Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/05/2021, n. 21032
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da P.M. presso Tribunale di Palermo F G, nato il 19/03/1979 ad Erice avverso l'ordinanza del 13/01/2021 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M R;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale S P, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del F e per l'annullamento con rinvio in accoglimento del ricorso del P.M.;
lette le conclusioni esposte nella memoria del difensore, Avv. G D L
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 13 gennaio 2021 il Tribunale di Palermo in sede di riesame ha sostituito nei confronti di Giuseppe F la misura cautelare della custodia in carcere, applicatagli con ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Palermo in data 31 dicembre 2020, con quella del divieto di dimora nella provincia di Trapani, riqualificando come favoreggiamento ex art. 378, comma secondo, cod. pen. l'ipotesi di partecipazione ad associazione mafiosa, cioè alla famiglia mafiosa di Calatafimi - Segesta, posta a fondamento dell'ordinanza genetica.
2. Ha proposto ricorso il P.M. presso il Tribunale di Palermo.
2.1. Deduce vizio di motivazione. Contraddittoriamente il Tribunale aveva fondato solo sulle dichiarazioni di un soggetto che avrebbero svolto lavori su incarico del F l'assunto che costui fosse legato al P, già condannato per associazione mafiosa e accusato di aver diretto la famiglia mafiosa di Calatafinni, solo da rapporti di amicizia e dalla passione per i cavalli, senza che fossero emersi contatti dettati da tale ragione, a fronte della pianificazione di atti intimidatori, della partecipazione a riunioni mafiose e all'organizzazione di attività criminali. Peraltro, il Tribunale aveva prospettato che il F fosse soggetto subordinato al capo-mafia, ma non aveva spiegato da che cosa derivasse tale subordinazione, a fronte del legame di amicizia e la passione per i cavalli. Era provata la partecipazione del F all'incendio della vettura di C, che il Tribunale aveva ritenuto non costituire delitto-scopo dell'associazione, in assenza di elementi da cui desumere l'interesse di cosa nostra nell'attività di Segesta Parking. Peraltro, il giudizio era stato fondato sulle inattendibili dichiarazioni dell'esecutore Sabella, ignorando gli elementi che davano conto dell'interesse di cosa nostra, riportati nell'ordinanza genetica. Non era stato spiegato l'utilizzo del metodo mafioso e il motivo per cui il F avrebbe dovuto partecipare alla realizzazione dell'attentato, a fronte della passione per i cavalli. Inoltre, in separate ordinanze il Tribunale aveva ravvisato il metodo mafioso e evidenziato il potere decisionale del P nelle vicende relative a Segesta Parking. Relativamente alla vicenda dell'individuazione degli autori di un delitto a Calatafimi e della ritorsione nei confronti degli stessi, il Tribunale aveva ritenuto che si trattasse di rivalsa per il danno all'immagine di una associazione sportiva nella cui gestione il F sarebbe stato coinvolto, senza che il Tribunale avesse dato conto di tale gestione, non comprendendosi comunque la ragione del ricorso all'associazione mafiosa ed essendo contraddittorio l'assunto della volontà del Favara di sfruttare la caratura mafiosa di P, fermo restando che in separate ordinanze il Tribunale aveva riconosciuto il valore sintomatico della vicenda.Unica condotta attribuita al F era quella del contatto mafioso tra P e Rosario Tommaso Leo, propiziato dal predetto. Ma, oltre a non prendere atto della rilevanza di ciò, il Tribunale aveva contraddittoriamente affermato che il F non aveva partecipato al colloquio, dopo aver ritenuto provati i fatti alla luce di quanto captato attraverso il cellulare del F, vedendo l'incontro sulla possibile collaborazione di S M, fermo restando che in separata ordinanza il Tribunale aveva ravvisato l'ipotesi di cui all'ad. 378 cod. pen., ma aggravato ai sensi degli artt. 384-ter e 416-bis cod. pen. Inoltre, il Tribunale aveva omesso di motivare in ordine alla partecipazione del F ad una riunione con il capo-mafia, per la progettazione di atti intimidatori.
2.1. Deduce inoltre il P.M. violazione di legge. Erroneamente il Tribunale, nell'escludere la rilevanza della mera vicinanza o contiguità, aveva escluso una condotta implicante un contributo alla realizzazione dei fini criminali, a fronte della palesata disponibilità per la commissione di atti intimidatori del capo mafia e di sopralluoghi a ciò finalizzati e per la commissione di un attentato incendiario, oltre che per l'organizzazione di una riunione mafiosa. Quanto agli interessi personali del F, non era stato chiarito se ciò valesse ad escludere il delitto sotto il profilo oggettivo o sotto quello soggettivo dell'affectio societatis, fermo restando che gli scopi associativi avrebbero potuto concorrere. Sotto il profilo soggettivo il Tribunale aveva solo affermato che il F era consapevole dell'appartenenza del P e che tuttavia si era rivolto a lui per interessi personali, pur avvalendosi se del caso del metodo mafioso. Inoltre, non era stato considerato che il F non aveva solo aiutato P ad eludere le investigazioni ma aveva organizzato una riunione con due soggetti mafiosi, sottoposti a sorveglianza speciale e aveva partecipato personalmente, sorvegliando il territorio. Tale condotta non consisteva nell'aiutare P a eludere indagini in corso, ma denotava un inserimento nell'associazione con condivisione di metodi e scopi e l'esistenza di rapporti con associati di altre articolazioni.
3. Ha presentato ricorso il F tramite il suo difensore.
3.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria. Indebitamente era stato valorizzato l'uso di linguaggio criptico. Il Tribunale aveva omesso di effettuare
udita la relazione svolta dal consigliere M R;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale S P, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del F e per l'annullamento con rinvio in accoglimento del ricorso del P.M.;
lette le conclusioni esposte nella memoria del difensore, Avv. G D L
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 13 gennaio 2021 il Tribunale di Palermo in sede di riesame ha sostituito nei confronti di Giuseppe F la misura cautelare della custodia in carcere, applicatagli con ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Palermo in data 31 dicembre 2020, con quella del divieto di dimora nella provincia di Trapani, riqualificando come favoreggiamento ex art. 378, comma secondo, cod. pen. l'ipotesi di partecipazione ad associazione mafiosa, cioè alla famiglia mafiosa di Calatafimi - Segesta, posta a fondamento dell'ordinanza genetica.
2. Ha proposto ricorso il P.M. presso il Tribunale di Palermo.
2.1. Deduce vizio di motivazione. Contraddittoriamente il Tribunale aveva fondato solo sulle dichiarazioni di un soggetto che avrebbero svolto lavori su incarico del F l'assunto che costui fosse legato al P, già condannato per associazione mafiosa e accusato di aver diretto la famiglia mafiosa di Calatafinni, solo da rapporti di amicizia e dalla passione per i cavalli, senza che fossero emersi contatti dettati da tale ragione, a fronte della pianificazione di atti intimidatori, della partecipazione a riunioni mafiose e all'organizzazione di attività criminali. Peraltro, il Tribunale aveva prospettato che il F fosse soggetto subordinato al capo-mafia, ma non aveva spiegato da che cosa derivasse tale subordinazione, a fronte del legame di amicizia e la passione per i cavalli. Era provata la partecipazione del F all'incendio della vettura di C, che il Tribunale aveva ritenuto non costituire delitto-scopo dell'associazione, in assenza di elementi da cui desumere l'interesse di cosa nostra nell'attività di Segesta Parking. Peraltro, il giudizio era stato fondato sulle inattendibili dichiarazioni dell'esecutore Sabella, ignorando gli elementi che davano conto dell'interesse di cosa nostra, riportati nell'ordinanza genetica. Non era stato spiegato l'utilizzo del metodo mafioso e il motivo per cui il F avrebbe dovuto partecipare alla realizzazione dell'attentato, a fronte della passione per i cavalli. Inoltre, in separate ordinanze il Tribunale aveva ravvisato il metodo mafioso e evidenziato il potere decisionale del P nelle vicende relative a Segesta Parking. Relativamente alla vicenda dell'individuazione degli autori di un delitto a Calatafimi e della ritorsione nei confronti degli stessi, il Tribunale aveva ritenuto che si trattasse di rivalsa per il danno all'immagine di una associazione sportiva nella cui gestione il F sarebbe stato coinvolto, senza che il Tribunale avesse dato conto di tale gestione, non comprendendosi comunque la ragione del ricorso all'associazione mafiosa ed essendo contraddittorio l'assunto della volontà del Favara di sfruttare la caratura mafiosa di P, fermo restando che in separate ordinanze il Tribunale aveva riconosciuto il valore sintomatico della vicenda.Unica condotta attribuita al F era quella del contatto mafioso tra P e Rosario Tommaso Leo, propiziato dal predetto. Ma, oltre a non prendere atto della rilevanza di ciò, il Tribunale aveva contraddittoriamente affermato che il F non aveva partecipato al colloquio, dopo aver ritenuto provati i fatti alla luce di quanto captato attraverso il cellulare del F, vedendo l'incontro sulla possibile collaborazione di S M, fermo restando che in separata ordinanza il Tribunale aveva ravvisato l'ipotesi di cui all'ad. 378 cod. pen., ma aggravato ai sensi degli artt. 384-ter e 416-bis cod. pen. Inoltre, il Tribunale aveva omesso di motivare in ordine alla partecipazione del F ad una riunione con il capo-mafia, per la progettazione di atti intimidatori.
2.1. Deduce inoltre il P.M. violazione di legge. Erroneamente il Tribunale, nell'escludere la rilevanza della mera vicinanza o contiguità, aveva escluso una condotta implicante un contributo alla realizzazione dei fini criminali, a fronte della palesata disponibilità per la commissione di atti intimidatori del capo mafia e di sopralluoghi a ciò finalizzati e per la commissione di un attentato incendiario, oltre che per l'organizzazione di una riunione mafiosa. Quanto agli interessi personali del F, non era stato chiarito se ciò valesse ad escludere il delitto sotto il profilo oggettivo o sotto quello soggettivo dell'affectio societatis, fermo restando che gli scopi associativi avrebbero potuto concorrere. Sotto il profilo soggettivo il Tribunale aveva solo affermato che il F era consapevole dell'appartenenza del P e che tuttavia si era rivolto a lui per interessi personali, pur avvalendosi se del caso del metodo mafioso. Inoltre, non era stato considerato che il F non aveva solo aiutato P ad eludere le investigazioni ma aveva organizzato una riunione con due soggetti mafiosi, sottoposti a sorveglianza speciale e aveva partecipato personalmente, sorvegliando il territorio. Tale condotta non consisteva nell'aiutare P a eludere indagini in corso, ma denotava un inserimento nell'associazione con condivisione di metodi e scopi e l'esistenza di rapporti con associati di altre articolazioni.
3. Ha presentato ricorso il F tramite il suo difensore.
3.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria. Indebitamente era stato valorizzato l'uso di linguaggio criptico. Il Tribunale aveva omesso di effettuare
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