Cass. pen., sez. II, sentenza 09/06/2023, n. 25146

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 09/06/2023, n. 25146
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25146
Data del deposito : 9 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: C G nato a TRINITAPOLI il 28/10/1957 C R nato a CERIGNOLA il 03/06/1986 avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale M G, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per la posizione di C G, per intervenuta morte del reo e per l'inammissibilità del ricorso di C R;
udito il difensore, avvocato E B, del foro di FOGGIA, che si è riportato ai motivi, chiedendone l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Bari con sentenza del 23/6/2022 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Trani in data 30/6/2021, che aveva condannato C G e C R per il reato di rapina pluriaggravata e per i reati saiellitè.

2. Entrambi gli imputati, a mezzo del difensore, hanno interposto ricorso per cassazione, censurando con il primo motivo la parte della sentenza che ha confermato l'ordinanza di rigetto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore, per concomitante impegno professionale, avanzata per l'udienza del 23/6/2022. Evidenzia il difensore che l'udienza davanti al Giudice di pace di Foggia era stata fissata prima del rinvio di quella innanzi alla Corte di appello e che il criterio della priorità temporale - nel concorso degli altri presupposti, quali la comunicazione della concomitanza senza ritardo, l'indicazione delle ragioni che rendono essenziale l'espletamento del mandato difensivo nel diverso procedimento, l'assenza di altro codifensore e l'impossibilità di reperire un sostituto - avrebbe dovuto comportare l'accoglimento dell'istanza di rinvio, non essendo sufficiente la circostanza che uno degli imputati nel presente procedimento fosse ristretto in regime di arresti domiciliari. Del resto, la difesa aveva indicato la disponibilità per altre udienze che si sarebbero celebrate a distanza di pochi giorni, con ciò fugando ogni dubbio in ordine ad intenti dilatori;
senza tacere che la Corte, alla precedente udienza del 23/5/2022, aveva già rinviato il processo su istanza difensiva per il concomitante impegno davanti ad altra autorità giudiziaria in un procedimento a carico di imputato a piede libero, ciòcge ha comportato una evidente disparità di trattamento in situazioni uguali o simili.

2.1 Con il secondo motivo lamentano la carenza di motivazione in ordine alla eccepita mancata assunzione di una prova decisiva, la testimonianza di Fabio Di Tullio, invano richiesta al giudice di prime cure, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. Evidenzia il difensore che l'assunzione della testimonianza del Di Tullio, che avrebbe segnalato al 112 la rapina in atto, descrivendo la scena cui aveva assistito, sarebbe stata indispensabile al fine di chiarire una serie di particolari relativi ai reati satellite (segnatamente le armi utilizzate e le caratteristiche della paletta segnaletica utilizzata, simile a quelle in uso delle forze dell'ordine), riferiti dalla persona offesa e rimasti nebulosi;
che, in ogni caso, la testimonianza indiretta resa dagli ufficiali e agenti di polizia sulle dichiarazioni ricevute da persone informate sui fatti sono inutilizzabili, in quanto rese in violazione del divieto posto dall'art. 195, comma 4, cod. proc. pen.

2.2 Con il terzo motivo il difensore evidenzia plurimi profili di doglianza: con riferimento alla ricettazione dell'autovettura, lamenta la carenza di motivazione in ordine alle considerazioni difensive sviluppate nell'atto di appello in relazione al fatto che la Fiat Punto targata CG559MT era quella utilizzata per commettere la rapina, tenuto conto che non era stata riconosciuta dalla persona offesa e che dalle riprese estrapolate dalla telecamera presente nel distributore di carburanti non è possibile leggere la targa;
con riferimento ai reati di cui ai capi 1), 2) e 4), lamenta la carenza di motivazione in ordine alle considerazioni difensive sviluppate nell'atto di appello in relazione al fatto che nessuno dei verbalizzanti escussi aveva precisato che gli orari dei fotogrammi estrapolati, riportanti la data del 17/3/2018, contenevano un errore materiale;
con riferimento al ruolo svolto da G C, la motivazione è del tutto illogica, atteso che dal materiale fotografico versato in atti risulta la presenza di cartoni gettati per terra alla rinfusa e/o aperti, per cui non corrisponde a logica la presunta presenza di G C sul posto, visto che non c'erano prodotti ittici da prendere, essendo stati già portati via dai rapinatori;
vi è, altresì, carenza di motivazione in merito alla mancanza di riscontro alle dichiarazioni del maresciallo N;
con riferimento al deposito della documentazione lavorativa, alle testimonianze dei colleghi di lavoro di C G ed alle spiegazioni fornite da C G quanto al contenuto delle conversazioni intercettate, la motivazione è carente, mentre è illogica in relazione alla asserita mancanza di terzietà dei testi della difesa.

2.4 Con il quarto motivo la difesa lamenta, con riguardo alla posizione di R C, il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche nel giudizio di bilanciamento. Rileva, in particolare, che i giudici dell'appello non hanno valutato il comportamento processuale dell'imputato, sottopostosi all'esame nel corso del quale ha fornito una spiegazione plausibile del contenuto delle conversazioni intercettate. Osserva, altresì, che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non implica necessariamente
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