Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/04/2013, n. 10105

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In materia di pubblico impiego privatizzato, il principio espresso dall'art. 45 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo il quale le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale, opera nell'ambito del sistema di inquadramento previsto dalla contrattazione collettiva e vieta trattamenti migliorativi o peggiorativi a titolo individuale, ma non costituisce parametro per giudicare le differenziazioni operate in quella sede, in quanto la disparità trova titolo non in scelte datoriali unilaterali lesive, come tali, della dignità del lavoratore, ma in pattuizioni dell'autonomia negoziale delle parti collettive, le quali operano su un piano tendenzialmente paritario e sufficientemente istituzionalizzato, di regola sufficiente, salva l'applicazione di divieti legali, a tutelare il lavoratore in relazione alle specificità delle situazioni concrete. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale aveva ritenuto che la distinzione in termini stipendiali prevista dalla contrattazione collettiva fra il personale appartenente a ruoli ad esaurimento di ispettore generale o di direttore di divisione del Ministero dell'economia e gli altri dipendenti della ex IX qualifica funzionale, tutti ormai inseriti nell'area contrattuale "C" dai c.c.n.l. del 12.2.99 e del 12.6.03, lungi dal determinare una violazione di legge, costituisse attuazione della norma transitoria contenuta nell'art. 69, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/04/2013, n. 10105
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10105
Data del deposito : 29 aprile 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. N G - Presidente -
Dott. B G - Consigliere -
Dott. M A - rel. Consigliere -
Dott. T L - Consigliere -
Dott. G F - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 18938/2010 proposto da:
LA ROCCA FRANCESCA GRCNTN49T21H703M, LUCARIELLO LUIGI LCRLGU39E24I720U, GRECO ANTONIO GRCNTN49T21H703M, DE ROSA DOMENICO DRSDNC47S15L259P, CARRANO ROSA CRRRSO40T70A251K nella qualità di vedova ed erede di ESPOSITO PAOLO, ESPOSITO SALVATORE SPSSVT38D06C940V, VUOLO CLAUDIO VLUCLD41B16H703Z, FIUME FRANCESCO FMIFNC40R18F138F, FORMOSA ANDREA FRMNDR42R08C361I, PIRONTI ASSUNTA PRNSNT51R65F912O vedova LORIA ALDO, CERRACCHIO DOMENICO CRRDNC41A01A674T , tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA F. CORRIDONI 23, presso lo studio dell'avvocato B B, rappresentati e difesi dall'avvocato T M, giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580, in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE DOGANE 97210890584 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici ex lege domiciliano in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, 12;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 683/2009 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 07/01/2010 R.G.N. 384/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito l'Avvocato T M;

udito l'Avvocato TORTORA ROBERTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 7.1.10 la Corte d'Appello di Salerno rigettava il gravame interposto da Domenico Cerracchio, Domenico De Rosa, Salvatore Esposito, Francesco Fiume, Andrea Formosa, Antonio Greco, Francesca La Rocca, Luigi Lucariello, Assunta Pironti, Claudio Vuolo e Rosa Carrano , tutti appartenenti alla 9^ qualifica funzionale, Area C, posizione economica C3 di cui ai ruoli del Ministero dell'Economia e delle Finanze, contro la pronuncia con cui il Tribunale di Salerno aveva respinto al loro domanda, avanzata anche nei confronti della Agenzia delle Dogane, intesa ad ottenere l'equiparazione stipendiale al personale del soppresso ruolo generale ad esaurimento di ispettore generale o di direttore di divisione, con pagamento delle maturate differenze retributive.
Per la cassazione di tale sentenza ricorrono con unico atto i lavoratori sopra ricordati affidandosi a tre motivi, poi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c. e, infine, seguiti da note d'udienza in replica alle conclusioni del PG. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Dogane resistono con unico controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1- Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 2, 45 e 69, nonché vizio di motivazione, per avere l'impugnata sentenza escluso trattamenti discriminatori a loro danno da parte della contrattazione collettiva, comparto Ministeri - Agenzie fiscali, rispetto al personale proveniente dall'ex ruolo ad esaurimento (ex qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione ed equiparate), malgrado l'identità di mansioni e di qualifica.
Il motivo è infondato.
Come questa S.C. ha già statuito (cfr. Cass. 27.10.11 n. 22437;
Cass. 28.3.12 n. 4971), la distinzione in termini stipendiali fra il personale appartenente a ruolo ad esaurimento e gli altri dipendenti della ex 9^ qualifica funzionale, tutti ormai inseriti nell'area contrattuale "C" dai CCNL 12.2.99 e 12.6.03, lungi dal determinare una violazione di legge da parte della contrattazione collettiva, costituisce, anzi, attuazione della norma transitoria contenuta nello stesso D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 3, in virtù della quale i dipendenti delle qualifiche ad esaurimento di cui al D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, artt. 60 e 61 (e successive modificazioni ed
integrazioni) e quelli di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 15 i cui ruoli sono contestualmente soppressi a far data dal 21.2.93, conservano le qualifiche medesime "ad personam": ciò significa che tali qualifiche costituiscono una consapevole eccezione legislativa rispetto all'assetto ordinario, eccezione prevista dallo stesso testo (il D.Lgs. n. 165 del 2001) cui appartiene la norma (art. 45) che i ricorrenti assumono essere stata violata o falsamente applicata. Dunque, la doverosa

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