Cass. civ., sez. III, sentenza 14/07/2003, n. 10978

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Qualora la regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi sia avvenuta a mezzo di una convenzione accessoria alla sentenza di divorzio, l'interpretazione della convenzione è attività demandata al giudice di merito, (che utilizzerà i criteri dettati dagli artt. 1362 e seguenti cod. civ.) e non sarà sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata (nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto di privilegiare, nell'interpretazione della convenzione accessoria, il criterio del comportamento complessivo delle parti, e la regola finale dettata dall'art. 1371 cod. civ., consistente nell'equo contemperamento degli interessi delle parti).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 14/07/2003, n. 10978
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10978
Data del deposito : 14 luglio 2003
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. F G - Presidente -
Dott. V P - Consigliere -
Dott. T F - rel. Consigliere -
Dott. P G B - Consigliere -
Dott. D B - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M M L, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTE SANTO 2, presso lo studio dell'avvocato S B, che la difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
COMPAGNA GUIDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 55, presso lo studio dell'avvocato A V, che lo difende unitamente all'avvocato G P, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3629/98 della Corte d'Appello di 762 ROMA, sezione seconda civile emessa il 9/10/1998, depositata il 09/12/98;

RG. 835/71996;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/03 dal Consigliere Dott. F T;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S C che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 31.1.1991 M L M conveniva in giudizio innanzi al tribunale di Roma il coniuge divorziato G C per ottenerne la condanna al pagamento della metà del prezzo dallo stesso riscosso per la vendita di un appartamento in Milano a suo tempo acquistato in regime di comunione legale dei beni tra coniugi.
Il convenuto contrastava la domanda e deduceva:
l'immobile era stato acquistato dopo la istanza di separazione consensuale, in previsione della quale la moglie gli aveva assicurato che il bene sarebbe stato considerato di esclusiva proprietà del marito;

per la vendita egli aveva ottenuto procura speciale dalla moglie, cui aveva versato ripetutamente somme varie a tacitazione delle pretese avanzate sul prezzo di alienazione;

in sede di divorzio alla Marchini era stata assegnata, oltre l'assegno di mantenimento, la complessiva somma di lire 200.000.000 a chiusura di tutte le pendenze;

alla stessa era stata anche riconosciuta l'esclusiva proprietà di altro appartamento, per la cui alienazione aveva rilasciato alla moglie divorziata una procura a vendere.
Il tribunale adito rigettava la domanda, ritenendo che tutti gli aspetti patrimoniali relativi all'esaurita vicenda coniugale erano stati regolati con l'accordo definitivo in sede di divorzio. Il gravame della soccombente era deciso dalla Corte di appello di Roma con sentenza pubblicata il 9.12.1998, la quale rigettava l'impugnazione e condannava l'appellante al pagamento della metà delle spese del grado.
I giudici d'appello, premesso che il rapporto di dare ed avere tra i coniugi nel periodo anteriore al divorzio risultava fortemente sbilanciato in danno del marito, consideravano che necessariamente il definitivo regolamento del divorzio doveva essere inteso come comprensivo di tutti i rapporti patrimoniali pendenti. Ritenevano, pertanto, che la sentenza di divorzio non aveva lasciato in vita tra i coniugi nessuna obbligazione residuale e che anche il credito della moglie, circa la parte a lei spettante del prezzo di vendita dell'appartamento in Milano, aveva costituito l'oggetto del complessivo assetto convenzionale delle rispettive posizioni patrimoniali.
Per

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