Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/10/2023, n. 29687
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Ai trasferimenti di immobili effettuati dalle cooperative edilizie ai propri soci si applica l'imposta di registro in misura fissa, in quanto l'art. 66, comma 6-bis, D.L. n. 311/1993, nell'introdurre una disciplina di favore, non opera alcuna distinzione tra atti di trasferimento soggetti ad IVA o esenti e prescinde dall'applicazione del principio di alternatività; inoltre, il quadriennio, rilevante ai fini dell'agevolazione, decorre dalla ultimazione dei lavori e non dall'atto di pre-assegnazione. Infatti, l'art. 66, comma 6-bis, lettera c), citato, nel perseguire una finalità di agevolazione delle cooperative, riteneva che gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste dai rispettivi statuti, per i quali sia prevista la registrazione, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa, assolta una sola volta per ciascun atto registrato. Inoltre, tale disposizione si armonizzava pienamente con il principio di alternatività tra IVA, cui erano soggetti gli atti di assegnazione di alloggi ai soci di cooperative edilizie e l'imposta di registro. Pertanto, gli atti di assegnazione, nel vigore della previgente disposizione soggetti ad IVA, attualmente ne vanno esenti ove ricorrano i presupposti indicati al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 35, comma 8-bis.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Sul provvedimento
Testo completo
FATTI DI CAUSA
1.In data 9/2/2007, la Società Cooperativa a r.l. Recuperare assegnava, mediante scrittura privata autenticata a rogito Notaio B.B. registrata a Prato il (------), al socio A.A., la piena ed esclusiva proprietà di un appartamento per civile abitazione e autorimessa. Nell'atto le parti dichiaravano che l'assegnazione era soggetta ad IVA con conseguente applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e dei benefici previsti dalla L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 131. Successivamente nell'ambito di una verifica a carattere generale nei confronti della Recuperare Società Cooperativa a r.l. per l'anno d'imposta (------), l'Agenzia delle Entrate rilevava che la predetta assegnazione era stata in realtà effettuata oltre quattro anni dalla ultimazione dei lavori, come emerso da una scrittura privata di pre-assegnazione del (------), rientrando così tra le operazioni esenti da IVA ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, comma 1, n. 8 bis, come sostituito dal D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 8, lett. a).
Sulla base di detti rilievi l'Agenzia delle Entrate notificava alla società e all'assegnatario l'avviso di liquidazione con cui liquidava l'imposta di registro in misura proporzionale, sul presupposto che la cessione rientrasse tra quelle esenti dall'IVA, in quanto effettuata oltre quattro anni dalla ultimazione dei lavori.
Il contribuente A.A. proponeva ricorso dinanzi alla C.T.P. di Prato. Il ricorso veniva accolto.
L'Agenzia delle Entrate proponeva appello sostenendo che il D.L. n. 311 del 1993, art. 66, comma 6 bis convertito in L. 29 ottobre 1993, n. 427, era stato abrogato con la conseguenza che alle assegnazioni di alloggi effettuate dalle cooperative non era applicabile l'agevolazione sopra riferita e deducendo che il dies a quo del termine di quattro anni di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, comma 1, n. 8 bis, doveva essere ancorato alla data di immissione del socio nel possesso dell'immobile.
La CTR Toscana, con la sentenza in epigrafe, respingeva l'appello con riferimento ad entrambi i profili dedotti.
2.L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza con due motivi con i quali, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), lamenta violazione e/o falsa applicazione del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 66, comma 6 bis, convertito in L. 29 ottobre 1993, n. 427 e art. 15 preleggi (primo motivo) e violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, comma 1, n.
8-bis) (secondo motivo).
3. Il contribuente è rimasto intimato.
4. La Procura Generale ha chiesto rigettarsi il ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Secondo quanto la ricorrente sostiene con il primo motivo di ricorso, la CRT, ove aveva ritenuto non abrogato il disposto di cui al citato D.L. n. 331 del 1993, art. 66, comma 6 bis, conv. dalla L. n. 427 del 1993, aveva errato. In particolare, l'Agenzia deduce che, con riferimento alle società cooperative edilizie, la disposizione suddetta, ai sensi della quale agli atti, documenti e registri relativi alle operazioni di cui agli statuti delle cooperative erano soggetti ad imposta di registro in misura fissa, era stata introdotta allorchè gli atti di assegnazione di alloggi da parte di cooperative edilizie ai soci, erano soggetti ad Iva e conseguentemente ad imposta di registro in misura fissa in ossequio al principio dell'alternatività dell'imposta di registro rispetto all'IVA di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 40. Tuttavia -prosegue la ricorrente-, con il D.L. 4 luglio 2006, n. 223,