Cass. civ., sez. II, sentenza 13/10/1978, n. 4584
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Ai fini dell'annullamento di un contratto ai sensi dell'art 428 cod civ non e necessaria l'incapacita totale e assoluta del soggetto, ma e sufficiente che le sue facolta intellettive e volitive risultino scemate in modo da impedire od ostacolare una seria valutazione dei propri Atti o la formazione di una volonta cosciente. ( Conf 2634/72, mass n 360192).*
La facolta concessa al coerede di troncare l'Azione di rescissione della divisione corrispondendo il supplemento della porzione ereditaria (art 767 cod civ) non e applicabile alla diversa ipotesi dell'Azione di annullamento per incapacita naturale, nel qual caso, quindi, l'Azione non puo essere troncata con l'offerta, anche se effettuata nelle forme di legge, di un supplemento in danaro o in natura in favore di chi abbia subito il pregiudizio.*
L'indagine sulla sussistenza della malafede di colui che contrae con l'incapace di intendere e di volere, richiesta dall'art 428 cod proc civ, si risolve in un accertamento di fatto demandato al giudice di merito ed e incensurabile in Sede di legittimita, se congruamente motivato.*