Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/03/2020, n. 07004

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/03/2020, n. 07004
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07004
Data del deposito : 11 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 4262-2018 proposto da: P.F.M. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELL'

ORSO

84, presso lo studio dell'avvocato F L, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato M V;

- ricorrente -

contro

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO, in persona del Sindaco Metropolitano pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE BRUNO BUOZZI

87, presso lo studio dell'avvocato M C, che la rappresenta e difende;
REGIONE PIEMONTE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BERTOLONI

44, presso lo studio dell'avvocato G D V, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato A R;
CHAMPORCHER ENERGIE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI

VILLA SACCHETTI

11, presso lo studio dell'avvocato A P, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati L C e M O;
- controrkorrenti - avverso la sentenza n. 191/2017 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 22/09/2017. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/2019 dal Consigliere A C;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale F S, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati F L, F G per delega dell'avvocato M V, C C per delega dell'avvocato A P, M C e Giovanni De Vergottini.

FATTI DI CAUSA

1. La società P.F.M. s.r.I., impresa idroelettrica, è titolare di una concessione per la derivazione di acqua pubblica per uso idroelettrico dal Torrente Stura di Valgrande, in comune di Cantoira, assentita Ric. 2018 n. 04262 sez. SU - ud. 02-07-2019 -2- dalla Provincia di Torino con determinazione dirigenziale del 22 maggio 2006;
tale concessione è stata rinnovata fino al 2042 con determinazione dirigenziale del 9 novembre 2012. 2. Il 26 giugno 2013 la società C Energie s.r.l. (di seguito, breviter, Camporcher) richiedeva alla provincia di Torino il rilascio di una concessione di derivazione d'acqua ad uso di produzione di energia dal torrente Stura di Valgrande, in comune di Cantoira, e, contestualmente, presentava domanda di Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di centrale idroelettrica.

3. Poiché il progetto prevedeva la realizzazione di una traversa nell'alveo del predetto torrente a valle del canale di restituzione dell'esistente impianto di proprietà di P.F.M. s.r.I., l'Amministrazione, allo scopo di mitigare l'impatto dell'intervento sull'ecosistema fluviale, chiedeva alla C di adottare una soluzione differente, consistente nel prelievo dell'acqua direttamente dal canale della centrale P.F.M. a monte, con eliminazione della traversa di captazione e del dissabbiatore.

4. Il 6 marzo 2014 Camporcher depositava le richieste modifiche funzionali, contemplanti l'eliminazione della traversa.

5. Il successivo 30 maggio 2014 la P.F.M. presentava a propria volta domanda per una concessione ed Autorizzazione Unica per realizzare una seconda centrale a valle di quella in sua proprietà già esistente. Tale domanda, avendo ad oggetto il medesimo corpo idrico interessato dalla richiesta della C, era con quest'ultima incompatibile.

6. In seguito alla pubblicazione sul B.U.R. delle domande di derivazione delle due società, veniva convocata la Conferenza dei Servizi per l'esame delle stesse con procedura integrata.

7. La Conferenza dei servizi concludeva la fase concorrenziale il 12 novembre 2015, assegnando la preferenza alla domanda della società Ric. 2018 n. 04262 sez. SU - ud. 02-07-2019 -3- C perché più rispondente ai requisiti di cui all'articolo 18 D.P.G.R. N. 10/R/2003. 8. Con provvedimento del 27 ottobre 2016, facente seguito al decreto del 21 ottobre 2016 con cui il sindaco della Città Metropolitana di Torino aveva espresso un giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto della C, a quest'ultima veniva rilasciata la concessione di derivazione di acqua.

9. La concessione rilasciata a C prevedeva il prelievo dell'acqua direttamente dalla centrale della P.F.M. e il couso di una serie di impianti ed opere idrauliche. 10. Gli atti della procedura venivano impugnati dalla P.F.M. con ricorso al Tribunale Superiore della Acque Pubbliche, con contestuale istanza di sospensione. 11. Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche rigettava l'impugnazione. 12. Avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche la società P.F.M. ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di otto motivi. 13. La Città Metropolitana di Torino, la ;legione Piemonte e la società C s.r.l. hanno presentato tre distinti controricorsi. 14. La causa è stata discussa nella pubblica udienza del 2 luglio 2019, in cui il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso e per la quale tutte le parti hanno presentato memoria. 15. La società C, la Città Metropolitana di Torino e la regione Piemonte hanno altresì depositato istanza di rimborso per le spese sostenute nel procedimento ex art. 373 c.p.c. instaurato dalla P.F.M. davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche e da questo definito con il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza qui gravata. RAGIONI IN DIRITTO RIC. 2018 n. 04262 sez. SU - ud. 02-07-2019 -4- 16. Con il primo motivo di ricorso - rubricato: «Concessione di acque per uso idroelettrico;
inserimento in continuità di un nuovo impianto tra due preesistenti: sentenza: discordanza tra chiesto e pronunciato;
violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art.360, n. 4, c.p.c.» - la ricorrente lamenta che l'impugnata sentenza avrebbe violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, operando una riscrittura, mediante sintesi, delle domande racchiuse nei motivi di impugnazione. In particolare, la P.F.M. ritiene che la sentenza, unificando fatto e dí-itto nella trattazione, avrebbe destrutturato i motivi di ricorso, scindendoli dalle rispettive censure, così rendendo incomprensibile la motivazione, requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale. 17. Il motivo è inammissibile, perché la discordanza tra chiesto e pronunciato delle sentenze del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche non è deducibile come mezzo di ricorso per cassazione;
è infatti fermo insegnamento di queste Sezioni Unite (ex multis, sent. n. 488/19) che, avverso l'omessa pronuncia del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, il rimedio esperibile non è il ricorso per cassazione, bensì lo specifico rimedio del ricorso per rettificazione al medesimo Tribunale, come disposto dall'art. 204 del r.d. n. 1775 del 1933 (T.U. Acque), recante un rinvio ricettizio ai casi previsti dall'art. 517 del codice di rito del 1865 ovvero alle seguenti ipotesi: se la sentenza «abbia pronunciato su cosa non domandata», «se abbia aggiudicato più di quello che era domandato», «se abbia omesso di pronunciare sopra alcuno dei capi della domanda» e «se contenga disposizioni contraddittorie». 18. Con il secondo motivo di ricorso - rubricato: «Impianti idroelettrici: concessione di derivazione di acque pubbliche ed autorizzazione unica;
autonomia dei procedimenti;
varianti d'ufficio al progetto in fase anteriore alla apertura della fase concorrenziale;
Ric. 2018 n. 04262 sez. SU - ud. 02-07-2019 -5- violazione di legge art. 12 d.lgs. n. 387/2003;
All. § 13.1 lett. e) DM 10.9.10;
artt. 7-9, 12-bis, 19, 45, 47 T.U. n. 11775/1933;
art. 12;
commi 1-bis, 1-ter e 1-quater;
art. 12, 27

DPGR

Piemonte b. 10/R/2003, in relazione all' art. 360, n. 3, c.p.c.» - la ricorrente deduce che il progetto della C era improcedibile ex lege, perché non utilizzava una traversa esistente, perché prevedeva la restituzione in alveo a meno di un chilometro dal punto di presa della centrale a valle e per gli effetti cumulativi che esso determinava;
conseguentemente, si sostiene nel mezzo di impugnazione, l'Amministrazione avrebbe errato nel sollecitare varianti a detto progetto, invece che dichiararlo improcedibile, e il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche avrebbe errato nel ritenere legittima tale richiesta di varianti da parte dell'Amministrazione, senza considerare la distinzione tra il procedimento di Autorizzazione unica e il procedimento per il rilascio della concessione di derivazione di acque pubbliche (l'unico a prevedere la fase di sollecitazione della concorrenza). 19. Il motivo non può trovare accoglimento. Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha affermato che «essendo stata introdotta la variante al progetto presentato da C in una fase procedimentale nella quale la relativa domanda di derivazione era l'unica presentata rispetto al tratto del corso d'acqua interessato anche alla successiva domanda di P.F.M.» la richiesta della Conferenza di servizi di modificare il progetto della società C non poteva ritenersi illegittima, in quanto intervenuta prima dell'apertura della fase concorrenziale. Nell'impugnata sentenza si riferisce, infatti, che la richiesta di variazioni al progetto C fu deliberata dalla Conferenza di servizi il 6 novembre 2013, il progetto modificato in conformità a tale richiesta fu presentato dalla C il 6 marzo 2014 e solo il successivo 30 maggio 2014 P.F.M. presentò la propria domanda, cui conseguì Ric. 2018 n. 04262 sez. SU - ud. 02-07-2019 -6- c/ l'apertura della fase concorrenziale con la pubblicazione di entrambe le domande sul B.U.R. in data 9 dicembre 2014. Il motivo di ricorso in esame non si misura specificamente con tale ratio decidendi, la quale, per contro, è coerente con il disposto dell'articolo l'art. 13 I.r. Piemonte 40/98, che disciplina l' istruttoria integrata della fase di valutazione ed il coordinamento di procedure, e dell'art. 26
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