Cass. civ., SS.UU., ordinanza 13/04/2023, n. 09900

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 13/04/2023, n. 09900
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09900
Data del deposito : 13 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5207-2022 proposto da: PA HOLDING S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA UMBERTO SABA

54, presso lo studio dell'avvocato PAOLO DELL'ANNO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato U D;
-ricorrente -

contro

COMUNE DI CORTACCIA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati FERICO NICOLA BOEZIO e C G;
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA PO

22, presso lo studio dell'avvocato L G, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati A R, F C, J S e L P;
-controricorrenti - nonché

contro

FINSTRAL S.P.A.;
-intimata - avverso la sentenza n. 5025/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 01/07/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/02/2023 dal Consigliere M R

FTTI DI CAUSA

1. La società

PA

Holding s.r.l. nel 2018 presentò alla Provincia di Bolzano, al fine di ottenerne le prescritte autorizzazioni, un progetto per la realizzazione di un impianto per il trattamento termico di rifiuti. La Giunta Provinciale con deliberazione 31 luglio 2018 n. 748, recependo il parere del comitato ambientale (il quale è un organo tecnico-consuntivo della Giunta Provinciale) negò l’autorizzazione al progetto.

2. Il suddetto provvedimento negativo venne impugnato dalla

PA

Holding dinanzi al Tar del Trentino-Alto Adige, il quale con sentenza 8 luglio 2019 n. 166 rigettò il ricorso. La sentenza venne appellata dalla società soccombente.

3. Con sentenza 1° luglio 2021 n. 5025 il Consiglio di Stato,

VI

Sezione, respinse il gravame. In estrema sintesi, il giudice amministrativo ritenne che il rifiuto di approvazione del progetto da parte della Giunta provinciale non fu illegittimo, né esorbitò dai limiti della discrezionalità amministrativa. La Giunta - osservò il Giudice amministrativo - aveva infatti ritenuto che l’impianto, essendo progettato per smaltire una quantità di rifiuti tripla rispetto a quelli prodotti dall’intero territorio regionale, se realizzato avrebbe determinato l’affluenza di rifiuti provenienti da altre regioni, in violazione dei principi “di prossimità e di specializzazione” imposti dall’ordinamento comunitario, nazionale e provinciale in materia di smaltimento dei rifiuti.

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla

PA

Holding con ricorso fondato su un motivo. Hanno resistito con controricorso la provincia di Bolzano e il comune di Cortaccia. La ricorrente e il Comune di Cortaccia hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo la società ricorrente deduce, formalmente richiamando l’articolo 360, n. 1, c.p.c., che la sentenza impugnata avrebbe commesso errori di diritto così gravi, da palesare “una deliberata volontà di violare i limiti del potere giurisdizionale”. Gli errori di diritto commessi dal Consiglio di Stato sarebbero: -) ritenere che la circolazione dei rifiuti sul territorio nazionale non sia libera, ma subordinata alla possibilità per l’autorità competente di accertarne la provenienza;
-) avere assoggettato anche i rifiuti speciali al cosiddetto “principio di autosufficienza”, non concepibile rispetto a questa tipologia di rifiuti a causa della imprevedibilità e non pianificabilità della relativa produzione;
-) avere applicato il principio di autosufficienza non solo ai rifiuti destinati allo smaltimento, ma anche ai rifiuti destinati al recupero. Ciò premesso, l’illustrazionedel motivo prosegue sostenendo che le suddette affermazioni in punto di diritto contrastano con vari principi stabiliti dal diritto comunitario, per concludere che quando una sentenza del giudice amministrativo di ultimo grado violi regole sovranazionali, quella sentenza realizza uno sconfinamento dai limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo, con la conseguente impugnabilità per cassazione. In subordine, la ricorrente chiede di sollevare questione pregiudiziale, ex articolo 267 del Trattato sull’Unione Europea, affinché la Corte di giustizia dell’Unione Europea stabilisca se sia conforme al diritto comunitario la disciplina nazionale che impedisce di impugnare per cassazione le sentenze del Consiglio di Stato che abbiano adottato decisioni contrastanti col diritto dell’Unione Europea.
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