Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/12/2018, n. 32178

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/12/2018, n. 32178
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32178
Data del deposito : 12 dicembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 14071-2017 proposto da: S G, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DI CAPO LE CASE

3, presso lo studio dell'avvocato G A, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTATNE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA BAIAMONTI

25;

- controricorrente -

nonché

contro

PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE SICILIANA;
- intimata - avverso la sentenza n. 182/2016 della CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA - PALERMO, depositata il 28/11/2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/2018 dal Consigliere FRANCESCO M C;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale R F G, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. La Procura regionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana convenne in giudizio G S, nella qualità di ex Sindaco del Comune di Alcamo, chiedendo che fosse condannato, a titolo di responsabilità amministrativa, al risarcimento dei danni causati al Comune stesso in conseguenza dell'illegittimo conferimento di incarichi di collaborazione in favore di L C e A F, soggetti entrambi esterni all'amministrazione comunale. La Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana accolse in parte la domanda, ritenne lo S responsabile soltanto in ordine agli incarichi conferiti al C e lo condannò al pagamento della somma di euro 46.000, oltre interessi e spese processuali, mentre non ravvisò alcuna irregolarità in ordine agli incarichi conferiti al Fundarò. Ric. 2017 n. 14071 sez. SU - ud. 20-11-2018 -2- 2. La sentenza è stata impugnata in via principale dalla Procura regionale ed in via incidentale dallo S e la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di appello per la Regione Siciliana, con sentenza del 28 novembre 2016, ha rigettato entrambi gli appelli, ha confermato la condanna pronunciata nei confronti dello S dal giudice di primo grado ed ha compensato integralmente le spese del giudizio di appello. La Corte dei conti ha osservato, per quanto rileva in questa sede, che la sentenza di primo grado era correttamente pervenuta ad un giudizio di condanna nei confronti dell'ex Sindaco in relazione agli incarichi da lui conferiti a L C ai sensi dell'art. 14 della legge della Regione Siciliana 26 agosto 1992, n.

7. Richiamato il testo di tale disposizione, il giudice di appello ha rilevato che il C non era dotato di alcuna documentata specializzazione professionale, né era esperto di organizzazione e funzionamento degli enti locali, per cui erano carenti i requisiti indicati dall'art. 14 cit. affinché il medesimo potesse essere ritenuto ›7 6 un «esperto del Sindaco». L'incarico a lui conferito, di per sé «generico ed evanescente», non consentiva di cogliere con esattezza quale fosse l'utilità della sua opera in favore del Comune di Alcamo;
il che trovava conferma nella circostanza che il C non aveva conseguito alcuna «utilità documentata e giuridicamente apprezzabile». Il danno era stato correttamente liquidato nella somma di euro 46.000, pari agli esborsi che il Comune aveva sopportato per compensare «un incarico di collaborazione illegittimamente conferito e, soprattutto, privo di reale utilità».
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