Cass. civ., sez. III, sentenza 11/06/2019, n. 15598
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
seguente art. 1341 comma 2 c.c. SENTENZA - Codice Assicurazioni sul ricorso 9550-2015 proposto da: Private art.DEL TIROLO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
LUIGI BELLOTTI BON
11, presso lo studio R. G.N. 9550/2015 , • ,•-, dell'avvocato A D C, rappresentato e cron. difeso dall'avvocato F C;
Rep. - ricorrente _ 27/03/2019
contro
PS UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SA in persona del procuratore p.t. Dott.ssa G G, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FULCIERI PAOLUCCI DE'
CALBOLI
5, presso lo studio dell'avvocato D B, rappresentata e difesa dagli avvocati G N, V L;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 297/2013 del TRIBUNALE SEDE DISTACCATA DI ORTONA, depositata il 18/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/2019 dal Consigliere Dott. S O;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A P che ha concluso per il rigetto;
udito l'Avvocato M F I;
Fatti di causa
Il Tribunale Ordinario di Chieti, con sentenza del 18.10.2013 n. 297, ha accertato la responsabilità di F D T, titolare della omonima impresa edilizia, nella produzione dei danni cagionati all'appartamento di proprietà di G T, a causa delle infiltrazioni di acqua meteorica determinate da inidonea impermeabilizzazione del telo di copertura delle opere relative ai lavori di ristrutturazione del pavimento dell'immobile soprastante. Ha inoltre rigettato la domanda di adempimento della polizza assicurativa della responsabilità civile, stipulata in data 14.1.2008 da Del Tirolo con USG Assicurazioni s.p.a. (successivamente UNIPOL-SAI Ass.ni s.p.a.), attesa la clausola contrattuale contenuta nelle Condizioni generali di polizza che escludeva dalla garanzia i danni derivanti da acqua piovana e/o altri eventi atmosferici in genere, clausola che non rivestiva carattere vessatorio, e non doveva, pertanto, essere specificamente sottoscritta ex art. 1341 comma 2 c.c., in quanto non costitutiva limitazione di responsabilità. L'appello proposto dall'imprenditore, esclusivamente sul capo di sentenza concernente la pronuncia di rigetto della domanda di garanzia impropria, veniva dichiarato inammissibile dalla Corte d'appello di L'Aquila, con ordinanza comunicata in data 97.1.2015, emessa ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.. Del Tirolo ha quindi impugnato per cassazione, ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c., la decisione di primo grado, con ricorso notificato alla società assicurativa in data 31.3.2015, affidato ad un unico motivo di censura. Resiste con controricorso UNIPOL-SAI Assicurazioni s.p.a.. Ragioni della decisione §.1 Il Tribunale di Chieti ha ritenuto che la clausola 1.8 delle CGA ("LAVORI di RISTRUTTURAZIONE e SOPRAELEVAZIONE. L'assicurazione comprende i danni a cose trovantisi nei fabbricati -anche occupati- oggetto dei lavori di ristrutturazione e/o sopraelevazione. Sono esclusi i danni conseguenti ad umidità od infiltrazioni d'acqua RG n. 9550/2015 C est. ric. Del Tirolo Francesco c/
UNIPOLSAI
Ass.ni s.p.a. Ste nolivieri piovana e/o cagionati da eventi atmosferici in genere") non integrasse una limitazione di responsabilità a favore dell'assicuratore, in quanto tale soggetta alla specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., atteso che la esclusione dalla copertura assicurativa di "un determinato" evento dannoso implicava una delimitazione dell' "oggetto" del contratto -e dunque della operatività della garanzia assicurativa- e non anche una limitazione della responsabilità derivante da inadempimento contrattuale. 1.1 11 ricorrente censura tale statuizione per violazione, tra l'altro, degli artt. 1341, 1370, 1888, 1917 c.c. e dell'art. 166 del Dlgs 7 settembre 2005 n. 209, in relazione 360co1 n. 3 c.p.c., da un lato ribadendo la assunta equivalenza tra clausola limitativa della responsabilità e clausola di limitazione della garanzia prestata dall'assicuratore, avendo la norma del Codice delle Assicurazioni Private in ogni caso inteso aggiungere un ulteriore tipologia di clausole ("limitative delle garanzie") all'elenco delle clausole vessatorie;
dall'altro sostenendo che la norma del Codice delle Assicurazioni Private aveva introdotto un ulteriore requisito formale, ai fini della validità della clausola limitativa della garanzia, con la conseguenza che, non essendo stata redatta la clausola 1.8 delle CGA "mediante caratteri di particolare evidenza", la stessa, indipendentemente dalla eventuale specifica approvazione per iscritto prevista dall'art.1341, comma 2 c.c., avrebbe dovuto essere ritenuta nulla dal Giudice di merito, in applicazione analogica del rimedio previsto dall'art. 36 del Codice del Consumo;
in subordine il ricorrente evidenzia come la carenza del requisito formale prescritto dall'art. 166, comma 2, CAP andava ad incidere sulla stessa conoscibilità della clausola, rendendo la stessa inopponibile all'assicurato, ai sensi dell'art. 1341 comma 1 c.c.. §.2 Il motivo è parzialmente fondato nei limiti di seguito esposti.
2.1 La censura attinente alla violazione dell'art. 1341, comma 2, c.c. per asserita sovrapposizione e coincidenza tra le nozioni di "limitazione della responsabilità" (art. 1341 co2 c.c.) e di "limitazione della garanzia" (art. 166co2 CAP), con conseguente automatica trasposizione dello statuto codicistico di validità delle clausole vessatorie, RG n. 9550/2015 C est. ric. Del Tirolo Francesco c/ UNIPOI.SAI Ass.ni s.p.a. Steffìno Olivieri non tiene conto, né fornisce adeguata esplicazione delle ragioni critiche attraverso le quali verrebbe investita la "ratio decidendi" della sentenza impugnata per cui la clausola delle CGA, escludendo dalla garanzia assicurativa la responsabilità civile dell'assicurato dovuta ad imputabilità dei danni cagionati a terzi da eventi atmosferici (ove l'evento atmosferico, produttivo del danno a terzi, si inserisca -senza eliderla- nella serie causale antecedente costituita dalla condotta imperita o negligente della impresa - posizionamento del telo di copertura a protezione di infiltrazione meteoriche-), non dispone, secondo il Giudice di merito, una "limitazione di responsabilità" ex art. 1229 e 1341, comma 2, c.c., ma individua piuttosto -delimitandolo- l'oggetto della assicurazione (ossia il rischio assicurato).
2.2 Il ricorrente in particolare non fornisce alcun argomento in diritto, desumibile dall'art. 166 CAP, volto a giustificare la ipotizzata disciplina unificata volta a ricondurre nella categoria delle "clausole vessatorie", anche le disposizioni negoziali, pur svantaggiose per l'assicurato, contemplate nell'art. 166 comma 2 CAP (limitazione delle garanzie;
oneri a carico del contraente o dell'assicurato) non riconducibili all'elenco tassativo di cui all'art. 1341, comma 2, c.c., né critica in modo argomentato l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui le clausole che definiscono, invece, il contenuto della prestazione dell'assicuratore -come è stata ritenuta dal Tribunale la clausola delle CGA in esame-, delimitando l'oggetto contrattuale/rischio assicurato, debbono ritenersi estranee per antonomasia alla nozione di vessatorietà (distinzione che trova pieno riscontro nella giurisprudenza di questa Corte e che è stata ribadita anche dal Codice del consumo: art. 34 comma 2 Dlgs n. 205/2006). _i Al riguardo occorre osservare che costituisce affermazione consolidata quella per cui, nel contratto di assicurazione sono da considerare "clausole limitative della responsabilità", per gli effetti dell'art. 1341 cod.civ., quelle clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all'oggetto del contratto le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio garantito (cfr. Corte RG n. 9550/2015 est. ric. Del Tirolo Francesco c/
UNIPOLSAI
Ass.ni s.p.a. Stefa Olivieri cass. Sez. 3, Sentenza n. 1430 del 04/02/2002;
id. Sez. 3, Sentenza n. 5158 del 09/03/2005;
id. Sez. 3, Sentenza n. 23741 del 10/11/2009), laddove le limitazioni alle conseguenze della colpa o dell'inadempimento non vanno riferite, come erroneamente intende il ricorrente, alla responsabilità civile dell'assicurato (rischio assicurato), atteso che nell'enunciare il principio di diritto, questa Corte non ha avuto a riferimento esclusivamente il contratto assicurativo della responsabilità civile, ex art. 1917, comma 1, c.c., ma ha espresso un principio valevole per qualsiasi tipo di contratto assicurativo, riferendosi, pertanto, alla limitazione delle conseguenze derivanti da inadempimento per colpa (lieve: art. 1229 c.c.) delle prestazioni, derivanti dal contratto assicurativo, poste a carico dell'assicuratore (obblighi informativi, intervento di salvataggio, pagamento dell'indennizzo, ecc.: significativo il precedente di Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 395 del 11/01/2007 che ha ritenuto limitativa della responsabilità dell'assicuratore la clausola che, in costanza di pacifica verificazione del rischio ed insorgenza dell'obbligazione di pagamento dell'indennizzo, esonerava l'obbligato all'adempimento della prestazione indennitaria in relazione a fatti che non riguardavano, in alcun modo, né l'oggetto del contratto, né il rischio garantito).
2.4 Relativamente, invece, alla relazione evidenziata nell'indicato principio di diritto, ai fini della vessatorietà, tra clausola limitativa di responsabilità e "rischio assicurato", premesso che oggetto del contratto di assicurazione della responsabilità civile verso terzi ex art. 1917, comma 1, c.c. (norma collocata nel Codice civile sotto la Sezione II "Dell'assicurazione contro i danni" del Capo XX Dell'assicurazione") è il rischio definito in relazione alle conseguenze patrimoniali pregiudizievoli subite dall'assicurato in dipendenza della insorgenza della sua responsabilità civile (non esaurendosi quindi il -rischio- nella verificazione del fatto illecito che ha cagionato il danno al terzo, ma occorrendo anche la escussione della conseguente responsabilità civile da
LUIGI BELLOTTI BON
11, presso lo studio R. G.N. 9550/2015 , • ,•-, dell'avvocato A D C, rappresentato e cron. difeso dall'avvocato F C;
Rep. - ricorrente _ 27/03/2019
contro
PS UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SA in persona del procuratore p.t. Dott.ssa G G, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FULCIERI PAOLUCCI DE'
CALBOLI
5, presso lo studio dell'avvocato D B, rappresentata e difesa dagli avvocati G N, V L;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 297/2013 del TRIBUNALE SEDE DISTACCATA DI ORTONA, depositata il 18/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/2019 dal Consigliere Dott. S O;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A P che ha concluso per il rigetto;
udito l'Avvocato M F I;
Fatti di causa
Il Tribunale Ordinario di Chieti, con sentenza del 18.10.2013 n. 297, ha accertato la responsabilità di F D T, titolare della omonima impresa edilizia, nella produzione dei danni cagionati all'appartamento di proprietà di G T, a causa delle infiltrazioni di acqua meteorica determinate da inidonea impermeabilizzazione del telo di copertura delle opere relative ai lavori di ristrutturazione del pavimento dell'immobile soprastante. Ha inoltre rigettato la domanda di adempimento della polizza assicurativa della responsabilità civile, stipulata in data 14.1.2008 da Del Tirolo con USG Assicurazioni s.p.a. (successivamente UNIPOL-SAI Ass.ni s.p.a.), attesa la clausola contrattuale contenuta nelle Condizioni generali di polizza che escludeva dalla garanzia i danni derivanti da acqua piovana e/o altri eventi atmosferici in genere, clausola che non rivestiva carattere vessatorio, e non doveva, pertanto, essere specificamente sottoscritta ex art. 1341 comma 2 c.c., in quanto non costitutiva limitazione di responsabilità. L'appello proposto dall'imprenditore, esclusivamente sul capo di sentenza concernente la pronuncia di rigetto della domanda di garanzia impropria, veniva dichiarato inammissibile dalla Corte d'appello di L'Aquila, con ordinanza comunicata in data 97.1.2015, emessa ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.. Del Tirolo ha quindi impugnato per cassazione, ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c., la decisione di primo grado, con ricorso notificato alla società assicurativa in data 31.3.2015, affidato ad un unico motivo di censura. Resiste con controricorso UNIPOL-SAI Assicurazioni s.p.a.. Ragioni della decisione §.1 Il Tribunale di Chieti ha ritenuto che la clausola 1.8 delle CGA ("LAVORI di RISTRUTTURAZIONE e SOPRAELEVAZIONE. L'assicurazione comprende i danni a cose trovantisi nei fabbricati -anche occupati- oggetto dei lavori di ristrutturazione e/o sopraelevazione. Sono esclusi i danni conseguenti ad umidità od infiltrazioni d'acqua RG n. 9550/2015 C est. ric. Del Tirolo Francesco c/
UNIPOLSAI
Ass.ni s.p.a. Ste nolivieri piovana e/o cagionati da eventi atmosferici in genere") non integrasse una limitazione di responsabilità a favore dell'assicuratore, in quanto tale soggetta alla specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., atteso che la esclusione dalla copertura assicurativa di "un determinato" evento dannoso implicava una delimitazione dell' "oggetto" del contratto -e dunque della operatività della garanzia assicurativa- e non anche una limitazione della responsabilità derivante da inadempimento contrattuale. 1.1 11 ricorrente censura tale statuizione per violazione, tra l'altro, degli artt. 1341, 1370, 1888, 1917 c.c. e dell'art. 166 del Dlgs 7 settembre 2005 n. 209, in relazione 360co1 n. 3 c.p.c., da un lato ribadendo la assunta equivalenza tra clausola limitativa della responsabilità e clausola di limitazione della garanzia prestata dall'assicuratore, avendo la norma del Codice delle Assicurazioni Private in ogni caso inteso aggiungere un ulteriore tipologia di clausole ("limitative delle garanzie") all'elenco delle clausole vessatorie;
dall'altro sostenendo che la norma del Codice delle Assicurazioni Private aveva introdotto un ulteriore requisito formale, ai fini della validità della clausola limitativa della garanzia, con la conseguenza che, non essendo stata redatta la clausola 1.8 delle CGA "mediante caratteri di particolare evidenza", la stessa, indipendentemente dalla eventuale specifica approvazione per iscritto prevista dall'art.1341, comma 2 c.c., avrebbe dovuto essere ritenuta nulla dal Giudice di merito, in applicazione analogica del rimedio previsto dall'art. 36 del Codice del Consumo;
in subordine il ricorrente evidenzia come la carenza del requisito formale prescritto dall'art. 166, comma 2, CAP andava ad incidere sulla stessa conoscibilità della clausola, rendendo la stessa inopponibile all'assicurato, ai sensi dell'art. 1341 comma 1 c.c.. §.2 Il motivo è parzialmente fondato nei limiti di seguito esposti.
2.1 La censura attinente alla violazione dell'art. 1341, comma 2, c.c. per asserita sovrapposizione e coincidenza tra le nozioni di "limitazione della responsabilità" (art. 1341 co2 c.c.) e di "limitazione della garanzia" (art. 166co2 CAP), con conseguente automatica trasposizione dello statuto codicistico di validità delle clausole vessatorie, RG n. 9550/2015 C est. ric. Del Tirolo Francesco c/ UNIPOI.SAI Ass.ni s.p.a. Steffìno Olivieri non tiene conto, né fornisce adeguata esplicazione delle ragioni critiche attraverso le quali verrebbe investita la "ratio decidendi" della sentenza impugnata per cui la clausola delle CGA, escludendo dalla garanzia assicurativa la responsabilità civile dell'assicurato dovuta ad imputabilità dei danni cagionati a terzi da eventi atmosferici (ove l'evento atmosferico, produttivo del danno a terzi, si inserisca -senza eliderla- nella serie causale antecedente costituita dalla condotta imperita o negligente della impresa - posizionamento del telo di copertura a protezione di infiltrazione meteoriche-), non dispone, secondo il Giudice di merito, una "limitazione di responsabilità" ex art. 1229 e 1341, comma 2, c.c., ma individua piuttosto -delimitandolo- l'oggetto della assicurazione (ossia il rischio assicurato).
2.2 Il ricorrente in particolare non fornisce alcun argomento in diritto, desumibile dall'art. 166 CAP, volto a giustificare la ipotizzata disciplina unificata volta a ricondurre nella categoria delle "clausole vessatorie", anche le disposizioni negoziali, pur svantaggiose per l'assicurato, contemplate nell'art. 166 comma 2 CAP (limitazione delle garanzie;
oneri a carico del contraente o dell'assicurato) non riconducibili all'elenco tassativo di cui all'art. 1341, comma 2, c.c., né critica in modo argomentato l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui le clausole che definiscono, invece, il contenuto della prestazione dell'assicuratore -come è stata ritenuta dal Tribunale la clausola delle CGA in esame-, delimitando l'oggetto contrattuale/rischio assicurato, debbono ritenersi estranee per antonomasia alla nozione di vessatorietà (distinzione che trova pieno riscontro nella giurisprudenza di questa Corte e che è stata ribadita anche dal Codice del consumo: art. 34 comma 2 Dlgs n. 205/2006). _i Al riguardo occorre osservare che costituisce affermazione consolidata quella per cui, nel contratto di assicurazione sono da considerare "clausole limitative della responsabilità", per gli effetti dell'art. 1341 cod.civ., quelle clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all'oggetto del contratto le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio garantito (cfr. Corte RG n. 9550/2015 est. ric. Del Tirolo Francesco c/
UNIPOLSAI
Ass.ni s.p.a. Stefa Olivieri cass. Sez. 3, Sentenza n. 1430 del 04/02/2002;
id. Sez. 3, Sentenza n. 5158 del 09/03/2005;
id. Sez. 3, Sentenza n. 23741 del 10/11/2009), laddove le limitazioni alle conseguenze della colpa o dell'inadempimento non vanno riferite, come erroneamente intende il ricorrente, alla responsabilità civile dell'assicurato (rischio assicurato), atteso che nell'enunciare il principio di diritto, questa Corte non ha avuto a riferimento esclusivamente il contratto assicurativo della responsabilità civile, ex art. 1917, comma 1, c.c., ma ha espresso un principio valevole per qualsiasi tipo di contratto assicurativo, riferendosi, pertanto, alla limitazione delle conseguenze derivanti da inadempimento per colpa (lieve: art. 1229 c.c.) delle prestazioni, derivanti dal contratto assicurativo, poste a carico dell'assicuratore (obblighi informativi, intervento di salvataggio, pagamento dell'indennizzo, ecc.: significativo il precedente di Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 395 del 11/01/2007 che ha ritenuto limitativa della responsabilità dell'assicuratore la clausola che, in costanza di pacifica verificazione del rischio ed insorgenza dell'obbligazione di pagamento dell'indennizzo, esonerava l'obbligato all'adempimento della prestazione indennitaria in relazione a fatti che non riguardavano, in alcun modo, né l'oggetto del contratto, né il rischio garantito).
2.4 Relativamente, invece, alla relazione evidenziata nell'indicato principio di diritto, ai fini della vessatorietà, tra clausola limitativa di responsabilità e "rischio assicurato", premesso che oggetto del contratto di assicurazione della responsabilità civile verso terzi ex art. 1917, comma 1, c.c. (norma collocata nel Codice civile sotto la Sezione II "Dell'assicurazione contro i danni" del Capo XX Dell'assicurazione") è il rischio definito in relazione alle conseguenze patrimoniali pregiudizievoli subite dall'assicurato in dipendenza della insorgenza della sua responsabilità civile (non esaurendosi quindi il -rischio- nella verificazione del fatto illecito che ha cagionato il danno al terzo, ma occorrendo anche la escussione della conseguente responsabilità civile da
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi