazione delle sentenze che sono pronunciate in tali giudizi.
Il ricorso dovrebbe perciò essere considerato inammissibile, perché proposto oltre il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza (art. 327, primo comma, cod. proc. civ.). 1.2. - La giurisprudenza della Corte ha tuttavia enunciato il principio che la sospensione feriale torna ad essere applicabile, se la situazione attiva, di cui il creditore s'era affermato titolare e per la cui soddisfazione aveva minacciato l'esecuzione forzata, ha cessato d'essere contestata o è stata soddisfatta, ma tra le parti si continua a discutere, e però solo ai fini del riparto delle spese del processo, sul se il creditore avesse o no il diritto di promuovere l'azione esecutiva (Cass. 3 agosto 1988 n. 4809;
23 gennaio 1998 n. 658). Orbene, dagli atti del processo, che la Corte può esaminare, risulta che il creditore, ad opposizione proposta, ha riconosciuto che il debitore aveva cessato di frapporre ostacolo al suo passaggio.
D'altra parte, con il ricorso, non è stato posto più in discussione il punto della efficacia temporale dell'inibitoria e quindi che la parte a cui favore è stata emessa avesse il diritto di