Cass. pen., sez. III, sentenza 14/11/2018, n. 51489

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 14/11/2018, n. 51489
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 51489
Data del deposito : 14 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BELLU ORIETTA nato a DECIMOPUTZU il 23/08/1971 avverso la sentenza del 13/11/2017 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere L R;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore M D N che ha concluso chiedendo (9 (a_)(13---3----W..;-Ln-A(),.,.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'Appello di Cagliari, con sentenza del 13/11/2017 ha confermato la decisione con la quale, in data 29/2/2016, il Tribunale di quella città aveva affermato la penale responsabilità, tra gli altri, di O B in ordine ai reati di cui agli articoli 110 cod. pen., 44, lett. c) d.P.R. 380/2001 e 181 d.lgs. 42/2004, per aver posto in essere una lottizzazione abusiva a scopo edificatorio in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ed avente destinazione agricola e per aver realizzato un manufatto, in assenza del necessario permesso di costruire, su un lotto di terreno di sua proprietà (fatti commessi in Domus de Maria, fino al 16/1/2012). Avverso tale pronuncia la predetta propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, osservando che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto la sua corresponsabilità nell'esecuzione dell'abuso edilizio sulla base del mero presupposto della comproprietà del terreno, essendo stato invece dimostrato che l'intervento edilizio era stato realizzato esclusivamente dal marito, dal quale, peraltro, si stava separando.

3. Con un secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'articolo 131-bis cod. pen., osservando che la la Corte di appello avrebbe attribuito rilevanza ha fatti commessi dagli altri coimputati e non avrebbe comunque considerato l'avvenuta demolizione del manufatto. Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. In tema di responsabilità per abuso edilizio del proprietario (o comproprietario) dell'area non formalmente committente la costante giurisprudenza di questa Corte richiede la disponibilità di indizi e presunzioni gravi, precise e concordanti che sono stati individuati, ad esempio, nella piena disponibilità, giuridica e di fatto, della superficie edificata e dell'interesse specifico ad effettuare la nuova costruzione (principio del "cui prodest");
nei rapporti di parentela o di affinità tra l'esecutore dell'opera abusiva ed il proprietario, nell'eventuale presenza "in loco" del proprietario dell'area durante l'effettuazione dei lavori;
nello svolgimento di attività di materiale vigilanza sull'esecuzione dei lavori;
nella richiesta di provvedimenti abilitativi anche in sanatoria;
nel particolare regime patrimoniale fra coniugi o comproprietari;
nella fruizione dell'opera secondo le norme civilistiche dell'accessione ed in tutte quelle situazioni e quei comportamenti, positivi o negativi, da cui possano trarsi elementi integrativi della colpa e prove circa la compartecipazione, anche morale, all'esecuzione delle opere, tenendo presente pure la destinazione finale della stessa. Grava inoltre sull'interessato l'onere di allegare circostanze utili a convalidare la tesi che, nella specie, si tratti di opere realizzate da terzi a sua insaputa e senza la sua volontà (così Sez. 3 n. 35907 del 29/05/2008, Calicchia, non massimata, che riporta anche gran parte degli esempi sopra indicati e ampi richiami a precedenti pronunce. Conf. Sez. 3, n. 38492 del 19/5/2016, Avanzato, Rv. 268014;
Sez. 3, n. 52040 del 11/11/2014, Langella e altro, Rv. 261522;
Sez. 3, n. 44202 del 10/10/2013, Menditto, Rv. 257625;
Sez. 3, n. 25669 del 30/5/2012, Zeno, Rv. 253065).
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