Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 07/10/2022, n. 38023

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 07/10/2022, n. 38023
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38023
Data del deposito : 7 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: C A nato a COMO il 19/07/1970 C G nato a REGGIO EMILIA il 02/11/1967 avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso per l'inammissibilita' dei ricorsi. uditi i difensori: E' presente l'avvocato P R del foro di MILANO in difesa di C G il quale non concordando con le conclusioni del Proc. Gen. chiede l'annullamento della sentenza impugnata. E' presente l'avvocato N F del foro di ANCONA in difesa di C A il quale, dopo aver esposto i motivi sostanziali del ricorso, insiste nel loro accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. A seguito di annullamento con rinvio di precedente decisione del Tribunale di Ascoli Piceno, pronunziato dalla Terza Sezione penale della Corte di Cassazione, la Corte d'appello di Ancona, con sentenza resa in data 1 febbraio 2021, ha dichiarato A C e G C responsabili del delitto di cui all'art. 10 -ter D.Lgs. 74/2000 (capo B della rubrica), applicando agli stessi la pena ritenuta di giustizia, condizionalmente sospesa e con non menzione, oltre alle pene accessorie previste e alla confisca di C 602.912,00. Tanto in relazione all'omesso versamento dell'IVA per un importo corrispondente, in relazione all'anno d'imposta 2012: imposta che era dovuta dagli stessi nelle loro qualità (la C nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione, entrambi gli imputati come amministratori delegati) nell'ambito della Equipe S.p.A. corrente in Monsampaolo del Tronto ed in liquidazione volontaria dal 21 gennaio 2014. 1.1. La Corte di Cassazione aveva accolto il ricorso proposto per saltum dal Procuratore generale della Corte d'appello di Ancona avverso la sentenza di assoluzione degli imputati dal delitto di cui al capo B, emessa dal Tribunale ascolano (quanto al delitto di cui al capo A - art. 10 -bis del D.Lgs. 74/2000 - gli imputati erano stati assolti in primo grado per mancato superamento della soglia di rilevanza penale e l'assoluzione non aveva formato oggetto di impugnazione);
con la sentenza rescindente si era affermato, in estrema sintesi, che l'ammissione alla procedura di concordato preventivo "in bianco" della Società amministrata dai due imputati - intervenuta con omologazione del Tribunale in data 16 gennaio 2014, ossia in epoca successiva alla scadenza del termine per il versamento dell'IVA di cui all'imputazione - non esclude il reato di cui all'art. 10 -ter del D.Lgs. 74/2000;
con l'ulteriore annotazione che, per la sussistenza del reato de quo, é sufficiente il dolo generico.

1.2. La Corte d'appello di Ancona, nel pronunciarsi in sede di rinvio, dopo avere rilevato che l'omesso versamento oggetto di addebito non forma oggetto di contestazione, ha evidenziato che anche la richiesta di ammissione al concordato preventivo, formalizzata il 3 gennaio 2014, era successiva allo spirare del termine per il pagamento dell'IVA (27 dicembre 2013);
ha escluso inoltre la configurabilità delle scriminanti di cui agli articoli 45 (forza maggiore) e 51 (adempimento di un dovere) del codice penale;
ed ha altresì affermato che la presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, non impeditiva del pagamento dei debiti tributari già maturati, non ha alcun effetto neppure sull'elemento soggettivo, rappresentando un post factum del reato.

2. Avverso la prefata sentenza ricorrono A C e G C a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, con atti separati. I motivi in essi dedotti (tre per il ricorso C, quattro per il ricorso C) risultano però sostanzialmente riferiti ad aspetti in larga parte analoghi;
di tal che si reputa opportuno, per economia di trattazione, illustrare congiuntamente le doglianze dei ricorrenl:i.
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