Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/11/2021, n. 33380

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/11/2021, n. 33380
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33380
Data del deposito : 11 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. per costante giurisprudenza di questa Corte (v., tra le altre, oltre a Cass. Sez. Un. n. 8053/2014 cit. Cass. n. 27325 del 2017, Cass., n. 9749 del 2016) deve riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, principale (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che abbia carattere decisivo, laddove le censure articolate dal ricorrente, volte a contestare la ricostruzione del contenuto della lettera di giustificazione inviata da F con riferimento alla richiesta di essere sentito, pongono un problema di corretta interpretazione della stessa che avrebbe dovuto più propriamente essere veicolato con la deduzione di violazione dei criteri legali di interpretazione ex artt. 1362 e sgg. cod. civ., applicabile anche agli atti unilaterali, come invece non avvenuto. 20. Il nono motivo di ricorso è infondato.F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : P A G E T T A A N T O N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a d 1 7 f 4 3 6 6 5 0 d 5 d 6 4 4 b 7 e 4 4 6 0 5 8 7 0 6 5 8 Numero registro generale 14076/2019 20.1. La sentenza impugnata, osservato che la società aveva provato la esistenza di Numero sezionale 2184/2021 ragioni giustificative del recesso, ha ritenuto che il F, sul quale incombeva il Numero di raccolta generale 33380/2021Data pubblicazione 11/11/2021 relativo onere, non aveva offerto dimostrazione dell’assunto relativo all’esistenza del motivo ritorsivo non avendo trovato sostegno probatorio il generico e imprecisato quadro di vessazioni lamentate, quadro smentito dalla documentazione prodotta e tra l’altro dalle mail scambiate con il presidente della società dalle quali emergeva una situazione lavorativa che si protraeva in maniera soddisfacente, come confermato dalla carriera ai vertici della società;
neppure trovava riscontro il fatto della sottoposizione del dirigente ad una situazione di superlavoro. Tanto premesso non sussiste il denunziato errore di diritto posto che l’onere di dimostrare la sussistenza del motivo ritorsivo, unico e determinante alla base del recesso datoriale ricade sul lavoratore (Cass. n. 23583 del 2019;
Cass. n. 9468 del 2019;
Cass. n. 14753 del 2000). Le ulteriori censure sono inammissibili in quanto investono la valutazione delle emergenze in atti che è riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità., ove sorretta da argomentazioni congrue e logiche, come nello specifico. 21. Il settimo motivo di ricorso è fondato. 21.1. La questione posta con il motivo in esame investe il tema della sopravvivenza dei controlli cd. difensivi anche dopo la modifica dell’art. 4 St. lav. ad opera dell’art. 23 del d.lgs. n. 151 del 2015 applicabile ratione temporis. 21.2. Nella formulazione previgente la norma contemplava due livelli di protezione della sfera privata del lavoratore: uno pieno, mediante la previsione del divieto assoluto di uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori non sorretto da ragioni inerenti all’impresa (ossia, il cd. controllo fine a sé stesso);
l’altro affievolito, ove le ragioni del controllo fossero state riconducibili ad esigenze oggettive dell’impresa, ferma restando l’attuazione del controllo stesso con l’osservanza di determinate “procedure di garanzia”. 21.3. La giurisprudenza di questa Corte nel ricostruire la ratio ispiratrice della disciplina dettata dall’art. 4 St. Lav. ha evidenziato che la disposizione statutaria si inscrive in quella F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : P A G E T T A A N T O N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a d 1 7 f 4 3 6 6 5 0 d 5 d 6 4 4 b 7 e 4 4 6 0 5 8 7 0 6 5 8 Numero registro generale 14076/2019 complessa normativa diretta da un lato a contenere in vario modo le manifestazioni del Numero sezionale 2184/2021 potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro che, per le modalità di attuazione Numero di raccolta generale 33380/2021Data pubblicazione 11/11/2021 incidenti nella sfera della persona, si ritengono lesive della dignità e della riservatezza del lavoratore, sul presupposto - espressamente precisato nella Relazione ministeriale - che la vigilanza sul lavoro, ancorché necessaria nell’organizzazione produttiva, vada mantenuta in una dimensione umana, e cioè non esasperata dall’uso di tecnologie che possono rendere la vigilanza stessa continua e anelastica, eliminando ogni zona di riservatezza e di autonomia nello svolgimento del lavoro. Si è altresì precisato, d’altro canto, che la garanzia procedurale prevista per impianti ed apparecchiature ricollegabili ad esigenze produttive contempera l’esigenza di tutela del diritto dei lavoratori a non essere controllati a distanza e quello del datore di lavoro, o, se si vuole, della stessa collettività, relativamente alla organizzazione, produzione e sicurezza del lavoro, individuando una precisa procedura esecutiva e gli stessi soggetti ad essa partecipi (Cfr., per tutte, Cass. n. 15892 del 2007, in motivazione, sulla scorta di Cass. n. 8240 del 2000, del pari in motivazione, richiamata, sul punto, in quasi tutte le sentenze successive vertenti sul tema). 21.4. Questione centrale, dal punto di vista del tema che oggi occupa la Corte, era verificare se l’esigenza di tutela del patrimonio aziendale potesse esonerare il datore intenzionato ad installare apparecchiature di controllo a distanza indipendentemente dall’autorizzazione sindacale od amministrativa. 21.5. La soluzione che a tale questione è stata offerta dal più evoluto indirizzo giurisprudenziale di legittimità, frutto dell’elaborazione della categoria dei controlli cd. difensivi, è stata nel senso che «esulano dall’ambito di applicazione dell’art. 4, comma 2, St. lav. (nel testo anteriore alle modifiche di cui all’art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2015) e non richiedono l’osservanza delle garanzie ivi previste, i controlli difensivi da parte del datore se diretti ad accertare comportamenti illeciti e lesivi del patrimonio e dell’immagine aziendale, tanto più se disposti ex post, ossia dopo l’attuazione del comportamento in addebito, così da prescindere dalla mera sorveglianza sull’esecuzione della prestazione lavorativa.» (Cass. n. 13266 del 2018).F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : P A G E T T A A N T O N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a d 1 7 f 4 3 6 6 5 0 d 5 d 6 4 4 b 7 e 4 4 6 0 5 8 7 0 6 5 8 Numero registro generale 14076/2019 In altri termini, in sintesi (rinviando per una più completa ricognizione delle Numero sezionale 2184/2021 problematiche sottese alla verifica dei presupposti di legittimità dei controlli a distanza a Numero di raccolta generale 33380/2021Data pubblicazione 11/11/2021 Cass. 25732 del 2021 e a Cass. n. 25731 del 2021), nella disciplina previgente, al fine della legittimità del controllo difensivo, si richiedeva: a) che l’iniziativa datoriale avesse la finalità specifica di accertare determinati comportamenti illeciti del lavoratore;
b) che gli illeciti da accertare fossero lesivi del patrimonio o dell’immagine aziendale (v., tra le altre, Cass. n. 2722 del 2012);
c) che i controlli fossero stati disposti ex post, vale a dire dopo l’attuazione del comportamento in addebito tenuto dal lavoratore, così da prescindere dalla mera sorveglianza sull’esecuzione della prestazione lavorativa;
nella elaborazione giurisprudenziale tale ultimo presupposto, a differenza dei primi due ritenuti indispensabili, era solo eventuale nel senso che ad esso si riconosceva valenza meramente confermativa della effettività del controllo difensivo (Cass. n. 19922 del 2016, Cass. n. 3590 del 2011). Restava, in ogni caso ferma, la esigenza che i “controlli difensivi”, pur sottratti all’area di operatività dell’originaria versione dell’art.
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