Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/05/2015, n. 10794

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Nel giudizio su atti amministrativi (nella specie, davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche), la verificazione, come la consulenza tecnica d'ufficio, è mezzo di valutazione della prova. In forza del principio generale del contraddittorio, la verificazione è nulla qualora non siano stati comunicati alle parti giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni tecniche e ne sia derivato pregiudizio al diritto di difesa.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/05/2015, n. 10794
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10794
Data del deposito : 26 maggio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Presidente di Sez. -
Dott. SALMÈ Giuseppe - Presidente di Sez. -
Dott. RORDORF Renato - Presidente di Sez. -
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere -
Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -
Dott. DI IASI Camilla - Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - rel. Consigliere -
Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IMMOBILIARE UMBRA S.R.L. con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. IL IA, rappresentata e difesa, giusta delega a margine del ricorso, dall'Avvocato Ranalli Giovanni, elettivamente domiciliata nel relativo studio, in Roma, Via Sant'Elena, 29 e da AR NN e TI RO, residenti in Terni, entrambi rappresentati e difesi, giusta delega a margine del ricorso, dall'Avvocato Ranalli Giovanni, elettivamente domiciliati nel relativo studio in Roma, Via Sant'Elena, 29;

- ricorrenti -

contro
COMUNE DI TERNI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta delega a margine del controricorso, dall'Avvocato Alessandro Alessandro, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour, 1 presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

- controricorrente -

Nonché:
MINISTERO BENI CULTURALI E AMBIENTALI, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici è domiciliato, in Roma, Via dei Portoghesi,12, AUTORITÀ DI BACINO del FIUME TEVERE e PROVINCIA DI TERNI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore;

- intimati -

avverso la sentenza n. 154/2013, emessa dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche il 06.06.2012 e depositata il 05 agosto 2013. Udita la relazione della causa, svolta all'udienza del 27 gennaio 2015, dal Consigliere dott. Antonino Di Blasi;

udito l'Avvocato Ranalli, per le parti ricorrenti;

udito, altresì, l'Avvocato Palatiello, dell'Avvocatura Generale dello Stato, per il Ministero;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con un primo ricorso, iscritto nel R.G. al n. 87/2009, RA NN e MU ND impugnavano, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, la Delib. G.M. Comune di Terni 22 gennaio 2009, n. 12 con la quale era stato approvato un progetto preliminare, relativo ad un programma di interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e la realizzazione di lavori di consolidamento delle sponde del lago di Piediluco.
I citati ricorrenti, proprietari di un edificio di abitazione prospiciente le sponde del lago citato, contestavano il progetto, deducendo, sulla base di otto motivi, l'illegittimità delle opere ivi previste, ritenute pregiudizievoli per i loro interessi. Con altro ricorso, iscritto nel R.G. al n. 145/2009, gli stessi RA NN e MU ND, impugnavano, altresì, la Delib. G.M. n. 202, adottata dal medesimo Comune il 23 aprile 2009, con la quale veniva approvato il progetto definitivo della predetta opera. Con entrambi i ricorsi i provvedimenti impugnati, venivano censurati, sotto diversi profili, sia per violazione e falsa applicazione di legge, sia pure per eccesso di potere e sviamento.
Successivamente, con motivi aggiunti, veniva impugnata la determina dirigenziale n. 2058 dell'08.06.2009, di approvazione del progetto esecutivo dell'opera, si ampliavano le censure al progetto definitivo ed a quello esecutivo, ed, altresì, si impugnava la nota n. 97999 dell'01 giugno 2010, con la quale l'amministrazione comunicava il proposito di effettuare rilievi tecnici sugli immobili dei ricorrenti.
Con ulteriore ricorso, iscritto nel R.G. al n. 36/2010, la Società Immobiliare Umbra srl, proprietaria di altro immobile, ubicato nelle adiacenze di quello dei sigg.ri RA - TI, impugnavano, sulla base di analoghi motivi, i medesimi provvedimenti. In tutti i procedimenti, come sopra intrapresi ed iscritti a ruolo, si costituiva il Comune di Terni, eccependo il difetto di giurisdizione dell'adito TSAP, l'inammissibilità del primo ricorso, in quanto proposto avverso un progetto preliminare, nonché l'infondatezza degli altri gravami.
Si costituivano, pure, l'Autorità di Bacino del fiume Tevere, nonché il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza Regionale per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell'Umbria -, che hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. Non si è, invece, costituita l'intimata Provincia di Terni.
Il T.S.A.P. adito, giusta sentenza n. 154/2013, previa riunione dei ricorsi, dichiarava inammissibile quello iscritto nel R.G. al n. 87/2009 - proposto avverso la Delib. G.M. Comune di Terni n. 12 del 2009 - e rigettava quelli iscritti nel R.G. ai n.ri 145/2009 e 36/2009, ponendo le spese del giudizio a carico delle parti soccombenti.
I sigg.ri RA NN e MU ND nonché l'Immobiliare Umbra srl, con separati ricorsi, hanno impugnato la citata sentenza del TSAP n. 154/2013, che, entrambi, hanno affidato a sei motivi. Il Comune di Terni, resiste con separati controricorsi, chiedendo dichiararsi inammissibile ed infondate le impugnazioni dei ricorrenti, nonché la conferma della decisione del TSAP. Il Ministero dei Beni Culturali e Ambientali si è limitato a depositare atto di costituzione, ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione.
Non hanno svolto difese in questa sede l'Autorità di Bacino del Fiume Tevere e la Provincia di Terni. I sigg.ri TI - RA, la Immobiliare Umbra srl ed il Comune di Terni, in vista della pubblica udienza, hanno depositato memorie, con le quali hanno, ulteriormente illustrato le rispettive ragioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente e d'ufficio, ex art. 335 c.p.c., va disposta la riunione delle impugnazioni, separatamente proposte contro la stessa sentenza, da RA NN e TI ND, nonché dalla Società Immobiliare Umbra srl.
La questione affrontata dall'impugnata sentenza del T.S.A.P., concerne la legittimità o meno dei provvedimenti con cui il Comune di Terni ha approvato progetti, preliminare e definitivo, relativi ad un programma di interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e la realizzazione di lavori di consolidamento delle sponde del lago di Piediluco. L'adito Giudice, ha ritenuto legittimi i provvedimenti amministrativi impugnati e, quindi, gli elaborati tecnici con gli stessi approvati, disattendendo, motivatamente, i rilievi mossi sia dai coniugi RA - TI, sia pure dalla società Immobiliare Umbra srl, con i vari motivi dei ricorsi, dagli stessi separatamente

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