Cass. pen., sez. III, sentenza 16/01/2024, n. 16692
Sentenza
16 gennaio 2024
Sentenza
16 gennaio 2024
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Massime • 1
Il provvedimento di rigetto del concordato di pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ricorribile per cassazione unitamente alla sentenza resa all'esito del giudizio. (In motivazione, la Corte ha precisato che sussiste l'interesse ad impugnare della parte, posto che tale meccanismo definitorio produce effetti favorevoli anche ulteriori rispetto al trattamento sanzionatorio e che non costituisce ostacolo la tassatività dei mezzi di impugnazione, essendo gravato, in uno alla sentenza, un provvedimento interlocutorio, avente parziale valenza decisoria).
Sul provvedimento
Testo completo
10662-24 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE PUBBLICA UDIENZA del Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 16 gennaio 2024 Dott. Giulio SARNO Presidente Dott. Andrea GENTILI Consigliere rel. SENTENZA N. 78 Dott. Vittorio PAZIENZA Consigliere Dott.ssa Maria Beatrice MAGRO Consigliere REGISTRO GENERALE Dott. Fabio ZUNICA Consigliere n. 33126 del 2023 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: AZ CH, nato in [...] il [...]; avverso la sentenza n. 4357 della Corte di appello di Firenze del 24 novembre 2022; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Paola FILIPPI, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 1 RITENUTO IN FATTO La Corte di appello di Firenze, dopo avere respinto la istanza presentata dalla difesa dell'imputato di definizione del giudizio di gravame ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha confermato, con sentenza dei 24 novembre 2022, la precedente sentenza con la quale, in data 13 luglio 2021, il Gup del Tribunale di Firenze, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva dichiarato la penale responsabilità di AZ CH in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, del dPR n. 309 del 1990, per avere lo stesso, in concorso con altra persona, illecitamente detenuto e trasportato della sostanza stupefacente del tipo hashish in quantità idonea alla preparazione di oltre 10.000 dosi medie singole, ed in ordine ai reati di cui agli art. 337 e 635, comma 2, cod. pen. per essersi, il solo AZ, opposto con violenza all'operato delle forze dell'ordine allorché lo stesso era stato fermato mentre si trovava nella detenzione dello stupefacente di cui sopra, e per avere danneggiato speronandola mentre, cercando di sfuggire al controllo, era alla guida della autovettura nella quale era custodito il compendio illecito dianzi richiamato un'automobile di servizio della Guardia di Finanza;
in esito alla AV - ricordata sentenza l'AZ era stato condannato alla pena di anni 3 di reclusione ed euri 8.000,00 di multa. Avverso la sentenza emessa in sede di gravame ha interposto ricorso per cassazione, tramite la propria difesa fiduciaria, l'imputato, articolando 3 censure. Di queste la prima concerne il ritenuto vizio di motivazione del rigetto della istanza di definizione del procedimento ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Il secondo ha ad oggetto la omessa valutazione di elementi decisivi ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, del dPR n. 309 del 1990 nonché il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento di tale circostanza attenuante. Infine, il terzo motivo attiene alla sussistenza di analoghi vizi riguardanti il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in favore del prevenuto. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso proposto è risultato infondato e, pertanto, lo stesso deve essere rigettato. 2 Con riferimento al primo motivo di impugnazione, relativo alla censura della decisione con la quale la Corte di Firenze ha ritenuto di non dovere dare corso alla istanza del ricorrente di definizione del procedimento ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., un primo argomento da esaminare è legato alla astratta assoggettabilità di una decisione del genere ad impugnazione di fronte a questa Corte. Ritiene il Collegio, pur consapevole della sussistenza di un opposto indirizzo interpretativo, di dovere aftermare l'avviso della astratta impugnabilità della decisione in questione. Osserva, infatti, il Collegio che l'indirizzo ermeneutico opposto a quello che si intende ora seguire, fondato, secondo un determinato orientamento, sulla mancanza di interesse ad impugnare la decisione di rigetto della istanza di applicazione della pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. (si veda, infatti, in tale senso: Corte di cassazione, Sezione II penale, 26 gennaio 2024, n. 3124, secondo la quale, difettando il suo interesse ad impugnare, non ricorribile per cassazione da parte dell'imputato l'ordinanza di rigetto ex art. 599-bis, comma 3-bis, cod. proc. pen. della concorde