Cass. pen., sez. I, sentenza 12/05/2023, n. 20335

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 12/05/2023, n. 20335
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20335
Data del deposito : 12 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: G F, nato a GRAGNANO (NAPOLI) il 29/01/1995 V F, nato a CASTELLAMARE DI STABIA il 13/10/1982 avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorsa;
udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
letta la requisitoria del Procuratore generale, M F L, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi;
lette le conclusioni del difensore degli imputati, avv. A C del foro di NAPOLI, il quale ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 25/11/2021 la Corte di appello di Napoli ha confer- mato la sentenza del 17/3/2021 del GUP del Tribunale di Torre Annunziata, che, a seguito di giudizio abbreviato, aveva condannato F G e F V, previa concessione ad entrambi delle circostanze attenuanti generiche ed esclusione della recidiva contestata al G, alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione per i reati, avvinti in continuazione, di tentato omicidio in danno di S L, di porto in luogo pubblico di una pistola cal. 9 nonché di una spranga di metallo, entrambe utilizzate per commettere il primo delitto, con le ulteriori aggravanti delle più persone riunite, con il volto travisato. Fatti commessi ed accertati in Castellamare di Stabia, il 25/5/2020. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con unico atto, il difensore dei due imputati, sviluppando i seguenti motivi.

2.1. Contraddittorietà ed illogicità della motivazione per travisamento del fatto. I ricorrenti si dolgono che la volontà omicidiaria sia stata ricavata attraverso una sorta di analisi psicologica delle motivazioni all'azione delittuosa, piuttosto che a seguito di verifica dell'idoneità dell'azione degli imputati. Si denuncia travisamento del fatto nell'affermazione che G non aveva ragione di usare la pistola per difesa, poiché Langellotto non reagiva. Si ritiene fallace detta affermazione alla luce delle sommarie informazioni rese da Umberto Palomba, dipendente della persona offesa, il quale aveva riferito di essersi avvicinato in difesa del Langellotto quando questi era stato colpito con la spranga;
nonché in considerazione del dato di prova generica del rinvenimento dell'ogiva di un unico proiettile esploso dal G - indirizzato verso terra, essendosi rinvenuto nei pressi del foro di scolo dell'acqua - elemento che consente di escludere non solo l'idoneità dell'azione, ma anche il fattore psicologico tipico del tentativo di omicidio.

2.2. Violazione dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen., in quanto la Corte territoriale ha ritenuto sussistente l'elemento psichico della voluntas necandi, nonostante l'esplosione di un unico colpo, circostanza dimostrativa dell'inidoneità dell'azione ad integrare un tentativo di omicidio. In particolare, l'imputato V - resosi conto della presenza della pistola - aveva esclamato rivolto al G "Non sparare, non sparare", da ciò manifestandosi l'assenza di volontà di provocare la morte della persona offesa, in quanto l'intento degli imputati era soltanto di effettuare un'azione dimostrativa nei confronti del Langellotto, certamente non diretta ad un esito letale. Infatti, G si era determinato ad usare la pistola solo quando sia Langellotto, schivato il colpo di sfollagente, che il dipendente Palomba erano in procinto di reagire all'aggressione, dandosi invece alla fuga alla sola vista dell'arma.

2.3. Violazione di legge con riferimento all'art. 62 n. 6 cod. pen. per l'ingiustificata negazione dell'attenuante del risarcimento del danno. Censurano i ricorrenti la statuizione dei giudici di merito per cui la mancanza di formale offerta reale inibirebbe il riconoscimento dell'invocata attenuante, sottolineando che l'offerta risarcitoria era stata effettuata con denaro contante a mezzo di Ufficiale giudiziario, pur non essendo stata seguita dalla procedura di convalida e dalla relativa sentenza di accertamento. Ma in tal modo opinando, e dunque richiedendo rigidamente di seguire la procedura civilistica di offerta reale convalidata anche per somme contanti, non ci si avvede che così si impedirebbe di procedere al risarcimento del danno nei casi di giudizi direttissimi, ovvero immediati e similari, fattispecie in cui giammai si potrebbe riuscire a completare la procedura di convalida dell'offerta reale prima del giudizio.
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