Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2020, n. 00530

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2020, n. 00530
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00530
Data del deposito : 15 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

. 2043 cod. civ. o ex Ud. 15/10/2019 PU R.G.N. 8343/2018: relatore: C V art. 2049 cod. civ., può essere fatto valere il diverso elemento soggettivo della colpa, il quale nell'illecito civile, a differenza che per i delitti, è perfettamente fungibile con quello del dolo.». La sentenza della Corte di Appello civile fa riferimento, come esattamente contestato dal sesto motivo di ricorso, alla sentenza penale annullata da questa Corte (Cass. seconda sezione n. 19126 del 2013, imp. S, più volte richiamata). Essa si disallinea volontariamente, ed illegittimamente, dalla pronuncia rescindente, rivalutando fatti che il giudice penale di legittimità ha affermato essere stati non correttamente valutati dal giudice penale di appello la cui sentenza venne, in ragione di ciò, annullata agli effetti penali. La Corte di legittimità ha, infatti, già ritenuto immotivata ed apodittica la decisione assolutoria della S adottata dal giudice penale dell'impugnazione di merito, affermando che risultava svilita la partecipazione della S, concretizzatasi in una concreta opera di ausilio, non solo morale, mediante l'avallo della posizione professionale del L, ma anche materiale, in quanto era risultato accertato che i L (ossia moglie e marito) consegnarono ai Bindi «una serie di distinte di versamento dalle quali risultava che le somme loro affidate erano state versate sul conto corrente CARIPLO di Milano n. 16906/3, palesemente inesistente, come inesistenti sono risultate le ricevute relative all'acquisto d quote del fondo di investimento "Fondo patrimoniale e immobiliare CARIPLO"», Ud. 15/10/2019 PLI R. G. N. 8343/2C I 8: relatore: C V La sentenza qui in scrutinio ha, altresì, del tutto trascurato l'affermazione di questa Corte (Sez. H penale, sentenza n. 19126 del 2013, imp. S) relativo alla qualità professionale della S, che era pur sempre stata, nella vita lavorativa, direttrice di un ufficio postale ed era, quindi, in grado di accorgersi delle movimentazioni di ingenti somme di denaro, era a sua volta titolare di un discreto dossier titoli ed aveva ammesso, ella stessa, di avere, in talune occasioni, accompagnato il marito per effettuare il deposito delle somme di denaro affidategli dai Bindi e aveva, anche se in rare occasioni ricevuto assegni di importi considerevoli, rilasciati dalle parti offese. La sentenza in scrutinio ha, al fine di corroborare il proprio percorso motivazionale, attribuito esclusiva valenza, in un'ottica peraltro riduttiva, alle dichiarazioni delle persone offesi. La motivazione della sentenza civile di appello presta agevolmente il fianco ai rilievi dei motivi di ricorso. Il ricorso, è, pertanto, fondato. Il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è cassata e la causa deve essere rinviata, per nuovo esame ed essendo necessari accertamenti di fatto, alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione. Al giudice di rinvio è, altresì, rimessa la regolazione delle spese processuali anche di questo giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d. P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo Ud. 15/1O,'2019 PU R.G.N. 8343/2018: relatore: C V unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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