Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 22/02/2018, n. 04345

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 22/02/2018, n. 04345
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 04345
Data del deposito : 22 febbraio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 15859-2012 proposto da: B A, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CAIO MARIO

27, presso lo studio dell'avvocato F A M, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato E C, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro 2017 I.N.P.S.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

4061 SOCIALE C.F. 80078750587 in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. 05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati A S, L M, CARLA D'ALOISIO, giusta delega in atti;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 116/2012 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 31/03/2012 R.G.N. 434/2010;
il P.M. ha depositato conclusioni scritte. Rilevato che la Corte d'appello di Firenze (sentenza del 31.3.2012) ha rigettato l'impugnazione proposta dalla società Progene s.r.l. e da B A, in proprio e quale legale rappresentante della prima, avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia che aveva respinto la domanda svolta dai medesimi per l'annullamento della cartella esattoriale emessa per conto dell'Inps in relazione ad inadempienze contributive;
che la Corte territoriale, nel rigettare l'appello, ha condiviso la conclusione del Tribunale secondo il quale era stato accertato dall'Inps che in due alberghi gestiti dai ricorrenti era stata svolta attività lavorativa nel periodo dicembre - marzo di chiusura ordinaria, ragione per la quale era stata attivata la procedura di recupero dei contributi relativamente a diversi lavoratori impiegati in quel periodo;
che per la cassazione della sentenza ricorre B A, in proprio e quale legale rappresentante pro-tempore della società Progene s.r.I., con quattro motivi;
che resiste con controricorso l'Inps;
che le parti depositano memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.;
Considerato 1. che col primo motivo, formulato per violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2700 c.c. e per vizio di motivazione, il ricorrente lamenta che la verbalizzazione degli ispettori non era corretta in quanto per i lavoratori Monica Pocai e Federico Ciattini erano stati indicati dei giorni in cui l'albergo era chiuso, mentre Bonetti Natalino era stato indicato presente al lavoro nelle stesse date in due alberghi diversi e che tali circostanze, regolarmente eccepite, non erano state esaminate;
che tali incongruenze erano presenti nei documenti dell'Inps che, però, non erano stati confermati in giudizio dai verbalizzanti;

2. che col secondo motivo, dedotto per violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2094 c.c., oltre che per vizio di motivazione, il ricorrente assume di aver contestato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra Natalino B, da una parte, e la ditta Progene s.r.l. e B A (nipote dello stesso B), dall'altra, dopo aver fatto presente che si trattava, in realtà, di una prestazione inquadrabile nel rapporto di lavoro gratuito;
che, in ogni caso, la prova della subordinazione sarebbe spettata all'Inps, quale ente impositore interessato al relativo recupero contributivo, mentre la Corte di merito aveva fatto, al riguardo, mal governo degli oneri probatori, omettendo anche di esaminare le prove acquisite al giudizio o valutandole in modo errato ai fini dell'accertamento della contestata subordinazione;
che una corretta valutazione delle prove testimoniali avrebbe dovuto condurre la Corte di merito ad escludere che vi fossero state prestazioni onerose da parte dei lavoratori nei periodi ricadenti al di fuori della stagione di apertura;
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