Cass. civ., sez. II, sentenza 31/12/2021, n. 42121
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In tema di successione testamentaria "mortis causa", l'"institutio ex re certa" vale a determinare la quota dell'istituito, non già ad attribuirgli la qualità di unico erede, sicchè le "ceterae res" sono attribuite agli eredi legittimi, con inclusione, se vi sia concorso di delazioni, anche degli istituiti "ex re certa".
In materia testamentaria, l'istituzione di beni in quota da parte del testatore impone di accertare, attraverso qualunque mezzo utile per ricostruirne la volontà, ma comunque secondo un'applicazione ermeneutica rigorosa della disposizione di cui al comma 2 dell'art. 558 c.c., se l'intenzione del testatore sia stata quella di attribuire quei beni e soltanto quelli come beni determinati e singoli ovvero, pur indicandoli nominativamente, di lasciarli quale quota del suo patrimonio, avendosi, nel primo caso, una successione a titolo particolare o legato e, nel secondo, una successione a titolo universale e istituzione di erede, la quale implica che, in seguito ad esame del complesso delle disposizioni testamentarie, resti accertata l'intenzione del testatore di considerare i beni assegnati come quota della universalità del suo patrimonio.
Sul provvedimento
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIAN 2IN 442 1 2 1-2 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto SUCCESSIONI Dott. FELICE MANNA - Presidente - Dott. M B - Consigliere - - Consigliere - Dott. A CRATO Ud. 01/07/2021 - PU - Rel. Consigliere - Dott. GIUSEPPE TEDESCO R.G.N. 4882/2018 Rep. (1I Dott. ANTONIO SCARPA - Consigliere - ha pronunciato la seguente C u 42121 SENTENZA sul ricorso 4882-2018 proposto da: DAL SASSO ANNA MARIA, rappresentata e difesa dagli avv.ti NICOLETTA DALL'OCCHIO e N G;
- ricorrente -
contro
MANTOVANELLI MARIA GRAZIA, rappresentata e difesa dall'avv. S P;
MANTOVANELLI GIACINTO, MANTOVANELLI PATRIZIA, rappresentati e difesi dall'avv. N O;
controricorrenti - MANTOVANELLI GIOVANNI, G S, G G, G P, GRELLA OSVALDO, G A;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2713/2017 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 23/11/2017;
1782 121 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/07/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO;
lette le conclusioni del P.M in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A P che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Il giorno 17 settembre 2009 è deceduta R M, la quale aveva disposto dei propri beni con testamento pubblico dell'8 maggio 1991, istituendo erede universale la sorella G M. Con tale testamento la defunta, «in caso di premorienza e commorienza»> della sorella istituita, istituiva eredi per un terzo ciascuno il cognato Mario Ghellere o i suoi discendenti e i fratelli Luigi e Giuseppe Mantovanelli. Il giorno 24 settembre 2009 è deceduta G M, la quale ha disposto delle proprie sostanze con testamento pubblico del 3 settembre 1981, del seguente tenore: «Revoco ogni mio precedente testamento. Istituisco erede universale mia sorella Rosalia, raccomandandone di disporre a sua volta della sua successione lasciando l'usufrutto ai miei fratelli Luigi e Giuseppe e la nuda proprietà delle case a D S Anna in Zorzella Cesare o suoi discendenti;
del terreno con casa, portico e stalla ai figli maschi del primogenito maschio di mio zio Mantovanelli Angelo. In caso di premorienza o commorienza di mia sorella, varranno direttamente le disposizioni di cui sopra>>. Anna Maria D S ha accettato con beneficio di inventario sia l'eredità di G M, sia l'eredità di R M alla medesima devoluta. Le due eredità sono state accettate con il beneficio di inventario anche da M G M, nella qualità di figlia di Giuseppe Ric. 2018 n. 04882 sez. S2 - ud. 01-07-2021 -2- Mantovanelli, fratello premorto delle defunte Rosalia e Gemma Mantovanelli. È stato poi pubblicato, su istanza di Ghellera Stefano, un testamento olografo di R M (verbale del notaio Muraro di Arzignano del 4 dicembre 2009) contenente la nomina di eredi universali in parti uguali dei nipoti del marito della defunta. Tale testamento, dichiarato falso con sentenza del Tribunale di Verona, non fa più parte della materia controversa La presente controversia è stata proposta da D S A M nei confronti di M G M e dei fratelli Ghellera, con successiva estensione del contradditorio nei confronti di Patrizia, G e Giovanni Mantovanelli, anch'essi figli del fratello premorto delle due defunte Giuseppe Mantovanelli. In tale controversia si contrapponevano, da un lato, la pretesa di Dal Sasso Anna Maria, di essere erede di G M e, in tale qualità, abilitata ad accettare l'eredità a questa devoluta della sorella R M;
dall'altro, la pretesa di M G M e dei fratelli di lei chiamati in causa, di circoscrivere i diritti della Dal Sasso nei limiti dell'oggetto del lascito contemplato nel testamento, da essi qualificato come legato, con esclusione di qualsiasi diritto, ex art. 479 c.c., sull'eredità di R M. Per quanto interessa in questa sede, il conflitto è stato definito dal Tribunale in favore della D S, con il riconoscimento che la disposizione testamentaria in suo favore costituiva istituzione di erede ex re, che abilitava perciò l'istituita ad accettare l'eredità di Rosalia Mantovanelli, devoluta alla testatrice G M, deceduta successivamente senza avere accettato, né rinunziato alla medesima. In forza del principio della forza espansiva dell'istituzione ex re certa il Tribunale escludeva l'apertura della successione legittima sull'eredità Ric. 2018 n. 04882 sez. S2 - ud. 01-07-2021 -3- relitta di G M, «da intendersi integralmente attribuita all'erede testamentaria Anna Maria D S». La Corte d'appello di Venezia, adita con distinte impugnazioni da Maria Grazia Mantovanelli e da G e P M, riuniti gli appelli, ha riformato la sentenza nei seguenti termini: a) ha accertato che la disposizione testamentaria di G M in favore della D S costituisce non istituzione di erede ma legato, avente per oggetto i soli immobili a destinazione abitativa compresi nell'eredità della medesima G M;
b) ha conseguentemente accertato che la D S, in quanto legataria, non aveva il diritto di accettare, ai sensi dell'art. 479 c.c., l'eredità devoluta alla dante causa, trattandosi di prerogativa che compete solo agli eredi;
c) ha quindi accertato che gli unici eredi di G M e di Rosalia Mantovanelli erano Maria Grazia, G, Patrizia e Giovanni Mantovanelli, figli del fratello premorto delle defunte Giuseppe Mantovanelli, i quali avevano così acquistato, a tale titolo, il complesso dei beni compresi nelle due successioni, ad eccezione dei beni lasciati in legato alla D S. Per la cassazione della sentenza D S A M ha proposto ricorso, affidato a tre motivi. Mantovanelli Maria Grazia ha resistito con controricorso. Hanno resistito con unico controricorso Mantovanelli G e Mantovanelli Patrizia. Mantovanelli Giovanni rimane intimato. Sono rimasti intimati i convenuti Ghellera. La causa, in un primo tempo fissata per la trattazione in udienza camerale, è stata rimessa alla pubblica udienza. In prossimità dell'udienza camerale le parti costituite hanno depositato memoria. تاو Ric. 2018 n. 04882 sez. S2 - ud. 01-07-2021 -4- RAGIONI DELLA DECISIONE Si osserva che la ricorrente ha depositato la sentenza impugnata, notificata a mezzo pec, munita dell'attestazione di conformità del difensore notificante. La produzione è stata accompagnata dall'attestazione di conformità del messaggio di posta elettronica, della sentenza contenuta nella busta elettronica e della relazione di notificazione della stessa sentenza. Tale produzione soddisfa i requisiti di procedibilità del ricorso (Cass N. 30765/2017;
S.U., n.