Cass. civ., sez. II, ordinanza 19/03/2019, n. 07675
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Non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata.
Sul provvedimento
Testo completo
07675-19 Oggetto LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE VENDITA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 2471/2015 - Presidente Cron.7675 LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Consigliere Rep. GUIDO FEDERICO Ud. 06/12/2018 GIUSEPPE GRASSO Rel. Consigliere CC GIUSEPPE TEDESCO Consigliere - Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2471-2015 proposto da: UL EF, già titolare cessata ditta della METALMECCANICA UL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell'avvocato MARCO GARDIN, rappresentato @ difeso dagli avvocati PAOLO FEDERICO VIDETTA, FRANCESCO PAOLO VIDETTA;
ricorrente
contro
BMP SRL in persona del legale rappresentante pro 2018 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DOMENICO 3807 FONTANA, 12, presso lo studio dell'avvocato GENNARO MARIA AMORUSO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANDREA FANELLI, GIADA BASSO;
- controricorrente avversO la sentenza di TORINO, depositat udita la relazione consiglio del 06/ GRASSO. n. 1102/2014 della CORTE D'APPELLO a il 09/06/2014;
della causa svolta nella camera di 12/2018 dal Consigliere GIUSEPPE 2
Ritenuto che
la vicenda processuale, ai fini che qui rilevano, può riassumersi nei termini seguenti: - la Corte d'appello di Torino, ribaltando la statuizione di primo grado, revocò il decreto emesso da Tribunale di Alba, con il quale era stato ingiunto alla s.r.l. B.M.P. il pagamento di poco oltre 600.000 euro in favore di FA LA, rigettando la domanda di quest'ultimo;
- in sintesi, la Corte locale, attraverso la valorizzazione di una pluralità di convergenti circostanze, esclude che il LA abbia provato la fornitura posta a giustificazione del vantato credito: i documenti di trasporto prodotti, peraltro sufficienti a dimostrare la consegna di circa appena un terzo del materiale, non costituivano utile prova, in quanto la B.M.P. aveva in radice negato di avere ricevuto alcunché e la firma apposta sugli stessi, riferibile a persona non identificabile, perciò stesso non abbisognava di espresso disconoscimento;
il LA, che dai DDT risultava il conducente del mezzo, non era abilitato per la guida di un tal veicolo;
veicolo del quale, peraltro, non aveva la disponibilità in azienda;
all'epoca delle prime pretese forniture la ditta non era neppure venuta ad esistenza;
non constava che il LA avesse, a sua volta, acquistato in precedenza il materiale che asseriva di aver poi consegnato alla B.M.P.;
era illogico affermare che il LA avrebbe potuto guidare senza patente e, comunque, un tale irragionevole asserto avrebbe dovuto essere puntualmente provato dal deducente;
parimenti non condivisibile doveva giudicarsi la giustificazione della mancata fatturazione in entrata con una macroscopica violazione fiscale>>;
né poteva condividersi l'opinione secondo la quale potesse darsi credibilità all'emissione di fatture da parte di soggetto che spenda l'esercizio d'una attività d'impresa non ancora in essere;
il ruolo rivestito dalla moglie del LA (consulente commercialista della B.M.P.), sulla base del quale costei aveva libero accesso alla 3 documentazione contabile della B.M.P., induceva a valutarne con estrema cautela la deposizione>>;
ritenuto che FA LA ricorre sulla base di quattro motivi e che la B.M.P. resiste con controricorso;
ritenuto che
con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 112 e 342, co. 1, in relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., in quanto: -· la Corte locale avrebbe dovuto dichiarare, siccome richiesto dall'appellato, inammissibile l'appello per difetto della specificità richiesta dal novellato art. 342, cod. proc. civ., e non solo il difetto in parola sussisteva, ma la Corte d'appello aveva omesso di prendere in esame la deduzione;
dopo aver a lungo disquisito, in astratto, sulla consistenza e configurazione di un tal difetto, da pag. 12 in poi il ricorrente assume che l'appello doveva reputarsi inammissibile in quanto si è limitata[o] alla critica distruttiva, senza proporre alcuna ricostruzione del fatto>>, senza prendere in analitica rassegna il ragionamento probatorio del primo giudice, le emergenze di prova, le presunzioni e le conclusioni che possono trarsi dal notorio;
considerato che
la censura è manifestamente destituita di giuridico fondamento sulla base di quanto segue: a) questa Corte ha avuto modo di precisare che gli artt. 342 e 434, cod. proc. civ., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla I. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la 4 trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (ex multis, da ultimo, Sez. 6, n. 13535, 30/5/2018, Rv. 648722);
b) ciò in perfetta continuità con il principio di diritto declinato dalle S.U. (sent. n. 27199, 16/11/2017, Rv. 645991), secondo il quale gli artt. 342 e 434, cod. proc. civ., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla I. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle