Cass. civ., sez. III, sentenza 25/02/1999, n. 1636

CASS
Sentenza
25 febbraio 1999
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CASS
Sentenza
25 febbraio 1999

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Massime • 3

L'eccezione relativa alla novità della domanda nel corso del giudizio di primo grado non può essere formulata per la prima volta nel giudizio di cassazione.

Il requisito di specialità della procura per ricorrere per cassazione deve ritenersi soddisfatto quando dalla copia notificata all'altra parte risulta che il ricorso per cassazione presenta a margine o in calce una procura rilasciata al difensore che ha sottoscritto l'atto, dovendo detta procura, salvo che dal suo testo non si rilevi il contrario, ritenersi conferita per il giudizio di cassazione.

Il divieto imposto al giudice ordinario dall'art. 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E di condannare la P.A. ad un "facere" specifico, non opera nel caso in cui sia stata richiesta al giudice ordinario la rimozione di situazioni materiali riconducibili all'attività della P.A. che si presentino in contrasto con i precetti posti dalla prudenza e dalla tecnica a salvaguardia di diritti soggettivi altrui. In tal caso, infatti, non viene in discussione l'esercizio del potere, normalmente discrezionale, della stessa P.A. ma la necessità del ripristino delle condizioni di legalità per il che non può configurarsi la possibilità di una scelta diversa rispetto a quella costituita da tale ripristino. Nè rileva che l'azione contro la P.A. sia stata proposta a tutela di un diritto suscettibile di affievolimento, quale il diritto di proprietà, ove manchi un provvedimento ablativo idoneo a comprimere o a degradare i diritti dei privati (fattispecie in tema di danni cagionati a proprietà private da lavori di sistemazione stradale).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 25/02/1999, n. 1636
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1636
Data del deposito : 25 febbraio 1999
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI ELDO LONGO - Presidente -
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI SILVIO COCO - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A
sul ricorso (n. 03867/1997 R.G.) proposto da:
Provincia Regionale di Siracusa, in persona del presidente pro tempore avv. Mario Cavallaro, elettivamente domiciliato in Roma, via Bocca di Leone n. 78, presso l'avv. Gian Paolo Zanchini, che lo difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Pietro Romano, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
DD TO;

OD UE;

DD GI

- intimati -

nonché
sul ricorso (n. 05763/1997) proposto da:
DD TO, OD UE, DD GI, elettivamente domiciliati in Roma, viale Bruno Buozzi n. 99 (studio avv. D'Alessio), presso l'avv. Mario FIaccavento, che li difende giusta delega in atti;

- controricorrenti ricorrenti incidentali -
contro
Provincia Regionale di Siracusa;

- intimata -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania n. 72/96 (R.G. n. 57 del 1993) del 17 novembre 1995, deliberata il 22 novembre 1995 e pubblicata il 7 febbraio 1996.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 dicembre 1998 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;

Udito l'avv. Gian Paolo Zanchini, difensore della ricorrente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio Frazzini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso principale, con accoglimento di quello incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 24 marzo 1987 DD TO, OD EM e DD NI convenivano in giudizio, innanzi al tribunale di Siracusa, l'amministrazione provinciale di quella città.
Premesso che a seguito di alcuni lavori, di sistemazione e bitumazione delle strade provinciali Falabia - Castelluccio e Castelluccio - Mezzogregorio, a causa della alterazione del preesistente stato dei luoghi e della variazione del normale deflusso delle acque piovane, durante le piogge si verificavano allagamenti in alcuni fondi di loro proprietà, con gravi danni alle colture e alle caratteristiche del suolo e perdita del prodotto, gli attori chiedevano la condanna della Provincia regionale di Siracusa che aveva eseguito i lavori in questione alla esecuzione delle opere necessarie ad eliminare le cause dei danni lamentati nonché al risarcimento dei danni patiti, da liquidare nella somma di lire 30 milioni, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Costituitasi in giudizio, l'Amministrazione provinciale convenuta resisteva alle avverse pretese, eccependone l'infondatezza. Svoltasi l'istruttoria del caso, il tribunale adito, con sentenza 27 dicembre 1991, rigettata la domanda di condanna della Provincia alla eliminazione delle cause del danno, condannava la convenuta al pagamento, in favore degli attori, della somma di lire 8.540.000 per danno emergente e di lire 40 milioni per lucro cessante. Gravata tale pronunzia in via principale da DD TO, OD UE e DD GI, e - in via incidentale - dalla Provincia regionale di Siracusa, la Corte di appello di Catania, con sentenza 17 novembre 1995, deliberata il 22 novembre 1995 e pubblicata il 7 febbraio 1996, rigettato l'appello incidentale, nonché il primo motivo dell'appello principale, in parziale riforma della sentenza 27 dicembre 1991 del tribunale di Siracusa, ha condannato l'appellata al pagamento in favore degli appellati della somma di lire 5.315.360 per ogni gli interessi legali e la rivalutazione come specificato in motivazione.
Disattesa, in limine, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva degli attori, essendo stato accertato che - in realtà - questi erano titolari, quali proprietari, utilisti e usufruttuari, dei diritti relativi al fondo oggetto di controversia, la corte di appello ha escluso, ancora, che il diritto azionato fosse prescritto. Premesso che il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato e che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con quale si inizia un giudizio, di cognizione, conservativo o esecutivo, i giudici del merito hanno evidenziato che gli attori, con istanza del novembre 1985 avevano instaurato un procedimento di istruzione tecnica preventiva, cui era seguito, nel marzo del 1987, il giudizio di cognizione, per cui nessuna prescrizione si era maturata con riguardo ai danni patiti dagli attori negli anni dal 1982 in poi.
Quanto alla responsabilità della Provincia per i danni lamentati la Corte di appello ha evidenziato - ancora - che il tribunale di Siracusa aveva indicato in maniera congrua e adeguata gli argomenti in base ai quali aveva fatto proprie le risultanze della consulenza tecnica, dimostrando di avere tenuto presenti gli accertamenti eseguiti, le valutazioni tecniche e le ragioni poste dal consulente a sostegno delle conclusioni adottate, sottolineando, altresi, come gli accertamenti del c.t.u. trovassero conferma nelle risultanze della prova orale esperita (avendo i testi escussi concorde mente riferito che prima dell'esecuzione dei lavori di sistemazione delle strade e di modificazione delle opere di captazione delle acque piovane nei fondi a valle non si erano verificati allagamenti).
Escluso, anche per la estrema genericità della doglianza, che i primi giudici avessero fatto malgoverno delle risultanze di causa, nell'escludere, sotto il profilo di cui all'art. 1227 c.c., un concorso di colpa dei danneggiati, la Corte di appello ha affermato, in fine, che esattamente i primi giudici avevano escluso che potesse trovare accoglimento la domanda proposta dagli attori - appellanti incidentali diretta alla con danna della Amministrazione provinciale alla esecuzione delle opere necessarie alla rimessione in pristino stato dei luoghi, stante il limite posto dall'art. 4, l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E ai poteri del giudice ordinario.
Per la cassazione di tale pronunzia ha proposto ricorso principale, affidato a 5 motivi, illustrato da memoria, la Provincia Regionale di Siracusa, cui resi stono con controricorso e ricorso incidentale affidato ad un unico motivo, DD TO, OD UE e DD NI.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I vari ricorsi avverso la stessa sentenza devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.

2. Con il primo motivo la ricorrente Amministrazione Provinciale di Siracusa denunziando "violazione de gli artt. 112 e 345 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3, c.p.c.", censura la sentenza impugnata nella parte in cui questa ha condannato essa concludente al ristoro dei danni provocati dalle acque nel 1982, ancorché una tale domanda fosse stata introdotta in causa dagli attori, senza accettazione del contraddittorio da parte di essa concludente, esclusivamente in occasione dell'atto di appello.

3. La censura non può trovare accoglimento.
Premesso che il presente giudizio era pendente alla data del 30 aprile 1995 e che, pertanto, nello stesso non trova applicazione l'art. 183 c.p.c. nel testo come sostituito dall'art. 17, l. 26 novembre 1990, n. 353, in tema di nuove domande nel corso del giudizio di primo grado, si osserva - come risulta dall'esame degli atti, consentito nella specie a questa Corte attesa la natura in procedendo del vizio denunciato - che la "nuova" domanda, di risarcimento dei danni patiti nel corso dell'anno 1982, è stata introdotta in causa dagli attori non per la prima volta nell'atto di appello - in violazione dell'art. 345 c.p.c.- come si afferma in ricorso, ma nel corso dell'udienza di precisazione delle conclusioni innanzi al tribunale, senza che nella stessa occasione nulla eccepisse la difesa della Amministrazione Provinciale, in merito alla violazione del combinato disposto di cui agli artt. 183 e 184 C.P.C, in tema di domande nuove nel corso del giudizio di primo grado. Ancorché - alla luce di una recente giurisprudenza di questa Corte regolatrice, fatta propria anche dalle Sezioni Unite (in sede di risoluzione di un contrasto giurisprudenza sul punto, cfr., in particolare, Cass., sez. un., 22 maggio 1996, n. 4712) - ove una nuova domanda sia stata introdotta, in sede di precisazione delle conclusioni, al termine del giudizio di primo grado, non possa attribuirsi valore concludente della avvenuta accettazione del contraddittorio al mero silenzio della parte contro la quale la domanda è proposta, sia essa presente, o meno, a detta udienza (in tale senso, altresì, recentemente, Cass. 8 aprile 1998, n. 3635), nella specie la deduzione dalla Provincia di Siracusa, per avere la Corte del merito esaminato nel merito una domanda tardivamente introdotta in causa in primo grado, è, comunque, inammissibile. Deve ribadirsi, infatti, al riguardo - in conformità ad una costante giurisprudenza di questa Corte regolatrice - che la eccezione relativa alla novità della domanda nel corso del giudizio di primo grado non può essere formulata per la prima volta nel giudizio di cassazione (Cass. 26 marzo 1997, n. 2674).

4. Con il secondo motivo l'Amministrazione provinciale, lamentando "violazione dell'art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.", censura la sentenza gravata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione, quanto al danno per lucro cessante sino al 1985.
Si osserva, infatti, che la Corte di appello avrebbe dovuto rilevare che parte attrice non aveva offerto alcuna prova, sulla reale sussistenza di un danno per lucro cessante, anteriormente all'accertamento effettuato con l'istruttoria preventiva.

5. Il motivo è infondato.
Come risulta dalla sentenza gravata - ed è ammesso, del resto, dalla stessa ricorrente principale, allorché questa afferma [cfr., al riguardo, memoria ex art. 378 c.p.c.] di

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