Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/01/2020, n. 1466

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/01/2020, n. 1466
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1466
Data del deposito : 23 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Svolgimento del processo

CHE:

G.C. propone ricorso, svolgendo due motivi illustrati con memorie, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria del Lazio n. 4244/6/2017, che aveva accolto l'appello proposto dall'Ufficio avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 11032/47/16, con cui si era disposto l'annullamento dell'avviso di accertamento catastale n. (OMISSIS), relativo al nuovo classamento, con nuova rendita catastale, determinato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, di una unità immobiliare sita in R(OMISSIS), in microzona 24, di proprietà della contribuente. La Commissione Tributaria Regionale, sul presupposto della tempestività dell'appello proposto dall'Ufficio, riteneva che lo stesso avesse correttamente motivato la variazione di classe e di rendita dell'immobile, secondo quanto prescritto dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335. L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

Motivi della decisione

CHE:



1. Con il primo motivo si denuncia violazione falsa applicazione degli artt. 324 e 327 c.p.c., L. n. 742 del 1969, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, art. 20, comma 2, art. 38, comma 3, artt. 51 e 53, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n.

5. La ricorrente deduce che il ricorso in appello dell'Agenzia delle entrate sarebbe stato proposto oltre il termine di decandenza per impugnare di cui agli artt. 324, 327 c.c.. L'impugnazione sarebbe stata spedita il 14.12.2016 in busta, anzicchè in piego, mediante rilascio all'Ufficio postale di (OMISSIS) della raccomandata n. (OMISSIS), come si evincerebbe dalla informativa sul "Cerca Spedizioni" ricavata e stampata dal sito delle Poste Italiane. L'Ufficio non avrebbe dato prova della tempestività della notifica, posto che si sarebbe limitato a depositare un foglio distinta contenente un elenco di raccomandate asseritamente spedite in data 12.12.2016, tra cui quella dell'odierna ricorrente, ma detto foglio sarebbe privo di qualsivoglia timbro dell'ufficio postale attestante l'effettiva spedizione in data 12.12.2016, così come ne sarebbe priva la busta che conteneva l'atto.

La contribuente riferisce di avere tempestivamente eccepito la circostanza in sede di controdeduzioni, producendo la visura di cui sopra. La Commissione Tributaria Regionale avrebbe omesso di accertare e rilevare l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado ex art. 324 c.p.c., essendo decorso il termine per la relativa impugnazione ex art. 327 c.p.c., (norme richiamate dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20, comma 2, art. 38 comma 3, artt. 51 e 53), senza che fosse stato proposto valido appello. Ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'esame di tali circostanze avrebbe portato inevitabilmente il giudice di appello a dichiarare inammissibile il gravame.

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