Cass. pen., sez. I, sentenza 26/10/2022, n. 40541
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da L R, nato a Fiumara di Muro il 04/03/1966 avverso l'ordinanza del 22/11/2021 del Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere F C;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale L B, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la rideterminazione della pena nella misura di anni trenta;
RITENUTO IN FATTO
1. R L era condannato, dalla Corte di assise di appello di Reggio Calabria, alla pena dell'ergastolo. La sentenza era pronunciata il 3 aprile 2001, dopo l'entrata in vigore (avvenuta il 2 gennaio 2000) dell'art. 30, comma 1, lett. b), legge 16 dicembre 1999, n. 479, che, modificando l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., aveva esteso ai reati astrattamente punibili con l'ergastolo la possibilità di richiedere il rito abbreviato e aveva stabilito che, all'esito del giudizio celebrato in tali forme, all'ergastolo si sostituisse la reclusione di anni trenta. Nel corso del giudizio di appello l'imputato, invocando la menzionata sopravvenienza legislativa, nonché la disciplina transitoria dettata dall'art.
4-ter d.l. 7 aprile 2000, n. 82, conv. dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, aveva chiesto e ottenuto di essere ammesso al rito alternativo. Senonché, all'esito del relativo giudizio, era stata comunque irrogata la pena perpetua, scaturente dal cumulo giuridico, ex art. 73, secondo comma, cod. pen., delle pene detentive temporanee distintamente inflitte per i reati concorrenti, già individualmente ridotte (alla misura di anni trenta, per i reati importanti l'ergastolo "semplice") in virtù della scelta del rito. La sentenza di appello diveniva definitiva in data 12 aprile 2002. 2. Con istanza rivolta al Tribunale di Reggio Calabria, competente ex art. 665, comma 4, cod. proc. pen., Licandro proponeva incidente di esecuzione, chiedendo la sostituzione dell'ergastolo con la reclusione pari ad anni trenta in base ai principi contenuti nella sentenza della Corte EDU, GC, 17/09/2009, Scoppola c. Italia (in attuazione della quale era intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 210 del 2013). Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il giudice dell'esecuzione pronunciava in senso sfavorevole, osservando come, nel caso di specie, l'applicazione dell'ergastolo non fosse dipesa dalle travagliate vicende normative (la consecuzione di discipline riguardanti la compatibilità tra il rito abbreviato e la pena dell'ergastolo) stigmatizzate dalla Corte EDU, che vi aveva ravvisato la violazione degli artt. 6 e 7 della Convenzione (sotto il profilo della violazione della prevedibilità della sanzione penale e del principio di necessaria retroattività/ultrattività della lex mitior intermedia), quanto piuttosto dal fatto che la riduzione di pena
udita la relazione svolta dal consigliere F C;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale L B, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la rideterminazione della pena nella misura di anni trenta;
RITENUTO IN FATTO
1. R L era condannato, dalla Corte di assise di appello di Reggio Calabria, alla pena dell'ergastolo. La sentenza era pronunciata il 3 aprile 2001, dopo l'entrata in vigore (avvenuta il 2 gennaio 2000) dell'art. 30, comma 1, lett. b), legge 16 dicembre 1999, n. 479, che, modificando l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., aveva esteso ai reati astrattamente punibili con l'ergastolo la possibilità di richiedere il rito abbreviato e aveva stabilito che, all'esito del giudizio celebrato in tali forme, all'ergastolo si sostituisse la reclusione di anni trenta. Nel corso del giudizio di appello l'imputato, invocando la menzionata sopravvenienza legislativa, nonché la disciplina transitoria dettata dall'art.
4-ter d.l. 7 aprile 2000, n. 82, conv. dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, aveva chiesto e ottenuto di essere ammesso al rito alternativo. Senonché, all'esito del relativo giudizio, era stata comunque irrogata la pena perpetua, scaturente dal cumulo giuridico, ex art. 73, secondo comma, cod. pen., delle pene detentive temporanee distintamente inflitte per i reati concorrenti, già individualmente ridotte (alla misura di anni trenta, per i reati importanti l'ergastolo "semplice") in virtù della scelta del rito. La sentenza di appello diveniva definitiva in data 12 aprile 2002. 2. Con istanza rivolta al Tribunale di Reggio Calabria, competente ex art. 665, comma 4, cod. proc. pen., Licandro proponeva incidente di esecuzione, chiedendo la sostituzione dell'ergastolo con la reclusione pari ad anni trenta in base ai principi contenuti nella sentenza della Corte EDU, GC, 17/09/2009, Scoppola c. Italia (in attuazione della quale era intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 210 del 2013). Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il giudice dell'esecuzione pronunciava in senso sfavorevole, osservando come, nel caso di specie, l'applicazione dell'ergastolo non fosse dipesa dalle travagliate vicende normative (la consecuzione di discipline riguardanti la compatibilità tra il rito abbreviato e la pena dell'ergastolo) stigmatizzate dalla Corte EDU, che vi aveva ravvisato la violazione degli artt. 6 e 7 della Convenzione (sotto il profilo della violazione della prevedibilità della sanzione penale e del principio di necessaria retroattività/ultrattività della lex mitior intermedia), quanto piuttosto dal fatto che la riduzione di pena
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