Cass. civ., sez. I, sentenza 22/05/2020, n. 09457
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Testo completo
il rigetto. R.G. 8279/2015
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello, la S.G.C. srl nella sua qualità di procuratrice speciale della Sarc srl, successore a titolo particolare della Trevi Finance spa a sua volta cessionaria della Capitalia spa, impugnava la sentenza del Tribunale di Terni, in composizione monocratica, con la quale era stata dichiarata la carenza di legittimazione attiva di Capitalia spa nell'intervento dalla stessa effettuato nell'ambito della procedura esecutiva n. 16/97 promossa a carico di Campofiore sas di Mei Clara.A supporto delle proprie ragioni, l'appellante deduceva l'illegittimo ampliamento del thema decidendum, dal momento che l'esecutata si era limitata ad eccepire la carenza di legittimazione della Capitalia spa, quale interveniente, senza svolgere contestazioni sulla successione del credito dalla Banca di Roma spa, poi denominata Capitalia spa, alla Trevi Finance spa e contestava, inoltre, la declaratoria di carenza di legittimazione attiva di Capitalia spa. La Corte territoriale rigettava l'appello sulla base dell'assunto che era onere dell'intervenuto nella procedura esecutiva fornire la prova della sua legittimazione quale mandataria di un soggetto titolare del relativo credito, mentre, il CTU appositamente nominato, aveva evidenziato la mancanza di documentazione attestante la cessione dei crediti da Banca di Roma spa a Trevi Finance spa e del successivo mandato di gestione dei crediti conferito da quest'ultima (quale cessionaria/mandante), alla Banca di Roma spa, poi Capitalia spa (quale cedente/mandataria). La SGC srl, quale mandataria di SARC srl, quale successore a titolo particolare di Trevi Finance spa, ricorre per Cassazione sulla base di cinque motivi, mentre, Campofiore sas di Mei Clara, resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 81 e 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., in quanto, la Corte d'Appello aveva erroneamente escluso che il giudice di primo grado si fosse pronunciato in violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto, la società debitrice - con l'atto di opposizione all'esecuzione - si era limitata ad eccepire la carenza di legittimazione attiva dell'intervenuta Capitalia spa, senza svolgere alcuna eccezione in ordine alla titolarità del credito in capo alla cessionaria Trevi Finance spa, con la conseguenza che il giudice di prime cure non avrebbe potuto accogliere l'opposizione ritenendo non provata la titolarità del credito in capo alla medesima Trevi Finance spa. Con il secondo motivo, la ricorrente prospetta il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 116 e 132 c.p.c., dell'art. 58 del d.lgs. n. 385/93 e dell'art. 1262 c.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto, erroneamente, la Corte territoriale ha ritenuto che fosse onere della banca intervenuta nella procedura esecutiva fornire la prova della sua legittimazione quale mandataria di un soggetto titolare del relativo credito, mentre, ad avviso del ricorrente, in base all'art. 58 comma 2 del d.lgs. n. 385 cit. si è inteso agevolare la realizzazione delle cessioni "in blocco" di rapporti giuridici, dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Infatti, quale presupposto di efficacia della cessione rispetto ai debitori ceduti è stata prevista la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, di un avviso di avvenuta cessione e nella specie, la banca intervenuta aveva essa stessa dichiarato di agire non quale titolare del credito, ma quale mandataria nella gestione del credito, che essa stessa aveva ceduto "in blocco" alla Trevi Finance spa, e ciò, era di per sé sufficiente a dimostrare l'avvenuta cessione del credito. Con il terzo motivo, la
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello, la S.G.C. srl nella sua qualità di procuratrice speciale della Sarc srl, successore a titolo particolare della Trevi Finance spa a sua volta cessionaria della Capitalia spa, impugnava la sentenza del Tribunale di Terni, in composizione monocratica, con la quale era stata dichiarata la carenza di legittimazione attiva di Capitalia spa nell'intervento dalla stessa effettuato nell'ambito della procedura esecutiva n. 16/97 promossa a carico di Campofiore sas di Mei Clara.A supporto delle proprie ragioni, l'appellante deduceva l'illegittimo ampliamento del thema decidendum, dal momento che l'esecutata si era limitata ad eccepire la carenza di legittimazione della Capitalia spa, quale interveniente, senza svolgere contestazioni sulla successione del credito dalla Banca di Roma spa, poi denominata Capitalia spa, alla Trevi Finance spa e contestava, inoltre, la declaratoria di carenza di legittimazione attiva di Capitalia spa. La Corte territoriale rigettava l'appello sulla base dell'assunto che era onere dell'intervenuto nella procedura esecutiva fornire la prova della sua legittimazione quale mandataria di un soggetto titolare del relativo credito, mentre, il CTU appositamente nominato, aveva evidenziato la mancanza di documentazione attestante la cessione dei crediti da Banca di Roma spa a Trevi Finance spa e del successivo mandato di gestione dei crediti conferito da quest'ultima (quale cessionaria/mandante), alla Banca di Roma spa, poi Capitalia spa (quale cedente/mandataria). La SGC srl, quale mandataria di SARC srl, quale successore a titolo particolare di Trevi Finance spa, ricorre per Cassazione sulla base di cinque motivi, mentre, Campofiore sas di Mei Clara, resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 81 e 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., in quanto, la Corte d'Appello aveva erroneamente escluso che il giudice di primo grado si fosse pronunciato in violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto, la società debitrice - con l'atto di opposizione all'esecuzione - si era limitata ad eccepire la carenza di legittimazione attiva dell'intervenuta Capitalia spa, senza svolgere alcuna eccezione in ordine alla titolarità del credito in capo alla cessionaria Trevi Finance spa, con la conseguenza che il giudice di prime cure non avrebbe potuto accogliere l'opposizione ritenendo non provata la titolarità del credito in capo alla medesima Trevi Finance spa. Con il secondo motivo, la ricorrente prospetta il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 116 e 132 c.p.c., dell'art. 58 del d.lgs. n. 385/93 e dell'art. 1262 c.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto, erroneamente, la Corte territoriale ha ritenuto che fosse onere della banca intervenuta nella procedura esecutiva fornire la prova della sua legittimazione quale mandataria di un soggetto titolare del relativo credito, mentre, ad avviso del ricorrente, in base all'art. 58 comma 2 del d.lgs. n. 385 cit. si è inteso agevolare la realizzazione delle cessioni "in blocco" di rapporti giuridici, dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Infatti, quale presupposto di efficacia della cessione rispetto ai debitori ceduti è stata prevista la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, di un avviso di avvenuta cessione e nella specie, la banca intervenuta aveva essa stessa dichiarato di agire non quale titolare del credito, ma quale mandataria nella gestione del credito, che essa stessa aveva ceduto "in blocco" alla Trevi Finance spa, e ciò, era di per sé sufficiente a dimostrare l'avvenuta cessione del credito. Con il terzo motivo, la
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